F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.18/CDN del 6 dicembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIA ROSA LIANORA BELLINZONA (Presidente ACF Alessandria) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 95 NOIF E DELLA SOCIETA’ ACF ALESSANDRIA A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 4 CGS (nota n. 366/755pf06-07/SP/ma del 31.8.2007).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.18/CDN del 6 dicembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIA ROSA LIANORA BELLINZONA (Presidente ACF Alessandria) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 95 NOIF E DELLA SOCIETA’ ACF ALESSANDRIA A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 4 CGS (nota n. 366/755pf06-07/SP/ma del 31.8.2007). Il Procuratore Federale ha deferito Bellinzona Maria Rosa Lianora e la Società ACF Alessandria, la prima per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 35 NOIF e la seconda per la conseguente responsabilità diretta ex art. 2 comma 4 CGS. Ai deferiti viene contestato di aver inserito nell’elenco dei tesserati dell’ACF Alessandria la calciatrice Viotto Cristina, tesserata anche per la CF Sport Valenza. Ascoltata dall’Ufficio Indagini la deferita ha ammesso il fatto, addebitandolo a mero errore ed indicando altro caso per il quale era stato commesso analogo sbaglio. Nel corso dell’udienza odierna, il rappresentante della Procura ha chiesto la inibizione per mesi due per la Bellinzona, e l’ammenda di € 200,00 per la ACF Alessandria. La Bellinzona, comparsa personalmente in udienza, ha chiesto il proscioglimento. La sussistenza dei fatti contestati è pacifica essendo provata per tabulas ed essendo oggetto di piena confessione da parte della Bellinzona. Appare evidente che i deferiti non hanno tratto alcun vantaggio dalla negligenza della loro condotta. Si tratta in sostanza di fatti commessi per incuria e scarsa diligenza che certamente configurano gli illeciti disciplinari contestati, ma non rivestono caratteri di particolare gravità, anche perché il tesseramento della calciatrice Viotto per la CF Sport Valenza è risultato del tutto regolare. Sanzione congrua appare quindi quella dell’inibizione fino al 31.12.2007 per la Bellinzona e dell’ammenda di € 200,00 per la ACF Alessandria, P.Q.M. delibera di infliggere a Bellinzona Maria Rosa Lianora la sanzione dell’inibizione fino al 31.12.2007 ed alla Società ACF Alessandria quello dell’ammenda di € 200,00 (duecento/00).
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