F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.20/CDN del 13 dicembre 2007 RECLAMO DELLA SOCIETA’ AS VIS TERRACINA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA SCAURI MINTURNO-VIS TERRACINA DEL 14.10.2007 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lazio – C.U. n. 57 dell’8.11.2007 – Campionato di Promozione).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.20/CDN del 13 dicembre 2007 RECLAMO DELLA SOCIETA’ AS VIS TERRACINA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA SCAURI MINTURNO-VIS TERRACINA DEL 14.10.2007 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lazio - C.U. n. 57 dell’8.11.2007 – Campionato di Promozione). Con atto del 14.11.2007, la A.S. Vis Terracina ha impugnato la decisione con la quale la Commissione Disciplinare Territoriale del Lazio, con C.U. n. 57 dell’8.11.2007, ha comminato alla Società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e l’ammenda di € 150,00, al Dirigente accompagnatore Sig. Senesi Filippo l’inibizione sino al 21.11.2007 ed all’allenatore Iannitti Luigi la squalifica sino al 21.11.2007. In particolare, la Commissione di primo grado ha ritenuto irregolare la posizione del calciatore Luigi Iannitti, che aveva preso parte alla gara disputata il 14.10.2007 contro la Scauri Minturno, su denuncia del cui Presidente ha avuto impulso il procedimento, in quanto tesserato come allenatore per la Pol. Gaeta S.r.l.. Detto tesseramento, prosegue la Commissione, sarebbe pervenuto il 21.9.2007 al Settore Tecnico della F.I.G.C. e, poiché l’istanza di annullamento inoltrata dalla stessa Pol. Gaeta S.r.l., all’epoca della gara, non risultava ancora accolta, il tesseramento richiesto quale calciatore il 4.10.2007 non sarebbe stato valido ai sensi dell’art. 40, co. 2, N.O.I.F.. La Società ha lamentato la erroneità della decisione perché fondata sul falso presupposto che lo Iannitti fosse ancora tesserato come allenatore, laddove invece, dalla documentazione in atti, sarebbe risultata unicamente una richiesta in tal senso, mai perfezionatasi. Prosegue la difesa che la stessa sarebbe stata affetta da nullità, o comunque da inefficacia, per mancato invio dell’accordo economico e per mancato pagamento della quota di iscrizione annuale all’albo. Ha concluso eccependo la nullità o comunque l’inefficacia della richiesta di tesseramento o del tesseramento con la Polisportiva Gaeta per incompletezza della stessa. Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato. La apparente concorrenza del tesseramento come tecnico e come calciatore impone la disamina della normativa sottesa alla fattispecie in esame, costituita dagli artt. 38 e 40 N.O.I.F. 17, 18, 31, 33 e 34 Regolamento del Settore Tecnico. L’art. 38 N.O.I.F. sancisce che: “I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la Società per la quale intendono prestare la propria attività (co. 1)”. L’art. 40 N.O.I.F. sancisce che: “Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico (co. 2)”. L’art. 17 R.S.T. sancisce che: “Il conseguimento dell’abilitazione da parte del S.T….è condizione per l’iscrizione all’Albo dei Tecnici (co. 2)…I Tecnici, ancorché iscritti all’Albo, se non in regola con le condizioni previste per l’appartenenza all’Albo, non possono essere tesserati da parte delle società (co. 3)”. L’art. 18 R.S.T. sancisce che: “I Tecnici che non versano le quote d’iscrizione annuali sono sospesi temporaneamente dall’Albo (co. 1, lett. a)…sono cancellati dall’Albo qualora ne facciano richiesta (co. 1, lett. c)…I Tecnici possono richiedere la sospensione volontaria dall’Albo alle condizioni indicate nell’art. 30. I Tecnici, anche se sospesi temporaneamente dall’Albo, sono soggetti a tutti gli obblighi derivanti dallo “status di tecnico” (co. 3)”. L’art. 31 R.S.T. sancisce che: “Il tesseramento dei Tecnici iscritti all’Albo viene effettuato a cura del Settore Tecnico per delega della F.I.G.C. (co. 1)” L’art. 33 R.S.T. sancisce che: “I Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall’Albo precisando la natura della nuova attività (co. 1)…Sono perseguibili disciplinarmente i tecnici che espletano attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni senza aver chiesto ed ottenuto la sospensione (co. 3)”. L’art. 34 R.S.T. sancisce infine che: “le attività di allenatore e di calciatore possono essere svolte soltanto presso la medesima società (co. 2)”. Da queste premesse deriva che: 1. l’iscrizione all’Albo dei Tecnici ed il tesseramento per una società sono posizioni giuridiche distinte e la prima è condizione necessaria per il secondo; 2. gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico; 3. la sospensione “coatta” dall’Albo dei Tecnici – quindi anche per l’omesso pagamento delle quote sociali – non fa perdere lo status di tecnico; 4. (solo) la sospensione “volontaria” dall’Albo dei Tecnici consente lo svolgimento di attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, previa presentazione, al Settore Tecnico, di domanda di sospensione dall’Albo precisando la natura della nuova attività; Pertanto, in via assoluta, la permanenza di iscrizione all’Albo dei Tecnici è incompatibile con il tesseramento da calciatore a meno che – e la deroga vale solo in ambito dilettantistico – il tecnico intenda svolgere anche l’attività di calciatore per la stessa squadra che allena o richieda la sospensione dal predetto Albo al fine di svolgere attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni. Lo Iannitti, per quanto emerge dai documenti, al fine di svolgere l’attività di calciatore si è limitato ad inviare una dichiarazione di annullamento del tesseramento come allenatore in seconda della Pol. Gaeta che, sebbene sia stata sottoscritta dal Presidente della stessa, non è atto idoneo a determinare la sospensione dall’Albo, che è l’unica condizione per l’espletamento della nuova attività. Risulta pertanto irrilevante, per i motivi già dedotti, sia il prospettato mancato perfezionamento del tesseramento per la Pol. Gaeta, ancorché per questioni attinenti all’invio dell’accordo economico ed alla integrale compilazione dello stesso, sia l’inefficacia di detto tesseramento per il mancato pagamento della quota di iscrizione all’Albo. La posizione irregolare dello Iannitti nella gara di che trattasi deriva, pertanto, dalla sua permanenza nell’Albo dei Tecnici e giustifica la responsabilità dello stesso, del Dirigente Accompagnatore – che ha sottoscritto la distinta di gioco – e della Società ai sensi delle vigenti norme disciplinari. PQM la Commissione Disciplinare Nazionale rigetta il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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