F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.17/CDN del 30 novembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FILIBERTO LUCIANI (già Presidente ASD Pisoniano) E FRANK ANDRE’ PIZZOLATTO (calciatore attualmente tesserato Ostia Mare Lidocalcio S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMI 4 E 5 NOIF E DELLA SOCIETA’ ASD PISONIANO PER RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 4 CGS (nota n. 2202/455pf06-07/SP/ma del 12.6.2007).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.17/CDN del 30 novembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FILIBERTO LUCIANI (già Presidente ASD Pisoniano) E FRANK ANDRE’ PIZZOLATTO (calciatore attualmente tesserato Ostia Mare Lidocalcio S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMI 4 E 5 NOIF E DELLA SOCIETA’ ASD PISONIANO PER RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 4 CGS (nota n. 2202/455pf06-07/SP/ma del 12.6.2007). Letto il deferimento ed esaminati gli atti presenti nel fascicolo, tra cui le memorie difensive prodotte dal sig. Pizzolatto e dall’A.S.D. Pisoniano, rilevato che alla riunione odierna sono comparsi il Presidente della Pisoniano, il calciatore Pizzolatto assistito dal proprio legale ed il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti, con la richiesta dell’irrogazione delle seguenti sanzioni: squalifica per mesi sei per il Pizzolatto; inibizione per anni uno al Luciani e penalizzazione di punti quindici per la Società Pisoniano; osserva quanto segue. Innanzitutto vanno prese in esame le eccezioni preliminari formulate dai deferiti. La difesa del Pizzolatto invoca l’inapplicabilità al caso in esame del 4° comma dell’art. 40 delle N.O.I.F giacché le due richieste di tesseramento sono state sottoscritte in altrettante, diverse stagioni e non nella stessa come indica tale norma. Quest’ultima va però interpretata nel senso di considerare illecita una ulteriore richiesta di tesseramento quando vi è in atto un vincolo con una diversa società, come è avvenuto nel caso in questione. Dal suo canto il Pisoniano eccepisce l’incompetenza di questa Commissione a favore di quella dell’Ufficio Tesseramenti a pronunciarsi sull’accaduto, ma a tale affermazione deve controbattersi che l’esistenza del doppio tesseramento si è verificata nell’aver redatto la nuova richiesta con dati difformi rispetto a quelli veritieri, circostanza che ha portato alla nascita di due differenti posizioni federali intestate ad altrettanti soggetti (apparentemente) diversi. In punto di fatto, deve considerarsi pacifica la circostanza che la richiesta di nuovo tesseramento è stata compilata dall’allora presidente del Pisoniano sig. Luciani, il quale per farlo si è avvalso del documento d’identità fornitogli dal calciatore. Orbene, nel modulo non è riportato soltanto un cognome diverso da quello risultante dal passaporto dell’interessato, con l’omissione di una “t”, ma è anche diverso il nome, poiché si indica l’interessato come “Frank” e non come “Frank Andrè”. A questo punto deve valutarsi se le differenze siano dovute ad un mero errore materiale, ovvero ad un preciso disegno. Non appare credibile che il Pisoniano non fosse a conoscenza del fatto che il Pizzolatto avesse già giocato in Italia e quindi aveva l’obbligo di non accontentarsi di quanto dichiarato dal Lanzetta e di porre in essere più accurati accertamenti preso l’Ufficio Tesseramenti. Molto più condivisibile è la tesi in base alla quale la società fosse informata dell’esistenza del vincolo e che, pur di avvalersi di un così valido calciatore, il quale non aveva il tempo materiale per svincolarsi in modo lecito, abbia indicato nel modulo generalità lievemente diverse da quelle reali, facendo ripetere la differenza sul certificato medico. Per quanto attiene invece la posizione del Pizzolatto, non può condividersi l’immagine di ingenuo e sprovveduto calciatore straniero strumentalizzato ed ingannato da più soggetti (Cynthia, Lanzetta, Pisoniano, Ufficio Tesseramenti) che di lui cerca di dare il suo difensore: quale sarebbe stata la ragione di questo complesso certamen ordito ai suoi danni non è peraltro dato comprendere. Il calciatore infatti ben sapeva di essersi tesserato con il sodalizio di Genzano e che il presunto accordo per lo svincolo asseritamene raggiunto con esso, e del quale non vi è prova alcuna, era rimasto lettera morta. Inoltre, non avendo, negligentemente, visionato il modulo di nuovo tesseramento ha omesso di denunciare che il cognome ed il nome in esso riportati non erano i suoi e lo stesso dicasi per quanto attiene il certificato medico e la tessera federale. Né può ritenersi credibile che nel corso dei vari controlli effettuati dagli arbitri in occasione di ogni incontro il Pizzolatto non si sia mai accorto di essere indicato con cognome e nome errati. Si può quindi ipotizzare che, al fine di aggirare le norme federali e gli ostacoli al trasferimento eventualmente frapposti da parte del Cynthia, il Luciani abbia compilato il modulo di richiesta di nuovo tesseramento che riportava dati falsi, e ciò al fine di rendere inevidenziabile la realizzazione del doppio tesseramento. In ogni caso, è assodato che il Luciani, violando gli obblighi impostigli dalla normativa federale in materia, non provvide ai necessari accertamenti in ordine al precedente tesseramento del Pizzolatto e fece compilare al calciatore un modulo in bianco per un nuovo tesseramento, mentre non poteva ignorare il fatto che il Pizzolatto aveva in precedenza già giocato in Italia. Al Pizzolatto deve invece imputarsi una condotta omissiva non avendo egli verificato l’esistenza o meno dello svincolo ed accettato i rischi che gli potevano derivare dall’aver sottoscritto il modulo in bianco. La loro responsabilità disciplinare, unitamente a quella diretta del Pisoniano, deve pertanto essere dichiarata in ordine agli addebiti loro rispettivamente mossi. Nel determinare le sanzioni, questa Commissione ritiene di dover tener conto, per quanto riguarda il Luciani, della diretta partecipazione dello stesso alla compilazione del modulo relativo al tesseramento del Pizzolatto, che il calciatore sottoscrisse “in bianco”, secondo quanto dallo stesso dichiarato all’odierna riunione. Va inoltre rilevata la gravità del comportamento quantomeno omissivo del deferito, sul quale incombeva, nella sua qualità di Presidente di società, uno stringente obbligo di preventivo controllo sulla libertà da vincoli del calciatore da tesserare, la cui violazione non si giustifica con l’affidamento su quanto dichiarato dal procuratore del Pizzolatto. Per quanto riguarda il calciatore, deve esserne apprezzata la condotta collaborativa culminata nella ammissione della propria responsabilità disciplinare, consistente nella sottoscrizione di un modulo “in bianco”. Infine, per quanto attiene alla Società Pisoniano, la Commissione ritiene di doversi discostare, secondo l’orientamento implicito nell’entità delle richieste del Procuratore Federale, dall’applicazione dell’art. 17 comma 8 CGS che prevede la penalizzazione di un punto in classifica per ogni gara disputata dal calciatore in posizione irregolare, irrogando invece una sanzione complessiva, comunque proporzionata al rilevante numero di gare disputate dal Pizzolatto, che si ritiene di quantificare in 10 punti di penalizzazione in classifica, P. Q. M. accoglie il deferimento e per l’effetto dichiara la responsabilità disciplinare dei sigg.ri Frank Andrè Pizzolatto e Filiberto Luciani nonché quella diretta, per il fatto commesso dal suo legale rappresentante, dell’A.S.D. Pisoniano in ordine agli addebiti loro rispettivamente mossi, applicando al sig. Frank Andrè Pizzolatto la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2007, al sig. Filiberto Luciani la sanzione dell’inibizione fino al 30 giugno 2009 ed all’A.S.D. Pisoniano la sanzione della penalizzazione di dieci punti in classifica da scontarsi nel corso della presente stagione sportiva.
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