F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.15/CDN del 15 novembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PATRIZIO DI MARCO (arbitro fuori quadro, Vice Presidente CRA Abruzzo) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 (nota n. 1980/380pf06-07/SP/ma del 22.5.2007).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n.15/CDN del 15 novembre 2007
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PATRIZIO DI
MARCO (arbitro fuori quadro, Vice Presidente CRA Abruzzo) PER VIOLAZIONE ART.
1 COMMA 1 (nota n. 1980/380pf06-07/SP/ma del 22.5.2007).
1) Il deferimento
Con provvedimento del 22.5.2007, il Procuratore federale ha deferito a questa
Commissione Patrizio Di Marco, arbitro fuori quadro, vice presidente del CRA Abruzzo,
per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS.
2) Le memorie difensive
Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, l’incolpato ha fatto pervenire una memoria
difensiva nella quale si rileva che, in realtà, il premio abbinato al biglietto vincente sarebbe
stato un assegno di importo di € 5.800,00 vincolato all’acquisto di una autovettura Ford
KA; che il biglietto vincente sarebbe stato venduto a un terzo al prezzo di € 5.500,00 (e
non di € 5.000,00, come erroneamente indicato dalla Procura federale); che tale somma
sarebbe stata versata sul conto corrente intestato alla Sezione dell’Aia; che, quindi, il Di
Marco avrebbe agito correttamente, al fine di perseguire il maggior vantaggio per la
Sezione. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento da ogni addebito.
3) Il dibattimento
Alla riunione odierna, sono comparsi il rappresentante della Procura federale, il quale ha
chiesto la dichiarazione di responsabilità del deferito e l’irrogazione della sanzione della
inibizione per un anno e due mesi.
È comparso altresì il deferito, assistito dal proprio difensore, il quale, dopo aver illustrato
ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate.
4) I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue.
Dalla relazione dell’Ufficio indagini e dalla documentazione ad essa allegata risulta che il
Di Marco, nella qualità di vice presidente del CRA Abruzzo, innanzitutto, ha disposto
l’acquisto di numerosi tagliandi della lotteria “Tullio Bucchiarone Abruzzo 2006”, tra i quali
si è trovato compreso anche quello relativo alla vincita del primo premio, consistente nel
corrispettivo per l’acquisto di una determinata autovettura Ford KA presso la
concessionaria Piemme Auto; in secondo luogo, ha informato oralmente alcuni
componenti del Consiglio direttivo della necessità di alienare il tagliando vincente; in terzo
luogo, ha venduto il tagliando al cugino della propria moglie al prezzo inferiore al valore
commerciale della autovettura.
A giudizio della Commissione, tali comportamenti non integrano gli estremi della violazione
dell’art. 1, comma 1, del CGS. Infatti, il Di Marco, dopo aver informato i componenti del
Consiglio direttivo della necessità di vendere il tagliando vincente, atteso che il CRA
Abruzzo non poteva acquisire la proprietà della autovettura, ha provveduto, a seguito di
alcuni tentativi, a trovare un acquirente del tagliando stesso, ad un prezzo lievemente
inferiore al valore del contributo, in considerazione del fatto che si trattava di una
autovettura già individuata nel tipo, nel colore e nei suoi accessori e, dunque, meno
“commerciabile”. Infatti, il premio ceduto dal Di Marco al proprio conoscente aveva un
valore di € 5.800,00, costituito da un assegno vincolato all’acquisto di quella specifica
autovettura, mentre il corrispettivo versato al Di Marco e da questi riversato nelle casse
della Sezione AIA ammonta ad € 5.500,00.
In particolare, la Commissione rileva che il Di Marco, da una parte, essendo, nella sua
qualità di Presidente, responsabile della gestione amministrativa del CRA, non doveva
necessariamente convocare il Consiglio direttivo per avere l’autorizzazione alla vendita del
tagliando e, dall’altra, ha puntualmente provveduto a tutti gli adempimenti amministrativi
relativi alla vicenda, senza ricavare dall’operazione un vantaggio economico personale.
5) Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione proscioglie Patrizio Di Marco dagli addebiti contestati.
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