F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.21/CDN del 20 dicembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FOTI (Presidente e legale rappresentante Reggina Calcio SpA) PER VIOLAZIONE ARTT. 1 COMMA 1 E 10 COMMA 6 CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI E DELLA SOCIETA’ REGGINA CALCIO SpA PER VIOLAZIONE ARTT. 2 COMMA 4 E 10 COMMA 4 CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (nota n. 681/238pf06-07/SP/ma dell’ 8.10.2007).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n.21/CDN del 20 dicembre 2007
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FOTI
(Presidente e legale rappresentante Reggina Calcio SpA) PER VIOLAZIONE ARTT. 1
COMMA 1 E 10 COMMA 6 CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI E DELLA SOCIETA’
REGGINA CALCIO SpA PER VIOLAZIONE ARTT. 2 COMMA 4 E 10 COMMA 4 CGS
VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (nota n. 681/238pf06-07/SP/ma dell’ 8.10.2007).
Con provvedimento del 8.10.2007, il Procuratore Federale ha deferito avanti questa
Commissione il signor Pasquale Foti, Presidente della Soc. Reggina, per violazione degli
artt. 1, comma 1 e 10, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti,
per avere – in occasione della gara Reggina -Sampdoria del 17.12.2006 - rivolto all’arbitro
Rosetti una frase ingiuriosa specificamente richiamata nell’atto di deferimento ed
evidenziata nel corso della trasmissione televisiva “La Domenica Sportiva”, andata in onda
sulla seconda rete RAI in pari data.
Con il medesimo provvedimento, il Procuratore Federale ha altresì deferito la Soc.
Reggina a titolo di responsabilità oggettiva in relazione a quanto ascritto al Foti, ai sensi
degli artt. 2, comma 4 e 10, comma 4 del C.G.S. vigente al momento dei fatti.
In data 14.12.2007 i deferiti hanno presentato una memoria difensiva eccependo, in via
preliminare, l’improcedibilità dell’azione disciplinare per violazione dell’art. 31, lett. a3) del
C.G.S. allora vigente (oggi art. 35, comma 1.3), atteso che la segnalazione della Procura
Federale sarebbe avvenuta oltre il termine previsto dalla norma indicata. Sempre in via
preliminare, i deferiti eccepiscono l’inutilizzabilità della “prova televisiva”, costituita da
immagini per le quali non vi sarebbe stato il consenso previsto dal d.lgsl. 196/2003 e
trattandosi, in ogni caso, di immagini parziali che non conferiscono certezza allo
svolgimento degli eventi.
Nel merito, gli incolpati contestano la ricostruzione dei fatti contenuta nell’atto di
deferimento, disconoscendo che la frase incriminata sia stata effettivamente riferita
all’arbitro dal Foti (che si sarebbe invece rivolto ad un tifoso della propria squadra nel
tentativo di sedarne l’animosità) e producendo, a riscontro, copia del C.U. n. 159/2006 del
Giudice Sportivo.
Da ultimo, entrambi i deferiti contestano la sanzionabilità della condotta del Foti, in quanto
all’epoca dei fatti colpito da inibizione. Tale situazione giuridica precluderebbe
l’applicazione delle norme richiamate nel deferimento, specie con riguardo alla Soc.
Reggina, non rappresentata – al momento del fatto - dal signor Foti.
In conclusione, gli incolpati chiedono – previa declaratoria di inutilizzabilità della “prova
televisiva” acquisita – che sia dichiarata l’improcedibilità e/o l’inammissibilità dell’azione
disciplinare. Nel merito, chiedono il proscioglimento dagli addebiti contestati per non aver
commesso il fatto.
Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha
chiesto l’affermazione della responsabilità dei deferiti e l’applicazione della sanzione
dell’inibizione per giorni 10 e dell’ammenda di € 10.000,00 a carico del Foti, nonché
dell’ammenda di € 10.000,00 per la Soc. Reggina.
E’ comparso altresì l’avv. Panuccio in rappresentanza dei deferiti chiedendo il
proscioglimento.
La Commissione, letti gli atti e sentite le parti,
OSSERVA
Vanno anzitutto disattese le eccezioni preliminari sollevate dai deferiti nella memoria
difensiva in atti (cfr. par. 1 -3).
Deducono in primo luogo gli incolpati che l’azione disciplinare di cui all’odierno
deferimento non poteva essere iniziata e comunque non possa essere proseguita in
ragione della violazione del termine previsto dall’art. 31, lett. a3) del C.S.G. vigente al
momento dei fatti. Ad avviso dei deferiti, poiché il fatto contestato sarebbe “avvenuto in
occasione dello svolgimento di una gara” e costituirebbe per la Procura procedente “un
fatto violento ed aggressivo”, troverebbe applicazione la norma indicata che prevede,
quale condizione di procedibilità, la segnalazione della Procura Federale entro le ore 12
del giorno successivo allo svolgimento della gara (cfr. memoria par. 1).
Rileva la Commissione che la disposizione invocata dai deferiti non trova applicazione nel
caso di specie. La norma, invero, regolamenta quelle situazioni, infrazioni connesse allo
svolgimento delle gare, in cui fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva, nel
senso specificato dalla stessa disposizione, non siano stati visti dall’Arbitro che –
conseguentemente – non ha potuto assumere decisioni in merito. Il termine ivi previsto è
invero relativo alla segnalazione della Procura Federale al Giudice Sportivo per
l’assunzione di eventuali provvedimenti.
Tutt’altra la situazione descritta dalla norma richiamata nell’atto di deferimento che tanto
nella sua formulazione originaria (art. 10, comma 6) quanto in quella attuale (art. 12,
comma 7) ha riguardo non a condotte violente connesse alla gara, ma a condotte contrarie
al dovere di prevenzione di fatti violenti e, in particolare, alle dichiarazioni comunque rese
da dirigenti, soci e tesserati ai mass-media e/o ai comportamenti pubblicamente tenuti,
idonei a costituire incitamento alla violenza o a costituirne apologia.
Tale fattispecie non ricade all’evidenza nell’alveo di applicabilità della limitazione
temporale di cui all’art. 31, lett. a3) citato. Senza contare che il Procuratore Federale
contesta al signor Foti anche la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti
dall’art. 1 del C.G.S. per cui non v’è certamente questione di termini ai fini della
procedibilità. Ne deriva che l’eccezione dife nsiva non può trovare accoglimento.
Analoghe considerazioni valgono ad escludere la fondatezza dell’eccezione di
inutilizzabilità della “prova televisiva” (cfr. memoria par. 2 e 3).
Ad avviso dei deferiti, le immagini acquisite, costituenti -si afferma- “prova televisiva”, non
potrebbero essere utilizzate difettando il necessario consenso ai sensi del d.lgsl.vo
196/2003 e trattandosi di immagini “non reali”, estrapolate da una trasmissione televisiva e
inidonee a garantire una ricostruzione del fatto contestato. Quest’ultimo, per gli incolpati,
sarebbe unicamente tratto dall’interpretazione del labiale del signor Foti, mentre l’art. 31
del C.G.S. non indicherebbe tra i mezzi di prova “la ripresa televisiva o la lettura dei
labiali”.
Rileva la Commissione che l’eccezione proposta risulta infondata sotto entrambi i profili.
Da un lato, infatti, occorre ribadire che l’odierno deferimento ha ad oggetto non già
infrazioni connesse allo svolgimento della gara (per cui varrebbero le limitazioni all’utilizzo
di immagini televisive di cui all’art. 31 allora vigente), ma comportamenti – in ipotesi –
contrari ai doveri di lealtà, correttezza e probità e ai doveri di prevenzione di fatti violenti,
posti in essere questi ultimi attraverso dichiarazioni o condotte comunque idonee ad
alimentare la violenza per cui non valgono le preclusioni probatorie invocate.
Da quanto sopra risulta evidente l’infondatezza dell’assunto difensivo volto a limitare il
novero delle prove utilizzabili, nella materia in discorso, dalla Commissione. Né è rilevante
il richiamo del testo unico in materia di privacy atteso che si tratta, nel caso di specie, di
riprese relative ad una manifestazione pubblica, nel pieno esercizio del diritto di cronaca
giornalistica che non richiede – come noto - la prestazione di alcun consenso da parte
dell’interessato, anch’esso “uomo pubblico”.
L’ulteriore eccezione dei deferiti è connessa allo status del Foti all’epoca dei fatti. Alla data
del 17.12.2006, il Presidente della Soc. Reggina risultava colpito da inibizione con
provvedimento in fase di esecuzione, sicchè gli effetti del tesseramento sarebbero stati
sospesi o inefficaci al momento del fatto.
Anche tale deduzione proposta dagli incolpati è priva di fondamento. Se infatti è pacifico
che il signor Foti fosse inibito al momento del fatto contestatogli nell’atto di deferimento, è
altrettanto pacifico che tale sanzione, secondo il C.G.S. allora vigente come nell’attuale,
comporta la preclusione temporanea allo svolgimento delle attività ivi specificamente
indicate, non già la decadenza dallo status di tesserato. Con la conseguenza che il
soggetto inibito ma non precluso resta comunque soggetto dell’ordinamento sportivo e
sottoposto ai relativi doveri. Come già chiarito dalla giurisprudenza sportiva, inoltre, la
sanzione dell’inibizione non rompe il rapporto di immedesimazione organica tra
Presidente-inibito e Società di appartenenza, sicché eventuali comportamenti
disciplinarmente rilevanti posti in essere dal primo nel periodo di inibizione non escludono
la responsabilità della società.
Dall’esame degli atti e dei documenti acquisiti risulta evidente che il Foti abbia
effettivamente pronunciato la frase oggetto del deferimento.
La visione delle immagini consente invero di ritenere raggiunta la prova del contenuto
dell’affermazione proferita e della direzione della stessa nei riguardi dell’arbitro.
La tesi difensiva, volta a sostenere che il Presidente della Soc. Reggina si fosse in realtà
rivolto con l’apprezzamento incriminato ad un tifoso della propria squadra, si appalesa
infondata avuto riguardo al fatto che il nome del direttore di gara precede
immediatamente, nella frase de qua, l’espressione irriguardosa. Del resto, lo stesso Foti in
sede di dichiarazioni all’Ufficio Indagini non ha negato l’esternazione in sé, limitandosi a
lamentare la parzialità del filmato andato in onda.
Anche l’atteggiamento emergente dalle immagini allegate dalla Procura Federale riscontra
la ricostruzione operata nell’atto di deferimento, mentre risulta irrilevante, perchè de relato,
la testimonianza dell’allenatore Mazzarri.
Ciò posto è indubitabile, ad avviso della Commissione, che il contenuto dell’affermazione
proferita costituisca offesa alla reputazione personale e professionale dell’arbitro.
Rivolgere frasi volgarmente ingiuriose nei riguardi del direttore di gara va ben al di là,
infatti, delle esternazioni legittimamente consentite dal corretto esercizio del diritto di
critica.
Altrettanto indubitabile è che il comportamento tenuto dal deferito sia contrario ai doveri di
lealtà, probità e correttezza che fondano l’ordinamento sportivo, anche in considerazione
della qualifica soggettiva dal medesimo rivestita al momento del fatto, commesso per di
più in costanza di esecuzione di una precedente sanzione dell’Organo disciplinare.
Rileva tuttavia la Commissione che i fatti contestati non possano ritenersi sussumibili
nell’ipotesi di cui all’art. 10, comma 6 C.G.S., così come richiamata nell’atto di
deferimento. Se è vero, infatti, che le espressioni incriminate non possono in alcun modo
giustificarsi per un appartenente all’ordinamento sportivo e che le stesse sono state
profferite pubblicamente, pare difettare nel caso di specie il requisito della idoneità del
gesto a costituire incitamento alla violenza, neppure in senso potenziale, ovvero apologia
di comportamenti violenti.
Nondimeno la condotta posta in essere dal deferito resta, come detto, rilevante quale
violazione dell’art. 1 del C.G.S. di cui concreta tutti gli elementi costitutivi.
Limitatamente a tale violazione va dunque affermata la responsabilità del Foti alla quale
consegue, per le ragioni già dette, quella della Soc. Reggina.
Avuto riguardo alla gravità del fatto contestato e allo status di inibito dell’incolpato Foti al
momento della sua commissione, si ritengono eque le sanzioni di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Pasquale Foti l’inibizione fino al
15.1.2008 e l’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) e la sanzione dell’ammenda di €
5.000,00 (cinquemila/00) alla Società Reggina Calcio S.p.A.
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