F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.20/CDN del 13 dicembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA CONSOLO (assistente arbitro), SALVATORE MARANO (osservatore arbitrale) E SERGIO DE SANTIS (assistente arbitro) PER VIOLAZIONE ART. 1 CGS E ART. 37 COMMA 2 LETT. B) DEL REGOLAMENTO AIA VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (ORA ART. 40 COMMA 3 LETT. C) DEL VIGENTE REGOLAMENTO AIA (nota n. 280/403-407- 414pf06-07/SP/ma del del 6.8.2007).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.20/CDN del 13 dicembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA CONSOLO (assistente arbitro), SALVATORE MARANO (osservatore arbitrale) E SERGIO DE SANTIS (assistente arbitro) PER VIOLAZIONE ART. 1 CGS E ART. 37 COMMA 2 LETT. B) DEL REGOLAMENTO AIA VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (ORA ART. 40 COMMA 3 LETT. C) DEL VIGENTE REGOLAMENTO AIA (nota n. 280/403-407- 414pf06-07/SP/ma del del 6.8.2007). Visti gli atti; Letto il deferimento disposto dal Procuratore Federale in data 6 agosto 2007 nei confronti di: - Andrea Consolo, assistente arbitro, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva e all’art. 37, comma 2, lett. b) del Regolamento A.I.A. vigente all’epoca dei fatti, ora trasfuso nell’art. 40, comma 3 lett. c) del vigente Regolamento AIA, per aver posto in essere una condotta finalizzata, attraverso contatti telefonici avvenuti, in data 24 aprile 2005, con gli associati Massimo De Santis e Salvatore Marano, alla rivelazione ed alla modificazione della valutazione dell’osservatore arbitrale della gara Gela-Ragusa del campionato di serie C, relativamente alla posizione dell’A.A. Sergio De Santis, con ciò violando i principi di lealtà, correttezza, probità e trasparenza di cui alle norme sopraindicate, con la circostanza aggravante del pregiudizio derivato, per la notorietà dei fatti, al buon nome ed alla immagine dell’A.I.A. - Salvatore Marano, osservatore arbitrale, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva e all’art. 37, comma 2, lett. b) del Regolamento A.I.A. vigente all’epoca dei fatti, ora trasfuso nell’art. 40, comma 3 lett. c) del vigente Regolamento AIA, per avere, in concorso con l’A.A. Andrea Consolo, posto in essere, in data 24 aprile 2005, una condotta finalizzata alla rivelazione ed alla modificazione della valutazione dell’osservatore arbitrale della gara Gela-Ragusa del campionato di Serie C, relativamente alla posizione dell’A.A. Sergio De Santis, con ciò violando i principi di lealtà, correttezza, probità e trasparenza di cui alle norme sopraindicate, con la circostanza aggravante del pregiudizio derivato, per la notorietà dei fatti, al buon nome ed all’immagine dell’A.I.A. - Sergio De Santis, assistente arbitro, contestando la violazione di cui all’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva e all’art. 37, comma 2, lett. b) del Regolamento A.I.A. vigente all’epoca dei fatti, ora trasfuso nell’art. 40, comma 3 lett. c) del vigente Regolamento A.I.A., per avere, in più occasioni, nel corso della stagione sportiva 2004-2005, contattato, subito dopo le gare nelle quali aveva svolto la funzione di assistente arbitrale, il collega Massimo De Santis, riferendogli dettagli della sua prestazione, ed il nominativo dell’osservatore arbitrale intervenuto a valutarlo, al fine di influenzare, attraverso contatti, diretti ed indiretti, posti in essere dal suo interlocutore, a suo vantaggio, il contenuto della relazione dell’osservatore, anche attraverso l’aumento della votazione assegnata, con ciò violando i principi di lealtà, correttezza, probità e trasparenza di cui alle norme sopraindicate, con la circostanza aggravante del pregiudizio derivato, per la notorietà dei fatti, al buon nome ed all’immagine dell’A.I.A. Letta la memoria difensiva prodotta in giudizio dal deferito Andrea Consolo con la quale ha chiesto dichiararsi il non luogo a procedere a seguito delle dimissioni dall’AIA presentate in data 21 agosto 2007 Letta la memoria depositata in giudizio dal deferito Salvatore Marano con la quale ha chiesto di essere assolto da ogni addebito per non aver commesso il fatto contestato Ascoltato il rappresentante della Procura Federale dr. Giuseppe Chinè il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l’irrogazione della inibizione per anni uno per ognuno dei deferiti Ascoltato il deferito Salvatore Marano, assistito dal proprio difensore di fiducia Ritenuto che i comportamenti che hanno condotto ai deferimenti risultano comprovati dalla attività investigativa effettuata dall’Ufficio Indagini per approfondire gli esiti degli accertamenti della Procura della Repubblica di Napoli (Proc. Penale 43915/02 RG NR) Accertato, in effetti, che l’assistente Consolo, in accoglimento di una richiesta indebita del collega Massimo De Santis, poneva in essere comportamenti finalizzati alla rivelazione ed alla modificazione della valutazione dell’osservatore arbitrale concernente l’assistente Sergio De Santis Accertato, invece, che l’osservatore Marano, in concorso con il Consolo, poneva in essere comportamenti attinenti alla valutazione dell’osservatore arbitrale concernente l’assistente Sergio De Santis che vanno considerati come idonei a violare i principi di lealtà e correttezza di cui all’art. 1 CGS ed all’art. 37, comma 2 (oggi 40, comma 3 lett. c)) Regolamento AIA e ad arrecare grave pregiudizio al buon nome ed all’immagine dell’AIA Accertato, infine, che l’assistente Sergio De Santis, in più occasioni, nel corso della stagione 2004-2005, contattava il collega Massimo De Santis per riferirgli delle proprie prestazioni ed il nominativo dell’osservatore arbitrale inviato per valutarlo al fine di influenzare detta valutazione, e che , inoltre, dalla lettura degli atti emerge un quadro sconcertante nel quale rappresentanti del mondo arbitralle si attivavano per condizionare gli osservatori in favore dell’assistente Sergio De Santis violando in modo gravissimo i principi di cui all’art. 1 CGS ed all’art. 37, comma 2, lett. b) (oggi 40, comma 3, lett. c)) Regolamento AIA Considerato che le deduzioni formulate dal deferito Marano non appaiono idonee ad avvalorare situazioni di tipo diverse tali da togliere credibilità all’impianto accusatorio Rilevato che , per il deferito Consolo, le dimissioni dall’AIA intervenute in data 21 agosto 2007 non risultano accettate, a norma di quanto espressamente previsto dall’art.51 lett.a Regolamento Associazione Italiana Arbitri e dunque inidonee a produrre qualsivoglia effetto nel presente giudizio Ritenuto che, nella determinazione delle sanzioni, si è tenuto conto del fatto che i sogetti deferiti sono stati assoggettati a sospensione cautelare, successivamente condannati dalla Commissione Nazionale di Disciplina dell’AIA con sentenze poi dichiarate nulle dalla Commissione di Disciplina d’Appello dell’AIA Valutato che le responsabilità dei deferiti devono essere gradate in relazione ai diversi comportamenti tenuti dai soggetti deferiti P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni: - inibizione sino al 30 aprile 2008 al sig. Andrea Consolo, assistente arbitrale - inibizione sino al 31 agosto 2008 al sig. Salvatore Marano, osservatore arbitrale - inibizione sino al 28 febbraio 2009 al sig. Sergio De Santis, assistente arbitrale
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