F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.17/CDN del 30 novembre 2007 RECLAMO DELLA SOCIETA’ AS TOR DE’ CENCI AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA TOR DE’ CENCI-BORGO FLORA DEL 16.9.2007 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lazio C.U. n. 38 dell’11.10.2007 – Campionato di Promozione).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n.17/CDN del 30 novembre 2007
RECLAMO DELLA SOCIETA’ AS TOR DE’ CENCI AVVERSO LE DECISIONI MERITO
GARA TOR DE’ CENCI-BORGO FLORA DEL 16.9.2007 (delibera C.D. Territoriale
presso il C.R. Lazio C.U. n. 38 dell’11.10.2007 – Campionato di Promozione).
La Commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti;
PREMESSO CHE
- Con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 38 dell’11.10.2007 la
Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Lazio respingeva il reclamo proposto
dalla stessa società A.S. Tor De’ Cenci in merito alla irregolare posizione del
calciatore Pellegrino Gianluca – appartenente alla società Borgo Flora Calcio –
nella gara del 16.09.2007 disputata tra l’odierna reclamante e la medesima società
Borgo Flora Calcio e valevole per il Campionato di Promozione, e confermava il
risultato acquisito sul campo;
- Avverso la suddetta decisione proponeva reclamo avanti a questa Commissione
Disciplinare Nazionale la società A.S. Tor De’ Cenci deducendo che nella gara del
16.09.2007 la società Borgo Flora Calcio non poteva schierare il calciatore
Pellegrino Gianluca, in quanto quest’ultimo avrebbe dovuto scontare un residuo di
squalifica comminata con C.U. n. 110 della scorsa stagione sportiva, pubblicato il
07.06.2007, e riferita ad una gara del Torneo Elio Tortora, seconda fase, quando lo
stesso calciatore era tesserato per la società Pomezia Calcio;
- A tal fine, l’odierna reclamante osservava che il Torneo Elio Tortora non può essere
considerato come una tradizionale Coppa Regione, e pertanto la squalifica
comminata al calciatore Pellegrino Gianluca nella scorsa stagione sportiva doveva
necessariamente essere scontata nella gara di campionato A.S. Tor De’ Cenci-
Borgo Flora Calcio;
- Pertanto, in conseguenza della irregolare posizione del calciatore Pellegrino
Gianluca, l’odierna reclamante concludeva chiedendo che fosse inflitta alla società
Borgo Flora Calcio la punizione sportiva della perdita della gara disputata in data
16.09.2007 con il punteggio di 3-0;
- All’odierna udienza, per la società A.S. Tor De’ Cenci è comparso il difensore che
si è riportato alle argomentazioni di cui al reclamo.
Nessuno dei motivi addotti dalla reclamante è fondato ed il reclamo deve pertanto essere
respinto.
A tal fine, va preliminarmente rilevato che l’esatta denominazione del torneo Elio Tortora
nella scorsa stagione sportiva era – come da Comunicato Ufficiale n. 110 del 07.06.2007 -
Coppa Lazio – 14° Trofeo Elio Tortora, denominazione che è rimasta identica nella
presente stagione sportiva, come risulta dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 02.07.2007.
Pertanto, dal chiaro dato testuale e dalle modalità di partecipazione al predetto torneo, e
contrariamente a quanto adduce l’odierna reclamante, il Torneo in questione deve essere
necessariamente qualificato come Coppa regionale di Categoria.
Orbene, ciò posto, secondo quanto chiaramente statuito dall’art. 19, comma 11.1, del
CGS, le sanzioni inflitte dagli Organi della Giustizia Sportiva in relazione a gare di Coppa
Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali si scontano
esclusivamente nelle rispettive competizioni.
A ciò si aggiunga che secondo quanto statuito dall’art. 22, comma 6, del CGS, la
distinzione tra attività ufficiale di campionato e quella della coppa regionale rimane
valevole anche nell’ipotesi in cui il calciatore – oggetto di sanzione sportiva – abbia
cambiato società e/o categoria di appartenenza.
Del resto, l’assunto della reclamante secondo cui la giurisprudenza sportiva avrebbe
fissato un principio in virtù del quale le sanzioni non scontate relative a gare di Coppa
andrebbero scontate in Campionato è del tutto infondato, atteso che la distinzione tra le
sanzioni riportate in gare di campionato e le sanzioni riportate in gare di coppa regioni e di
cui all’art. 19, comma 11.1, non conosce eccezioni.
L’ormai consolidato principio della separatezza delle competizioni non appare derogabile
neanche in virtù delle eccezioni che la sanzione potrebbe rivelarsi inefficace o perlomeno
tardiva, in quanto tale eventualità è stata ben presa in considerazione dal legislatore, il
quale però non ha ritenuto di prevedere una deroga espressa e non rinvenibile in altre
disposizioni.
Pertanto, nel caso de quo, il calciatore Pellegrino Gianluca poteva legittimamente
disputare la gara A.S. Tor De’ Cenci –Borgo Flora Calcio valevole per il Campionato di
Promozione, in quanto il residuo di squalifica comminatagli con C.U. n. 110 della scorsa
stagione sportiva, pubblicato il 07.06.2007, e riferita ad una gara del Torneo Elio Tortora,
seconda fase – quando lo stesso giocatore era tesserato per la società Pomezia Calcio –
dovrà essere scontata dallo stesso giocatore nella prima gara utile valevole appunto per la
Coppa Regionale di categoria.
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa versata.
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