F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.16/CDN del 22 novembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE RICCIARDI (Amministratore Unico della Castel S. Pietro Terme Calcio S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ CASTEL S. PIETRO TERME CALCIO S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 3 E 4 CGS (nota n. 2320/458pf/SP/ma del 20.6.2007).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n.16/CDN del 22 novembre 2007
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE
RICCIARDI (Amministratore Unico della Castel S. Pietro Terme Calcio S.r.l.) PER
VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ CASTEL S. PIETRO TERME
CALCIO S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 3 E 4 CGS (nota n.
2320/458pf/SP/ma del 20.6.2007).
1. Il deferimento
Con provvedimento del 20 giugno 2007, il Procuratore Federale deferiva a questa
Commissione il Signor Giuseppe RICCIARDI e la Società Castel San Pietro Terme Calcio,
per rispondere il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., per aver
posto in essere comportamenti antiregolamentari, e la seconda della violazione dell’art. 2,
comma 3 e 4 del C.G.S., per responsabilità diretta ascrivibile al proprio Presidente ed al
proprio tesserato.
2. Memorie difensive
Nei termini assegnati nell’atto di convocazione ritualmente notificato, gli incolpati non
hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.
3. Il dibattimento
All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha
chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione
dell’inibizione per mesi 3 (tre) per il Sig. Giuseppe RICCIARDI, e dell’ammenda di €
5.000,00 (cinquemila/00) per la società Castel San Pietro Terme Calcio.
Nessuno è comparso per i deferiti.
4. I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue.
La condotta contestata ai deferiti riguarda l’abusivo svolgimento dell’attività di allenatore
della società Castel San Pietro da parte del Sig. Filippo ROGNONI, sprovvisto della
abilitazione del settore tecnico della Federcalcio necessaria per allenare una squadra
militante nel campionato di C2, in sostituzione del Sig. Gianfranco ZELI.
Dalla relazione dell’ufficio indagini e dalla documentazione ad essa allegata, quale fonte di
prova privilegiata, risulta che il Sig. Filippo ROGNONI, benché titolare della licenza di
allenatore di base, nel corso della stagione calcistica 2005/2006 abbia svolto il ruolo e
ricoperto la funzione di allenatore della Castel San Pietro Terme Calcio, partecipante al
campionato di Serie C2, girone B, e ciò nonostante che la squadra formalmente fosse
assegnata al Sig. Gianfranco ZELI. Quest’ultimo, a sua volta, benché titolare del patentino
di 2° categoria, risulta aver svolto essenzialmente la funzione di “secondo”, fornendo tutt’al
più suggerimenti ed indicazioni tecniche connesse alla maggiore esperienza.
Inoltre, con provvedimento del 25 ottobre 2007 (C.U. n. 38) il settore tecnico F.I.G.C.
dichiarava i Signori Filippo ROGNONI e Gianfranco ZELI responsabili dell’addebito
disciplinare contestato, infliggendo loro la sanzione della squalifica fino al 31 gennaio
2008.
A giudizio della Commissione dall’accertamento della condotta sopra descritta deriva per il
Sig. RICCIARDI, Amministratore Unico della Castel San Pietro Terme Calcio, la violazione
dell’art. 1, comma 1, C.G.S., nel momento in cui, pur avendo esatta conoscenza della
titolarità della licenza di allenatore di base da parte del ROGNONI, consentiva a
quest’ultimo di svolgere di fatto ed in maniera sistematica la funzione di allenatore di
prima, pur in presenza del Sig. ZELI, titolare della licenza di allenatore di 2° categoria.
Invero, dalle fonti di prova raccolte dal collaboratore dell’Ufficio Indagini (cfr. accertamenti
svolti di persona nel corso dello svolgimento delle partite, dichiarazioni rese dai soggetti
sentiti, articoli di stampa) è emerso da un lato che il ROGNONI ha svolto nel corso della
stagione calcistica 2005/2006 la funzione di allenatore della Castel San Pietro Terme
Calcio, partecipante al campionato di Serie C2, girone B, e dall’altro lato che ha consentito
tale “illegittima sostituzione” senza aver mai nulla da rilevare.
La condotta del Sig. RICCIARDI sopra censurata integra altresì la violazione di cui all’art.
2, commi 3 e 4 del C.G.S. e la connessa responsabilità della società Castel San Pietro
Terme Calcio, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva.
5. Il dispositivo
Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere al Sig. RICCIARDI la sanzione della
inibizione sino al 21 febbraio 2008 ed alla società Castel San Pietro Terme Calcio la
sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).
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