F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.18/CDN del 6 dicembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONINO MALLAMACI (all’epoca dei fatti Presidente AS Reggio Calcio a Cinque) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E 7 COMMA 3 CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 8 COMMA 4 CGS) E DELLA SOCIETA’ AS REGGIO CALCIO A CINQUE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 4 COMMA 1 CGS) (nota n. 362/792pf06-07/SP/en del 31.8.2007).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.18/CDN del 6 dicembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONINO MALLAMACI (all’epoca dei fatti Presidente AS Reggio Calcio a Cinque) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E 7 COMMA 3 CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 8 COMMA 4 CGS) E DELLA SOCIETA’ AS REGGIO CALCIO A CINQUE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 4 COMMA 1 CGS) (nota n. 362/792pf06-07/SP/en del 31.8.2007). Letti gli atti e le deduzioni difensive presentate oralmente dai soggetti deferiti; ascoltato il rappresentante della Procura Federale, Avv. Lorenzo Giua, nonché i deferiti, assistiti dall’Avv. Antonino Mallamaci; OSSERVA Con atto del 31.08.2007, la Procura Federale ha deferito il Sig. Antonino Mallamaci, Presidente della A.S. Reggio Calcio a 5 all’epoca degli addebiti, e l’A.S. Reggio Calcio a 5 per le violazioni di cui in epigrafe. Alla riunione del 6.12.2007, la Procura Federale, nell’occasione rappresentata dall’Avv. Lorenzo Giua, ed i deferiti, difesi dall’Avv. Mallamaci, hanno proposto istanza ex art. 23 C.G.S. chiedendo l’applicazione delle sanzioni di punti 1 (uno) in classifica ed € 1.000,00 di ammenda. Questa Commissione, ritenendo incongrua la quantificazione, ha rigettato la richiesta disponendo la prosecuzione del procedimento. Pertanto, esaurita la discussione, la Procura ha concluso chiedendo per la Società, la penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica e l’ammenda di € 3.000,00 e per il Sig. Antonino Mallamaci l’inibizione per anni 1 (uno), ai sensi delle vigenti disposizioni. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. Dall’esame degli atti risulta, in maniera incontrovertibile, che la Società ha trasmesso, anticipandola via fax in data 30.06.2006, la documentazione necessaria per l’iscrizione al campionato nella quale la copia della fideiussione che, apparentemente, era stata rilasciata dalla Banca di Crotone, risultava sottoscritta. Pertanto, la formazione di un documento idoneo a raggiungere lo scopo al quale è preordinato, nella specie l’iscrizione al campionato ottenuta in data 11.08.2006, e la sua estrinsecazione nella realtà attraverso la trasmissione in Federazione hanno comportato la consumazione dell’illecito contestato. L’art. 8, co. 4, C.G.S. punisce in via diretta la Società che, mediante falsificazione dei propri documenti ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l’iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti. In virtù di tale disposizione, la responsabilità dei deferiti per i fatti di che trattasi discende dal richiamato art. 8, co. 4 e 10, e dall’art. 1, co. 5 (al quale il co. 10 rimanda), C.G.S. - aventi natura precettiva e sanzionatoria - che individuano la concorrente responsabilità della Società e dei soggetti cui è riconducibile il controllo della stessa nella violazione delle norme federali, ponendosi, quindi, in rapporto di specialità con gli artt. 1, co. 1, e 4, co. 1, C.G.S.. Sebbene nell’atto di deferimento siano richiamate entrambe le norme, la generale e le speciali, se da un lato comporta l’inapplicabilità della prima ricorrendo le seconde, dall’altro non esclude che il comportamento sia stato correttamente descritto nell’atto di deferimento e possa essere sanzionato ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero l’art. 8, co. 4 e 10, C.G.S., anche dal punto di vista sanzionatorio stante la disciplina più favorevole applicabile rispetto alla normativa vigente all’epoca della commissione dei fatti. Individuato il quadro normativo applicabile, è opportuno vagliare il contegno tenuto dal Mallamaci, anche in sede di indagini, al fine di quantificare esattamente la sanzione da infliggersi. Il deferito, assunto a sommarie informazioni, ha prospettato che il documento inviato sarebbe stato una bozza in attesa di approvazione da parte della Federazione (in quanto difforme dal fac simile richiesto dalla stessa) tanto che sarebbe stato privo della firma e comunque accompagnato da una nota esplicativa (prodotta in fase di indagini) con la quale il Mallamaci, all’atto della trasmissione, ne avrebbe chiarito il contenuto, tanto è vero che nell’indice non era siglata la relativa casella. Tale documento, prosegue il deferito, sarebbe stato sottoscritto e poi spedito da ignoti. Le giustificazioni addotte dal Mallamaci sono prive di qualsiasi pregio logico e giuridico. Il deferito, in sede di interrogatorio, ha disconosciuto la firma presente sul documento ed ha dichiarato di non sapere chi l’avesse apposta, chiarendo, comunque, che lo stesso non potesse avere alcuna efficacia sia perché l’omesso riempimento della relativa casella dell’indice avrebbe comunque dimostrato la volontà di non attribuirgli alcuna efficacia sia perché era ancora attiva altra fideiussione avente scadenza 31.07.2006. Dirimente è la circostanza che nella documentazione spedita in via anticipata a mezzo fax, in data 30.06.2006, la fideiussione fosse già sottoscritta e che non fosse presente alcuna accompagnatoria. Pertanto, anche a voler ammettere la “credibilità” delle giustificazioni, questa Commissione ritiene estremamente peculiare che il Presidente della Società, tra l’altro direttore della stessa Banca che avrebbe emesso la garanzia, consapevole della sostanziale inefficacia della stessa e della importanza per determinare l’iscrizione non abbia mai contattato la Divisione per avere notizie. Risulta, altresì, estremamente controverso che lo stesso, accortosi sin da subito della spedizione ad opera di terzi di un documento di rilevante importanza contenuto in una busta lasciata aperta sulla propria scrivania ed ignorando chi vi avesse provveduto, non abbia effettuato alcun accertamento e, soprattutto, in assenza di notizie dalla Federazione abbia appreso dell’iscrizione al Campionato e, profittando in maniera evidentemente consapevole dell’errore nel quale la stessa era incorsa, sia rimasto inerte sino al dicembre del 2006, quando, sollecitato con raccomandata del 29.11.2006, ha spedito un assegno di € 15.500,00 a garanzia. Non risulta poi verosimile che terzi rimasti ignoti, profittando dell’assenza del Presidente, si siano recati indisturbati nella sua stanza nella quale era stata casualmente lasciato il plico aperto proprio per spedire quella documentazione sulla quale si sono prima premurati di apporre la sottoscrizione. Nessun altro, all’infuori dei deferiti, poteva avere interesse ad ottenere l’iscrizione che, in assenza della richiesta fideiussione, non sarebbe mai stata concessa. È irrilevante, pertanto, quanto dedotto dai deferiti circa la non necessarietà di detto documento, anche alla luce della asserita capienza del conto spese intestato alla Società. Difatti, a prescindere dalla circostanza che in esso, alla data dell’1.07.2006, non erano presenti somme pari alla richiesta fideiussione, si rileva che la normativa non prevedeva una facoltà o un’obbligazione alternativa ma un comportamento specifico: la consegna della fideiussione. Non risponde infine al vero quanto asserito circa la presenza di una lettera accompagnatoria a chiarimento della natura della fideiussione, della quale il Mallamaci si è ricordato solo nel corso di un secondo interrogatorio, avvenuto in data 31.03.2007. Tra i documenti trasmessi via fax non era presente alcunché che potesse impedire alla Federazione di ritenerli validi e completi, tanto è vero che ha provveduto all’iscrizione. Pertanto, tutti i tentativi di dimostrare una realtà contraria a quella emersa sono resi vani dalla idoneità del documento falso a determinare l’iscrizione al campionato e dall’evidente approfittamento dei deferiti, con il loro comportamento omissivo, dell’errore ingenerato, al quale hanno posto rimedio solo a seguito del sollecito della Federazione. I fatti commessi ed il contegno tenuto in sede di indagini determinano una sostanziale incongruità della sanzione richiesta dalla Procura per la Società, la quale non può rimanere al di sotto di 6 punti di penalizzazione, posta l’inapplicabilità dell’ammenda al caso di specie, non essendo specificamente prevista dalle norme violate. La attuale estraneità del Sig. Mallamaci all’ordinamento federale non esclude la applicabilità della sanzione anche nei suoi confronti atteso il sostanziale interesse dell’ordinamento federale a perseguire i comportamenti illeciti attuati nel periodo di tesseramento, comminando una sanzione che verrà scontata nella stagione sportiva di prossimo tesseramento. P.Q.M. Accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge alla Società la penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva (2007/2008), ed al Sig. Antonino Mallamaci l’inibizione per anni 1 (uno) da scontarsi nella stagione sportiva di prossimo tesseramento.
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