F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.17/CDN del 30 novembre 2007 RECLAMO DELLA SOCIETA’ SGS SPES ARTIGLIO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA MONTEROTONDO-SPES ARTIGLIO DEL 30.9.2007 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lazio C.U. n. 48 del 25.10.2007 – Campionato Allievi Regionali Eccellenza).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n.17/CDN del 30 novembre 2007
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SGS SPES ARTIGLIO AVVERSO LE DECISIONI
MERITO GARA MONTEROTONDO-SPES ARTIGLIO DEL 30.9.2007 (delibera C.D.
Territoriale presso il C.R. Lazio C.U. n. 48 del 25.10.2007 – Campionato Allievi
Regionali Eccellenza).
Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società sportiva A.S.D. S.G.S. Spes Artiglio
avverso la decisione della C.D. Territoriale del C.R. Lazio (C.U. N. 48 del 25/10/2007), con
cui, in accoglimento di quello interposto, in prima istanza, dalla Polisportiva Monterotondo
Calcio S.r.l., è stata inflitta, alla società sportiva odierna reclamante, la punizione sportiva
della perdita, per 0-3, della gara Polisportiva Monterotondo Calcio S.r.l.-A.S.D. S.G.S.
Spes Artiglio (30/09/2007), valevole per la 1° giornata del Campionato Allievi Regionali
Eccellenza, Girone B, s.s. 2007/08, oltre alla sanzione dell'ammenda di importo pari a €
75,00, nonché all'inibizione del dirigente accompagnatore ufficiale, Sig. Bruno Argenti,
sino al 08/11/2007 e alla squalifica del calciatore, Sig. Marco Benedetti, per una giornata
ulteriore di gara, in base ad una riscontrata posizione irregolare dell'indicato calciatore,
tesserato in forza alla A.S.D. S.G.S. Spes Artiglio;
- rilevato che le argomentazioni difensive che la Società Spes Artiglio ha posto a
fondamento del reclamo, si sostanziano:
a) in un'eccezione preliminare, asseritamente assorbente rispetto ad ogni altra ulteriore
statuizione, in ordine ad una presunta violazione del principio del contraddittorio, in quanto
la società sportiva non avrebbe “mai avuto notizia della fissazione della seduta del
24/10/2007, con conseguente “mancata costituzione in giudizio e impossibilità di
presenziare all'udienza”;
b) in punto di merito, in ordine alla posizione irregolare del calciatore, Sig. Marco
Benedetti, così come acclarata da parte della C.D.T. del C.R. Lazio in prima istanza,
nell'assunto secondo cui il giocatore Benedetti, squalificato per una gara (recidività in
ammonizione -quarta-, G.S. C.R. Lazio, C.U. n. 51 del 26/04/2007), nell'ambito dello
svolgimento della “Coppa Lazio Allievi”, s.s. 2006/07, avrebbe potuto legittimamente
partecipare alla gara del Campionato Allievi Regionali Eccellenza, Girone B, s.s. 2007/08,
essendo, quest'ultimo -ad avviso della reclamante- competizione di tutt'altra natura rispetto
alla prima, senza che tra le due si potesse “ipotizzare alcun legame di consequenzialità e
nemmeno alcun motivo logico-giuridico a supporto di tale conclusione” ;
- considerato che l'eccezione sollevata, in via preliminare, dalla società sportiva
reclamante, risulta destituita di qualsivoglia fondamento, e ciò, in considerazione delle
seguenti circostanze:
1) la Polisportiva Monterotondo Calcio S.r.l. ha ritualmente inviato alla controparte, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 46, c. 1, C.G.S, a mezzo racc. a.r. n. 12737172783-0, copia del
ricorso;
2) l'A.S.D. S.G.S. Spes Artiglio, di contro, non ha provveduto a depositare le proprie
eventuali controdeduzioni nel termine perentorio di tre giorni dal ricevimento dei motivi del
ricorso de quo, ex art. 38, c. 3, C.G.S. né ha fatto espressa richiesta di audizione;
3) la fissazione dell'udienza, contrariamente a quanto si evince dalle contestazioni
formulate dalla A.S.D. S.G.S. Spes Artglio, non è atto antecedente e prodromico rispetto al
deposito di eventuali controdeduzioni, semmai, successivo; senza considerare, in via
ulteriore, come la stessa società, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli
artt. 34, c. 6, 36, c. 11 e 37, c. 2, ult. parte, C.G.S., nemmeno abbia tempestivamente
esercitato il diritto di essere sentita, con la conseguenza che, in definitiva, non emergono
affatto gli estremi dell'asserita ”abnorme lesione del diritto di difesa” avuto riguardo al
procedimento di prima istanza;
- osservato, in punto di merito, che, al contrario di quanto sostiene la A.S.D. S.G.S. Spes
Artiglio, la postulata “particolare natura” della Coppa Lazio Allievi (riservata, per la s.s.
2006/07, alla partecipazione dei nati dal 1991 in poi) non costituisce, di per sé, elemento
sufficientemente idoneo ad escluderne la caratterizzazione di vero e proprio campionato, e
comunque di attività “diversa da quella di Coppa Regione”, quale, invece, si rivela, alla
stregua degli altri organizzati dal C.R. F.I.G.C. Lazio a livello giovanile regionale, senza
che, al riguardo, peraltro, possa assumere rilievo alcuno la partecipazione alla Coppa
Lazio Allievi di squadre giovanili appartenenti a Leghe diverse o lo specifico regolamento
che disciplina lo svolgimento di detta competizione.
La C.D.N. ritiene di poter senz'altro aderire, integralmente, alle osservazioni formulate dal
giudice di prima istanza, e, in particolare, alla puntuale individuazione di quegli “univoci e
concordanti indizi” che hanno permesso, e permettono anche in questa sede, di attribuire,
pacificamente, alla Coppa Lazio Allievi, nell'ambito del Settore per l'attività giovanile e
scolastica, la natura di vero e proprio “campionato” e non quella propria (e tipica) di una
Coppa Regioni organizzata da un C.R. F.I.G.C., eventualmente riconducibile, ai fini
dell'esecuzione delle sanzioni, all'art. 19, c. 11.1, C.G.S..
Quanto sopra, anche tenuto conto del C.U. n. 25 del 13/09/2007 (menzionato dalla stessa
A.S.D. S.G.S. Spes Artiglio a supporto delle proprie argomentazioni difensive) il quale,
invero, disciplina lo svolgimento dei vari campionati riservati, per la s.s. 2007/08, alla
categoria Allievi e Giovanissimi regionali, e, tra questi, anche di quello di Coppa Lazio
Allievi (analogamente a quanto previsto per la s.s. 2006/07).
- considerato, pertanto, che ai fini della corretta individuazione del contesto spaziotemporale
relativo alla esecuzione delle sanzioni, nella nostra fattispecie trova
applicazione il c.d. principio della separatezza delle competizioni di cui al richiamato art.
19, c. 11.1, C.G.S., con la conseguenza che la sanzione inflitta al calciatore doveva
essere scontata in competizione “omogenea”;
- ritenuto, in definitiva, che il calciatore Marco Benedetti (classe 1991), non più rientrante
nella fascia d'età richiesta per partecipare alla Coppa Lazio Allievi, s.s. 2007/08
(partecipazione riservata ai nati dal 01/01/1992 in poi), a seguito del semplice
cambiamento di categoria di appartenenza nell'ambito dell'attività del Settore giovanile e
scolastica, in ossequio agli imprescindibili principi di ultrattività, effettività e afflittività della
sanzione, avrebbe dovuto scontarne la parte residuale (una giornata di squalifica) nella
prima gara ufficiale della prima squadra della nuova categoria di appartenenza, ovvero
proprio in quella disputata, in data 30/09/2007, dalla categoria Allievi Regionali Eccellenza
della A.S.D. S.G.S. Spes Artiglio; gara, per quanto precedentemente affermato, del tutto
“omogenea” (in tema, si segnala anche il parere interpretativo della Corte Federale, C.U.
n. 12/C.F del 12/01/2004) rispetto all'altra (Coppa Lazio Allievi, s.s. 2006/07) relativamente
alla quale era maturata la sanzione della squalifica del calciatore Benedetti per recidiva in
ammonizione.
P.Q.M.
la C.D.N. respinge il reclamo e dispone l'incameramento della tassa versata.
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