F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.16/CDN del 22 novembre 2007 RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.C. CEPRANO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA CEPRANO-VIRTUS BROCCOSTELLA DEL 16.9.2007 (delibera C.D. Territoriale Lazio – C.U. n. 38 dell’11.10.2007 – Campionato 1^ Categoria).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.16/CDN del 22 novembre 2007 RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.C. CEPRANO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA CEPRANO-VIRTUS BROCCOSTELLA DEL 16.9.2007 (delibera C.D. Territoriale Lazio - C.U. n. 38 dell’11.10.2007 – Campionato 1^ Categoria). Visti gli atti, letto il reclamo proposto dalla S.C. Ceprano avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale del C. R. Lazio ( C.U. n. 38 dell’ 11/10/2007), con cui, in accoglimento del reclamo proposto dalla A. S. D. Broccostella, ha disposto di infliggere alla S. C. Ceprano la punizione sportiva della perdita della gara meglio indicata in epigrafe con il punteggio di 0-3 e l’ammenda di Euro 150,00, oltre alla squalifica del calciatore Del Monte Antonio per 1 ulteriore giornata di gara; rilevato che il reclamo della A. S. D. Broccastella, si basa sul fatto che alla gara in questione ha partecipato il calciatore Del Monte Antonio squalificato per una gara, così come risulta da C. U. n. 101 C. R. Lazio del 17/05/2007; accertato che successivamente alla irrogazione della squalifica del 17/05/2007, il calciatore Del Monte non ha osservato il rispetto del turno di squalifica prendendo parte a tutte le gare sin qui disputate, sia con la vecchia società di appartenenza (Virtus Strangolagalli), sia con la nuova società di appartenenza (S. C. Ceprano); considerato che, alla luce di quanto previsto ex art. 22 c IV CGS “le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico di tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’ art. 17….”; ritenuto che deve affermarsi che il calciatore Del Monte Antonio in occasione della gara Ceprano- Broccastella non aveva ancora scontato la squalifica a lui irrogata con il C. U. n. 101 del 17/05/2007 del C. R. Lazio; P.Q.M. la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa versata.
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