F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.21/CDN del 20 dicembre 2007 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD PRO MENDE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE MICHELE BURRASCANO FINO AL 31.10.2012 (delibera C.D. Territoriale Sicilia C.U. n. 28 del 28.10.2007 – Campionato 1^ Categoria).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n.21/CDN del 20 dicembre 2007
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD PRO MENDE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA
DEL CALCIATORE MICHELE BURRASCANO FINO AL 31.10.2012 (delibera C.D.
Territoriale Sicilia C.U. n. 28 del 28.10.2007 – Campionato 1^ Categoria).
visti gli atti;
letto il ricorso;
considerato che la Società ASD Pro Mende Calcio ricorre avverso la decisione della
Commissione disciplinare territoriale presso il C.R. Sicilia che ha accolto il reclamo
riducendo la squalifica del calciatore Michele Burrascano fino al 30.11.2008;
considerato che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali è possibile proporre
ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi
dell’art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioni che riguardano l’attività
agonistica, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi
avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti
instaurati su deferimento del Procuratore federale e in quelli aventi ad oggetto la posizione
irregolare dei calciatori;
considerato che nel caso in questione, si sono esauriti i due gradi del giudizio previsti dal
citato art. 44 CGS, e pertanto il ricorso è inammissibile;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e dispone l’addebito della tassa non versata.
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