F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.19/CDN del 12 dicembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CANNELLA (direttore sportivo e legale rappresentante Hellas Verona FC S.p.A.) PER VIOLAZIONE ART. 3 COMMI 1 E 4 CGS (OGGI ART. 5 COMMI 1 E 4 CGS) E DELLA SOCIETA’ HELLAS VERONA FC S.p.A. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (OGGI ART. 4 COMMA 1 CGS) (nota n. 860/714pf06- 07/SP/en del 25.10.2007).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n.19/CDN del 12 dicembre 2007
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE
CANNELLA (direttore sportivo e legale rappresentante Hellas Verona FC S.p.A.) PER
VIOLAZIONE ART. 3 COMMI 1 E 4 CGS (OGGI ART. 5 COMMI 1 E 4 CGS) E DELLA
SOCIETA’ HELLAS VERONA FC S.p.A. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS
VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (OGGI ART. 4 COMMA 1 CGS) (nota n. 860/714pf06-
07/SP/en del 25.10.2007).
Con provvedimento del 25/10/2007, il Procuratore federale ha deferito a questa
Commissione Giuseppe Cannella, Direttore sportivo e legale rappresentante della Soc.
Verona, per violazione dell'art. 3, comma 1 e 4, CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 5,
comma 1 e 4), per avere espresso giudizi lesivi della reputazione di altro soggetto
operante nell’ambito federale, nonché la Soc. Verona per violazione dell'art. 2, comma 4,
CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 4, comma 1), per responsabilità diretta nella
violazione ascritta al proprio tesserato.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto
pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva che le dichiarazioni del Cannella
sarebbero state espressione del diritto di critica e, in ogni caso, prive di contenuto
offensivo e di intenti lesivi. In conseguenza, si chiede il proscioglimento da ogni addebito.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha
chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione
dell’inibizione per mesi due per il Cannella e a quella dell’ammenda di € 5.000,00 per la
Soc. Verona.
È comparso altresì il difensore della Soc. Verona il quale, dopo aver illustrato
ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate.
La Commissione, esaminati gli atti, rileva che le dichiarazioni del Cannella riportate sul
quotidiano “Gazzetta dello Sport” del 6/2/2007 travalicano il lecito diritto di critica, perché
tendono a insinuare dubbi sulla correttezza del comportamento di un altro tesserato,
senza trovare alcun riscontro nella realtà.
Alla responsabilità del Cannella segue quella diretta della Società di appartenenza.
Ai fini della quantificazione della sanzione, peraltro, occorre tener conto della limitatezza
della portata delle espressioni utilizzate.
P.Q.M.
la Commissione delibera di infliggere la sanzione della inibizione sino al 15 gennaio 2008
a Giuseppe Cannella e quella dell’ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) alla
Soc. Hellas Verona FC S.p.A..
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