F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.15/CDN del 15 novembre 2007 RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. GRAND PARADIS AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA GRAND PARADIS-BELLAVISTA 05 DEL 23.9.2007 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Piemonte V.A. C.U. n. 15 dell’11.10.2007 – Campionato 3^ Categoria).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n.15/CDN del 15 novembre 2007
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. GRAND PARADIS AVVERSO LE DECISIONI
MERITO GARA GRAND PARADIS-BELLAVISTA 05 DEL 23.9.2007 (delibera C.D.
Territoriale presso il C.R. Piemonte V.A. C.U. n. 15 dell’11.10.2007 – Campionato 3^
Categoria).
letto il reclamo proposto dalla società GRAND PARADIS avverso la decisione della
Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Piemonte e Valle D’Aosta (C.U. n. 15
dell’11.10.2007) con cui, in accoglimento del reclamo proposto dalla U.S.D. Bellavista 05,
ha disposto di infliggere alla società GRAND PARADIS la punizione sportiva della perdita
per 0-3 della gara GRAND PARADIS-BELLAVISTA 05, del 23.09.2007, l’ammenda di €.
150,00 alla stessa società GRAND PARADIS, l’inibizione del dirigente accompagnatore
della società GRAND PARADIS, Sig. Godioz Enrica, sino a tutto il 23.12.2007, la
squalifica del tesserato Sorace Diego sino a tutto il 23.12.2007;
rilevato che le argomentazioni difensive poste alla base della domanda principale del
reclamo della società U.S. GRAND PARADIS si sostanziano unicamente nella mera
affermazione che il calciatore Sorace Diego, al momento della gara del 23.09.2007, era un
regolare tesserato della società e pertanto legittimato a disputare la medesima gara,
essendosi svincolato automaticamente al termine della stagione sportiva 2006/2007 dalla
Società Saint Pierre in virtù dell’art. 32 NOIF ;
rilevato che il riferimento all’art. 32 ter NOIF è del tutto inconferente in quanto tale dettato
normativo non prevede nessuna automaticità dello svincolo;
rilevato invece che dagli accertamenti effettuati presso l’Ufficio Tesseramenti del C.R.
Piemonte-Valle D’Aosta, il calciatore Sorace Diego risulta al contrario tesserato dal
03.03.2007 per la società ST. Pierre U.S.D., come da comunicazione del 03.10.2007 del
medesimo Comitato Regionale, e che pertanto lo stesso non poteva essere schierato dalla
società GRAND PARADIS nella gara disputata in data 23.09.2007;
rilevato che le argomentazioni difensive addotte nella domanda subordinata, in merito
all’annullamento della squalifica del calciatore Sorace Diego sino al 23.12.2007 in quanto
eccessiva, non sono meritevoli di accoglimento e la sanzione irrogata appare equa e
proporzionata ai fatti contestati;
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa versata.
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