F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.16/CDN del 22 novembre 2007 RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. LENO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA CASTELSANGIORGIO-LENO DEL 4.10.2007 (delibera C.D. Territoriale Comitato Provinciale Autonomo di Trento – C.U. n. 18 del 18.10.2007 – Campionato 1^ Categoria).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n.16/CDN del 22 novembre 2007
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. LENO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA
CASTELSANGIORGIO-LENO DEL 4.10.2007 (delibera C.D. Territoriale Comitato
Provinciale Autonomo di Trento - C.U. n. 18 del 18.10.2007 – Campionato 1^
Categoria).
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 18 del 18 ottobre 2007, la Commissione
disciplinare territoriale del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, a fronte del reclamo
proposto nei termini dalla A.S.D. Castelsangiorgio, infliggeva alla società A.C. Leno la
perdita con il risultato di 0 – 3 della gara U.S. Castelsangiorgio – A.C. Leno disputata in
data 4 ottobre 2007 per il campionato di prima categoria, ed un’ammenda di € 100,0,
stante la partecipazione a detta gara, nella file della suddetta società, del calciatore
Alessio Volani, risultato come non tesserato. A carico di detto calciatore, con il medesimo
provvedimento, veniva peraltro irrogata la sanzione della squalifica di una giornata di gara.
Avverso la suindicata decisione proponeva reclamo nei termini la A.C. Leno chiedendo, in
via principale, l’annullamento del provvedimento sanzionatorio adottato a proprio carico e,
in via subordinata, la ripetizione della gara in oggetto, terminata, sul campo, con il risultato
di parità.
A sostegno della propria domanda, la società reclamante ha sostanzialmente fatto
riferimento ad un generico “affidamento” sulla non irregolarità della posizione del calciatore
Volani, derivante dal fatto che la stessa ne avrebbe avuto notizia solo a seguito della
pubblicazione del C.U. n. 16 del 4 ottobre 2007, e quindi in pari data a quella di
svolgimento dell’incontro di che trattatasi, contenente, da parte del Giudice Sportivo, la
“segnalazione” al Presidente del Comitato Provinciale della posizione irregolare del Volani.
In altre parole, la reclamante fonda le proprie argomentazioni difensive sulla sussistenza di
un errore scusabile, legato ad un mancato preventivo “avvertimento”, che sarebbe dovuto
provenire, a suo dire, dagli organi federali, della posizione di tesseramento del Volani.
L’assunto è infondato e, in conseguenza, il reclamo deve essere respinto.
E difatti, è preciso onere delle società avere diretta cognizione dello stato di tesseramento
dei propri calciatori, non potendo la società essere ritenuta liberata da un tale onere sul
presupposto di un mancato preventivo “avvertimento” da parte degli organi federali di cui
non vi è traccia nelle norme federali.
In conseguenza di quanto sopra, non può che confermarsi la decisione adottata dalla
Commissione territoriale, le cui sanzioni risultano congrue rispetto al’addebito.
P.Q.M.
Respinge il reclamo della A.C. Leno, e, per l’effetto, conferma la decisione adottata dalla
Commissione disciplinare territoriale del Comitato Provinciale Autonomo di Trento con
C.U. n. 18 del 18 ottobre 2007.
Dispone l’addebito della tassa non versata.
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