F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.15/CDN del 15 novembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PATRIZIO DI MARCO (arbitro fuori quadro, Vice Presidente CRA Abruzzo) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 (nota n. 1980/380pf06-07/SP/ma del 22.5.2007).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.15/CDN del 15 novembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PATRIZIO DI MARCO (arbitro fuori quadro, Vice Presidente CRA Abruzzo) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 (nota n. 1980/380pf06-07/SP/ma del 22.5.2007). 1) Il deferimento Con provvedimento del 22.5.2007, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Patrizio Di Marco, arbitro fuori quadro, vice presidente del CRA Abruzzo, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS. 2) Le memorie difensive Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, l’incolpato ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva che, in realtà, il premio abbinato al biglietto vincente sarebbe stato un assegno di importo di € 5.800,00 vincolato all’acquisto di una autovettura Ford KA; che il biglietto vincente sarebbe stato venduto a un terzo al prezzo di € 5.500,00 (e non di € 5.000,00, come erroneamente indicato dalla Procura federale); che tale somma sarebbe stata versata sul conto corrente intestato alla Sezione dell’Aia; che, quindi, il Di Marco avrebbe agito correttamente, al fine di perseguire il maggior vantaggio per la Sezione. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento da ogni addebito. 3) Il dibattimento Alla riunione odierna, sono comparsi il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità del deferito e l’irrogazione della sanzione della inibizione per un anno e due mesi. È comparso altresì il deferito, assistito dal proprio difensore, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate. 4) I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue. Dalla relazione dell’Ufficio indagini e dalla documentazione ad essa allegata risulta che il Di Marco, nella qualità di vice presidente del CRA Abruzzo, innanzitutto, ha disposto l’acquisto di numerosi tagliandi della lotteria “Tullio Bucchiarone Abruzzo 2006”, tra i quali si è trovato compreso anche quello relativo alla vincita del primo premio, consistente nel corrispettivo per l’acquisto di una determinata autovettura Ford KA presso la concessionaria Piemme Auto; in secondo luogo, ha informato oralmente alcuni componenti del Consiglio direttivo della necessità di alienare il tagliando vincente; in terzo luogo, ha venduto il tagliando al cugino della propria moglie al prezzo inferiore al valore commerciale della autovettura. A giudizio della Commissione, tali comportamenti non integrano gli estremi della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS. Infatti, il Di Marco, dopo aver informato i componenti del Consiglio direttivo della necessità di vendere il tagliando vincente, atteso che il CRA Abruzzo non poteva acquisire la proprietà della autovettura, ha provveduto, a seguito di alcuni tentativi, a trovare un acquirente del tagliando stesso, ad un prezzo lievemente inferiore al valore del contributo, in considerazione del fatto che si trattava di una autovettura già individuata nel tipo, nel colore e nei suoi accessori e, dunque, meno “commerciabile”. Infatti, il premio ceduto dal Di Marco al proprio conoscente aveva un valore di € 5.800,00, costituito da un assegno vincolato all’acquisto di quella specifica autovettura, mentre il corrispettivo versato al Di Marco e da questi riversato nelle casse della Sezione AIA ammonta ad € 5.500,00. In particolare, la Commissione rileva che il Di Marco, da una parte, essendo, nella sua qualità di Presidente, responsabile della gestione amministrativa del CRA, non doveva necessariamente convocare il Consiglio direttivo per avere l’autorizzazione alla vendita del tagliando e, dall’altra, ha puntualmente provveduto a tutti gli adempimenti amministrativi relativi alla vicenda, senza ricavare dall’operazione un vantaggio economico personale. 5) Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione proscioglie Patrizio Di Marco dagli addebiti contestati.
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