F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.16/CDN del 22 novembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE RICCIARDI (Amministratore Unico della Castel S. Pietro Terme Calcio S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ CASTEL S. PIETRO TERME CALCIO S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 3 E 4 CGS (nota n. 2320/458pf/SP/ma del 20.6.2007).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.16/CDN del 22 novembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE RICCIARDI (Amministratore Unico della Castel S. Pietro Terme Calcio S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ CASTEL S. PIETRO TERME CALCIO S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 3 E 4 CGS (nota n. 2320/458pf/SP/ma del 20.6.2007). 1. Il deferimento Con provvedimento del 20 giugno 2007, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Signor Giuseppe RICCIARDI e la Società Castel San Pietro Terme Calcio, per rispondere il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., per aver posto in essere comportamenti antiregolamentari, e la seconda della violazione dell’art. 2, comma 3 e 4 del C.G.S., per responsabilità diretta ascrivibile al proprio Presidente ed al proprio tesserato. 2. Memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di convocazione ritualmente notificato, gli incolpati non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva. 3. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre) per il Sig. Giuseppe RICCIARDI, e dell’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) per la società Castel San Pietro Terme Calcio. Nessuno è comparso per i deferiti. 4. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue. La condotta contestata ai deferiti riguarda l’abusivo svolgimento dell’attività di allenatore della società Castel San Pietro da parte del Sig. Filippo ROGNONI, sprovvisto della abilitazione del settore tecnico della Federcalcio necessaria per allenare una squadra militante nel campionato di C2, in sostituzione del Sig. Gianfranco ZELI. Dalla relazione dell’ufficio indagini e dalla documentazione ad essa allegata, quale fonte di prova privilegiata, risulta che il Sig. Filippo ROGNONI, benché titolare della licenza di allenatore di base, nel corso della stagione calcistica 2005/2006 abbia svolto il ruolo e ricoperto la funzione di allenatore della Castel San Pietro Terme Calcio, partecipante al campionato di Serie C2, girone B, e ciò nonostante che la squadra formalmente fosse assegnata al Sig. Gianfranco ZELI. Quest’ultimo, a sua volta, benché titolare del patentino di 2° categoria, risulta aver svolto essenzialmente la funzione di “secondo”, fornendo tutt’al più suggerimenti ed indicazioni tecniche connesse alla maggiore esperienza. Inoltre, con provvedimento del 25 ottobre 2007 (C.U. n. 38) il settore tecnico F.I.G.C. dichiarava i Signori Filippo ROGNONI e Gianfranco ZELI responsabili dell’addebito disciplinare contestato, infliggendo loro la sanzione della squalifica fino al 31 gennaio 2008. A giudizio della Commissione dall’accertamento della condotta sopra descritta deriva per il Sig. RICCIARDI, Amministratore Unico della Castel San Pietro Terme Calcio, la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., nel momento in cui, pur avendo esatta conoscenza della titolarità della licenza di allenatore di base da parte del ROGNONI, consentiva a quest’ultimo di svolgere di fatto ed in maniera sistematica la funzione di allenatore di prima, pur in presenza del Sig. ZELI, titolare della licenza di allenatore di 2° categoria. Invero, dalle fonti di prova raccolte dal collaboratore dell’Ufficio Indagini (cfr. accertamenti svolti di persona nel corso dello svolgimento delle partite, dichiarazioni rese dai soggetti sentiti, articoli di stampa) è emerso da un lato che il ROGNONI ha svolto nel corso della stagione calcistica 2005/2006 la funzione di allenatore della Castel San Pietro Terme Calcio, partecipante al campionato di Serie C2, girone B, e dall’altro lato che ha consentito tale “illegittima sostituzione” senza aver mai nulla da rilevare. La condotta del Sig. RICCIARDI sopra censurata integra altresì la violazione di cui all’art. 2, commi 3 e 4 del C.G.S. e la connessa responsabilità della società Castel San Pietro Terme Calcio, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva. 5. Il dispositivo Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere al Sig. RICCIARDI la sanzione della inibizione sino al 21 febbraio 2008 ed alla società Castel San Pietro Terme Calcio la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).
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