F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.16/CDN del 22 novembre 2007 RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.C. CEPRANO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA CEPRANO-VIRTUS BROCCOSTELLA DEL 16.9.2007 (delibera C.D. Territoriale Lazio – C.U. n. 38 dell’11.10.2007 – Campionato 1^ Categoria).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n.16/CDN del 22 novembre 2007
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.C. CEPRANO AVVERSO LE DECISIONI MERITO
GARA CEPRANO-VIRTUS BROCCOSTELLA DEL 16.9.2007 (delibera C.D. Territoriale
Lazio - C.U. n. 38 dell’11.10.2007 – Campionato 1^ Categoria).
Visti gli atti,
letto il reclamo proposto dalla S.C. Ceprano avverso la decisione della Commissione
Disciplinare Territoriale del C. R. Lazio ( C.U. n. 38 dell’ 11/10/2007), con cui, in
accoglimento del reclamo proposto dalla A. S. D. Broccostella, ha disposto di infliggere
alla S. C. Ceprano la punizione sportiva della perdita della gara meglio indicata in epigrafe
con il punteggio di 0-3 e l’ammenda di Euro 150,00, oltre alla squalifica del calciatore Del
Monte Antonio per 1 ulteriore giornata di gara;
rilevato che il reclamo della A. S. D. Broccastella, si basa sul fatto che alla gara in
questione ha partecipato il calciatore Del Monte Antonio squalificato per una gara, così
come risulta da C. U. n. 101 C. R. Lazio del 17/05/2007;
accertato che successivamente alla irrogazione della squalifica del 17/05/2007, il
calciatore Del Monte non ha osservato il rispetto del turno di squalifica prendendo parte a
tutte le gare sin qui disputate, sia con la vecchia società di appartenenza (Virtus
Strangolagalli), sia con la nuova società di appartenenza (S. C. Ceprano);
considerato che, alla luce di quanto previsto ex art. 22 c IV CGS “le gare, con riferimento
alle quali le sanzioni a carico di tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno
conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in
competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’ art. 17….”;
ritenuto che deve affermarsi che il calciatore Del Monte Antonio in occasione della gara
Ceprano- Broccastella non aveva ancora scontato la squalifica a lui irrogata con il C. U. n.
101 del 17/05/2007 del C. R. Lazio;
P.Q.M.
la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa
versata.
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