F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 22/CDN del 4/01/08 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIRO D’ALESSANDRO (delegato regionale per l’attività di base del C.R. Molise SGS) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS (nota n. 1954/505pf05-06/SP/ma del 21.5.2007).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 22/CDN del 4/01/08
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIRO
D’ALESSANDRO (delegato regionale per l’attività di base del C.R. Molise SGS) PER
VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS (nota n. 1954/505pf05-06/SP/ma del 21.5.2007).
Con atto del 21.5.2007 il Procuratore Federale deferiva alla C.A.F. il Sig. D’Alessandro
Siro, delegato regionale per l’attività di base del C.R. Molise per violazione dell’art. 1,
comma 1 C.G.S. per avere lo stesso, in data 2/06/06 all’interno dello impianto sportivo sito
in Contrada Serrapiana, Campobasso, durante lo svolgimento di un torneo giovanile,
aggredito verbalmente il Sig. Alfonso Sticca, Presidente del Comitato Provinciale di
Campobasso, profferendo nei suoi confronti le seguenti parole: “lacchè del presidente,
ruffiano della Federazione, che cazzo ci sei venuto a fare allo stadio, vaffanculo”.
Tale deferimento seguiva ad un completo ed esaustivo rapporto dell’Ufficio Indagini
iniziato a seguito di esposto-denuncia presentato dalla parte lesa in data 12/06/06. In tale
sede venivano ascoltati i diretti interessati ed alcuni testi. Lo stesso incolpato ammetteva
di aver mandato lo Sticca “a quel paese”.
Riassumendo, i fatti si svolgevano in un unico contesto temporale durato pochi minuti e si
concretizzavano in una frase ingiuriosa.
Tutto ciò premesso, rilevato che le parti non hanno depositato memorie; sentito il
rappresentante della Procura Federale che concludeva con la richiesta di sei mesi di
inibizione, nonché il deferito sig. Siro D’Alessandro; accertata la propria competenza a
deliberare in merito; la Commissione osserva in diritto:
- che risulta provata la violazione all’art. 1, comma 1 del CGS, vigente all’epoca dei
fatti;
- che, i dirigenti, in particolare i delegati di un settore come quello giovanile a contatto
diretto con i ragazzi, sono in primi a dover dare esempio di comportamento corretto
e scevro da aggressività;
- che, comunque, nel caso di specie trattasi di un fatto ove l’ingiuria si è concretizzata
nell’uso di un termine oramai entrato nel linguaggio e nell’uso comune;
- che inoltre l’incolpato ha collaborato con l’Ufficio Indagini ammettendo prontamente
la propria responsabilità;
- visto l’art. 14 comma 1 vecchio CGS;
- visto l’art. 34 comma 2 CGS;
P.Q.M.
infligge al Sig. D’Alessandro Siro la sanzione dell’inibizione fino a tutto il 27 gennaio 2008.
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