F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.17/CDN del 30 novembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA CARNEVALE (dirigente Udinese Calcio S.p.A.) PER VIOLAZIONE ART. 1 CGS NONCHE’ LA NORMA DI CUI ALL’ART. 8 COMMA 1 CGS (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 10 CGS); MIGUEL SCHERF PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELL’ART. 17 COMMA 8 CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 22 COMMA 8 CGS) E DELLA SOCIETA’ UDINESE CALCIO S.p.A. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 4 COMMA 2 CGS) (nota n. 205/480pf06-07/SP/ma del 10.8.2007).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.17/CDN del 30 novembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA CARNEVALE (dirigente Udinese Calcio S.p.A.) PER VIOLAZIONE ART. 1 CGS NONCHE’ LA NORMA DI CUI ALL’ART. 8 COMMA 1 CGS (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 10 CGS); MIGUEL SCHERF PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELL’ART. 17 COMMA 8 CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 22 COMMA 8 CGS) E DELLA SOCIETA’ UDINESE CALCIO S.p.A. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 4 COMMA 2 CGS) (nota n. 205/480pf06-07/SP/ma del 10.8.2007). Esaminato il deferimento del Procuratore federale disposto in data 10 agosto 2007 nei confronti: - del sig. Andrea Carnevale per avere, nella qualità di dirigente della società Udinese Calcio, violato i doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1 del C.G.S. (oggi trasfuso nell’art.10 del vigente C.G.S.), essendosi avvalso – per il raggiungimento di accordi con altre società calcistiche volti alla valorizzazione di giovani calciatori locali – di collaboratore privo di veste sociale e ruolo federale (anche perché già inibito per sei mesi per comportamenti antiregolamentari), che ha strumentalizzato l’incarico svolto di fatto per assumere iniziative ritorsive ai danni dei dirigenti della società Fiume Veneto; - del sig. Miguel Scherf, per violazione dell’art.1, comma 1, del C:G.S. e dell’art. 17, comma 8,del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art.22, comma 8, del vigente C.G.S. per avere svolto, benché inibito, attività di collaborazione per la società Udinese Calcio spa, peraltro in assenza di tesseramento per la medesima Società, nonché per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. poiché, nello svolgimento di tale attività, ha utilizzato un metodo integrante un comportamento in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità; - della società Udinese Calcio spa per violazione di cui all’art.2, comma 4 (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 2, del vigente C.G.S.) per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio dirigente sig. Andrea Carnevale Ritenuto che all’inizio del dibattimento il sig. Andrea Carnevale, il sig. Miguel Scherf e la società Udinese Calcio, tramite i propri difensori, hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 C.G.S. Rilevato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale Visto l’art.23, comma 1, C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visto l’art.23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue Dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Andrea Carnevale : inibizione per mesi quattro; - Miguel Scherf : inibizione per mesi quattro; - Udinese Calcio S.p.A. : ammenda di euro 12.000,00 (dodicimila/00).
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