F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.20/CDN del 13 dicembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO BOLZOMI’ (all’epoca dei fatti Vice Presidente Sezione AIA di Locri, attualmente a.f.q. associato Sezione AIA di Locri) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E GIUSEPPE JERVASI (a.f.q. associato Sezione AIA di Locri) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS (nota n. 412/696pf06-07/SP/ma del 10.9.2007).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.20/CDN del 13 dicembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO BOLZOMI’ (all’epoca dei fatti Vice Presidente Sezione AIA di Locri, attualmente a.f.q. associato Sezione AIA di Locri) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E GIUSEPPE JERVASI (a.f.q. associato Sezione AIA di Locri) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS (nota n. 412/696pf06-07/SP/ma del 10.9.2007). A) Con atto di deferimento del 10/9/07 il Procuratore Federale della F.I.G.C. contesta a Borzomì Francesco, all'epoca Vice Presidente della Sezione A.I.A. di Locri, la violazione dell'art.1 comma 1 C.G.S, per essere intervenuto in maniera illecita sul programma "Sinfonia" della predetta Sezione, facendo risultare che 7 gare della stagione 2002/2003, effettivamente arbitrate dal sig. Giuseppe JERVASI, apparissero invece come dirette dal proprio figlio, Sig. Giuseppe BORZOMI'. Con lo stesso deferimento si contesta a Jervasi Giuseppe la violazione dell'art.1 comma 1 C.G.S, in quanto, nel corso della stagione sportiva 2003/2004, in più occasioni risultava arbitrare e fare l'osservatore contemporaneamente in due luoghi diversi. Sempre a dire della Procura, lo JERVASI, malgrado fosse stato più volte sollecitato dal Collaboratore dell'Ufficio Indagini, avrebbe tenuto un comportamento assolutamente reticente, in sede di audizione e successivamente ad essa, non fornendo alcuna delucidazione in merito, impedendo, in tal modo, un compiuto e regolare approfondimento dell'attività istruttoria. Resiste con memoria il Sig. Jervasi, affermando di non essere colpevole e depositando documentazione a riprova della sua tesi. Alcuna memoria, invece, ha depositato il Sig. Borzomì. All’udienza del 13/12/07 il rappresentante della Procura ha chiesto per il Sig. Borzomì l’inibizione per un anno e per il Sig. Jervasi di quattro mesi. Il Sig. Borzomì ha invece chiesto la propria assoluzione. E’ rimasto assente il Sig. Jervasi. B) Ritiene la scrivente Commissione di dover decidere separatamente le due vicende, trattandosi di fattispecie distinte, riferite a diversi soggetti. a) Borzomì Francesco I fatti attribuiti al Sig. Borzomì risultano provati dall’esplicita ammissione dello stesso incolpato che, in sede di audizione innanzi all’Ufficio Indagini, ha testualmente affermato: “Ammetto di aver operato sul programma Sinfonia della sezione di Locri nella stagione sportiva 2002/2003, assegnando, in modo forzoso, sette gare arbitrate effettivamente da Jervasi Giuseppe, (risultato peraltro ignaro della vicenda –ndr.), a mio figlio Borzomì Giuseppe, che, trovandosi a Torino per motivi di studio, non aveva raggiunto in quella stagione sportiva il numero di gare necessario. Questa mia operazione non è mai stata comunicata a nessuno: né a mio figlio, Borzomì Giuseppe, né al Sig. Jervasi Giuseppe. Quest’ultimo è stato da me avvisato che, per un errore di trascrizione delle partite, i rimborsi spese afferenti proprio quelle sette gare gli sarebbero stati corrisposti direttamente dalla sezione. Successivamente io stesso ho provveduto a pagare i rimborsi spese suindicati a Jervasi Giuseppe mediante assegno bancario tratto sul mio conto corrente personale, acceso presso il S. Paolo Imi di Reggio Calabria, fil. 5 Staz. Centrale.” A fronte di tale confessione risulta acclarato che nella specie è stato violato l’art. 1 c. 1 CGS, che sancisce espressamente: “Coloro che sono tenuti all’osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. Ciò poiché il Borzomì, come espressamente da lui confessato, è scientemente intervenuto sul programma "Sinfonia" della Sezione AIA di Locri, allo scopo di far illegittimamente risultare che 7 gare effettivamente arbitrate dal sig. JERVASI apparissero invece come dirette dal proprio figlio, Sig. Giuseppe BORZOMI'. Peraltro la “giustificazione” di aver realizzato il tutto per aiutare il figlio e di aver comunque provveduto a pagare di tasca propria al Sig. Jervasi le competenze per le 7 gare irregolarmente attribuite al Sig. Giuseppe Borzomì, non attenua la responsabilità del deferito, che ha comunque palesemente concretizzato comportamenti sleali e scorretti, nel chiaro ed illegittimo fine di trarre un indubbio vantaggio a favore del figlio. Orbene non vi è chi non veda che l’atteggiamento dell’incolpato è sicuramente grave, anche perché posto in essere da chi, all’epoca, rivestiva la qualifica di Vice Presidente della Sezione A.I.A. di Locri; esso, quindi, risulta realizzato da un soggetto che proprio per la sua carica, avrebbe dovuto essere di esempio agli altri e soprattutto garantire la regolarità delle procedure adottate nell’ambito del programma “Sinfonia”. Peraltro si osservi che il deferito ha comunque assunto un atteggiamento collaborativo avendo spiegato la propria versione dei fatti all’ufficio Indagini e tale circostanza, tenuta nella debita considerazione, consente a questo Giudice di irrogare una sanzione comunque ridotta, pur trattandosi, come sopra detto, di fatti indubbiamente gravi. b) Jervasi Giuseppe. Sostiene la Procura Federale che, durante la stagione sportiva 2003/2004, in più occasioni egli risultava arbitrare e contemporaneamente fare l'osservatore in due luoghi diversi. Lo Jervasi, inoltre, avrebbe tenuto un comportamento assolutamente reticente, non fornendo alcuna delucidazione in merito, impedendo, in tal modo, un compiuto e regolare approfondimento dell'attività istruttoria. Va preliminarmente osservato che, nel deferimento, la Procura non ha analiticamente indicato le partite durante le quali si sarebbero verificate le irregolarità attribuite all’incolpato, essendosi genericamente limitata a far riferimento alla “stagione sportiva 2003/2004”. Solamente dalla relazione dell’Ufficio Indagini risulta che le gare oggetto dell’indagine fossero le seguenti: 1) giorno 09.11.2003: arbitro nella gara di 3° Categoria Monteleone –Sciconidoni, e nella gara Forever Reggio-Sorianello; 2) giorno 23.11.2003: arbitro nella gara N. Folgore-Bruzzano, e nella gara Calcio a 5 Serie D Kalabria-Pellarese; 3) giorno 18.01.2004: arbitro nella gara di 3° Categoria Folgore San Luca-Kappa 2003 Natile e nella gara Sorbo San Basile - Zona 2002; 4) giorno 27/2/05: arbitro nella gara Ardorese-Galatro e in quella Oratorio Salesiano- Pro Reggina; 5) giorno 16/4/05: arbitro nellagara Fol Rosso Verde-Nuova Gioiese e in quella Zona 2002-Club Quadrifoglio. Peraltro, considerato che il deferimento si riferisce esclusivamente alla stagione sportiva 2003/2004, le partite dell’anno 2005 non devono far parte dell’odierno esame di questa Commissione. Chiarito quanto sopra, si osservi che, nella propria memoria, il deferito ha affermato: il “giorno 09.11.2003 ho espletato solo la funzione di arbitro nella gara di 3° Categoria Monteleone –Sciconidoni, giocata a Spilinga alle ore 14.30, come emerge dalla copia del referto arbitrale allegata. Non ho espletato la funzione di Osservatore Arbitrale perchè ho rifiutato la designazione nella gara Forever Reggio-Sorianello, come risulta dall'attestato rilasciato dal CRA Calabria su mia richiesta; il giorno 23.11.2003 ho espletato la funzione di arbitro nella gara N. Folgore-Bruzzano, disputatasi a S.Luca (RC) alle ore 14.30. Nella stessa giornata ho espletato la funzione di Osservatore Arbitrale nella gara Calcio a 5 Serie D Kalabria-Pellarese svoltasi a Catona alle ore 18.30. La distanza di tra S.Luca e Catona è Km. 102, tale da consentirmi di espletare le due funzioni in orari diversi. Il giorno 18.01.2004 ho espletato solo la funzione arbitrale nella gara di 3° Categoria Folgore San Luca-Kappa 2003 Natile, disputata a S.Luca alle ore 14,30. Non ho espletata la funzione di osservatore arbitrale nella gara Sorbo San Basile - Zona 2002 perchè da me rifiutata. (vedi allegato referto) Faccio presente che all'epoca dell'inchiesta non ero in grado di fornire al Collaboratore la richiamata documentazione.” Nulla ha affermato il deferito circa le gare svolte nel 2005, che, si ribadisce, non sono oggetto del capo di accusa e, conseguentemente, nemmeno dell’esame dello scrivente giudice. Ciò detto, si osservi che la ricostruzione dei fatti ad opera del Sig. Jervasi, risulta effettivamente comprovata dai documenti depositati in atti, quali l’attestazione del Presidente CRA Calabria del 26/11/07, che afferma che l’incolpato non espletò la funzione di osservatore arbitrale nelle gare del 9/11/03 e 18/1/04, per aver rifiutato gli incarichi; ed i referti arbitrali relativi alle gare del 23/11/03, da cui risulta che la gara N. Folgore-Bruzzano terminò alle ore 16,20 e che la gara Kalabria-Pellarese, svoltasi in pari data, iniziò alle ore 16,45, (con tutto il tempo per lo Jervasi di trasferirsi da un paese all’altro, stante la distanza di circa 100 km). Quanto all’asserito comportamento reticente che l’incolpato avrebbe posto in essere, impedendo una compiuta indagine, si osservi che in atti non solo non vi è alcuna prova a riguardo, ma risulta assolutamente credibile che, all’epoca della sua deposizione (avvenuta peraltro a distanza di qualche anno dai fatti) e nelle immediate vicinanze, il Sig. Jervasi non fosse in possesso dei documenti poi depositati con la sua memoria difensiva. Non è quindi dato rilevare alcun atteggiamento reticente da parte dell’incolpato, che, conseguentemente, deve andar assolto dalle imputazioni a lui ascritte. P.Q.M. a) irroga al Sig. Borzomì Francesco l’inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società in ambito federale sino al 31.12.2008; b) proscioglie il Sig. Jervasi Giuseppe dalle accuse a lui ascritte.
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