F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.19/CDN del 12 dicembre 2007 RECLAMO DELLA SOCIETA’ USD JUNIOR SAN GAUDENZIO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA JUNIOR SAN GAUDENZIO-EURO SPORTMANAGER DEL 14.10.2007 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Piemonte V.A. – C.U. n. 19 dell’8.11.2007 – Campionato di 3^ Categoria).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n.19/CDN del 12 dicembre 2007
RECLAMO DELLA SOCIETA’ USD JUNIOR SAN GAUDENZIO AVVERSO LE
DECISIONI MERITO GARA JUNIOR SAN GAUDENZIO-EURO SPORTMANAGER DEL
14.10.2007 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Piemonte V.A. - C.U. n. 19
dell’8.11.2007 – Campionato di 3^ Categoria).
Visti gli atti,
letto il reclamo proposto dalla USD Junior San Gaudenzio, avverso la decisione della
Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Piemonte V.A. (C.U. n. 19 dell’
08/11/2007), con cui, in accoglimento del reclamo proposto dalla A.S.D.
Eurosportmanager, ha disposto di infliggere alla U.S.D. Junior San Gaudenzio la
punizione sportiva della perdita della gara meglio indicata in epigrafe con il punteggio di 0-
3 e l’ammenda di Euro 150,00, oltre alla inibizione del dirigente accompagnatore sig.
Rova Marco sino all’ 08/02/08;
rilevato che il reclamo della U. S. D. Junior San Gaudenzio, si basa sul fatto che alla gara
in questione la partecipazione del calciatore Martani Claudio era legittimata dall’avvenuto
tesseramento effettuato presso il competente ufficio tesseramento a mezzo rar inviata in
data 6/10/07 e che pertanto aveva scontato la propria giornata di squalifica comminata nel
campionato 2006/2007 C.U. 45 del 10/05/07, non partecipando alla gara del 7/10/07;
accertato dalla Commissione Territoriale tramite l’Ufficio Tesseramento competente che il
calciatore in questione alla data del 2/11/07 risultava svincolato dalla Junior San
Gaudenzio in data 16/07/07 e allo stato non tesserato e che, pertanto, la partecipazione
alla gara del sig. Martani era del tutto irregolare;
le ulteriori argomentazioni poste a sostegno del reclamo debbono ritenersi prive di ogni
fondamento, sia sotto il profilo della logica, sia soprattutto sotto il profilo probatorio,
avendo indicato genericamente come unico responsabile del mancato tesseramento
proprio l’Ufficio Tesseramenti,che avrebbe smarrito la documentazione inerente al
calciatore Martani Claudio, ma non quella del calciatore Gennari Iglis che è stato
regolarmente tesserato;
P.Q.M.
la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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