F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.19/CDN del 12 dicembre 2007 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD CALCETTO ELMAS 01 AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA ATLETICO TREXENTA-CALCETTO ELMAS DEL 20.10.2007 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Sardegna – C.U. n. 18 del 15.11.2007 – Campionato di 3^ Categoria).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n.19/CDN del 12 dicembre 2007
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD CALCETTO ELMAS 01 AVVERSO LE DECISIONI
MERITO GARA ATLETICO TREXENTA-CALCETTO ELMAS DEL 20.10.2007 (delibera
C.D. Territoriale presso il C.R. Sardegna - C.U. n. 18 del 15.11.2007 – Campionato di
3^ Categoria).
La Commissione disciplinare territoriale Sardegna, con decisione pubblicata sul C.U. n. 18
del 15 novembre 2007, aveva respinto il reclamo della società calcetto Elmas 01 avverso
la regolarità della gara calcio a 5 serie C1 Atletico Trexenta – Calcetto Elmas 01 del 20
ottobre 2007.
Il reclamo era motivato sul presupposto della posizione irregolare di tesseramento del
calciatore Santos Araujo Wilson (n. 10 della distinta della società Atletico Trexenta), in
quanto privo di transfert internazionale, avendo egli giocato nella stagione scorsa in altro
campionato estero.
Avverso tale decisione propone ricorso la società calcetto Elmas 2001 con atto datato 22
novembre 2007, sfornito di firma del suo estensore, regolarizzato e sanato con atto del
successivo 26 novembre giusto l’art. 33.9 C.G.S., per lo stesso motivo dedotto in primo
grado.
Il ricorso è infondato.
Risulta infatti dai tabulati di tesseramento che il calciatore Santos Araujo Wilson, nato il 31
maggio 1982, status dilettante extracomunitario, matricola 3722294, già tesserato per la
ATS Città di Quartu, svincolato il 1° luglio 2006, è tesserato per la società Atletico
Trexenta a far data dal 25 settembre 2007.
Pertanto, egli aveva titolo di partecipare alla gara in oggetto.
L’assunto della ricorrente sulla partecipazione del calciatore a campionato estero nella
stagione scorsa è rimasto privo di riscontro,
P.Q.M.
respinge il ricorso e dispone incamerarsi la tassa versata.
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