F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 22/CDN del 4/01/08 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: INNOCENZO NATIELLO (componente del Consiglio Direttivo AIAC Basilicata e allenatore di base) PER VIOLAZIONE ART. 38 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO; CLAUDIO MAZZA (Presidente ASD Vietri e all’epoca dei fatti consigliere della stessa) E CARMINE GRANDE (Consigliere ASD Vietri e all’epoca dei fatti Presidente della stessa) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 38 NOIF E DELLA SOCIETA’ ASD VIETRI PER RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA (nota n. 1988/174pf06-07/SP/ma del 23.5.2007).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 22/CDN del 4/01/08 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: INNOCENZO NATIELLO (componente del Consiglio Direttivo AIAC Basilicata e allenatore di base) PER VIOLAZIONE ART. 38 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO; CLAUDIO MAZZA (Presidente ASD Vietri e all’epoca dei fatti consigliere della stessa) E CARMINE GRANDE (Consigliere ASD Vietri e all’epoca dei fatti Presidente della stessa) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 38 NOIF E DELLA SOCIETA’ ASD VIETRI PER RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA (nota n. 1988/174pf06-07/SP/ma del 23.5.2007). Visti gli atti; letto l'atto di deferimento, ritualmente notificato, disposto dal Procuratore Federale, in data 23 maggio 2007, nei confronti di: - Sig. Innocenzo Natiello, componente del Consiglio Direttivo A.I.A.C. Basilicata e Allenatore di base, in ordine alla violazione dell'art. 38, c. 2, Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, nel corso della s.s. 2005/06, attività di tecnico in duplice veste, ovvero quale Allenatore di base dell'A.S. Brienza Calcio (società sportiva per la quale era tesserato) e, nel contempo, di fatto, della squadra “Esordienti” del F.C. Vietri (ora A.S.D. Vietri); - Sig. Claudio Mazza e Sig. Carmine Grande, all'epoca dei fatti, rispettivamente, Presidente e Consigliere del F.C. Vietri (ora A.S.D. Vietri), in ordine alla violazione dell'art. 1, c. 1, C.G.S. in relazione all'art. 38 NOIF, per aver consentito al Sig. Innocenzo Natiello, già tesserato in forza ad altra società sportiva (A.S. Brienza Calcio), di svolgere attività tecnica di allenatore dei giovani calciatori (cat. Esordienti) del F.C. Vietri (ora A.S.D. Vietri); - A.S.D. Vietri (già F.C. Vietri nella s.s. 2005/06), per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alle condotte poste in essere dai due propri tesserati; osservato che i soggetti deferiti non hanno depositato alcuna memoria difensiva; preso atto della presenza del Sig. Innocenza Natiello il quale, in via preliminare ha eccepito l'incompetenza della C.D.N., ritenendo competente, in ordine al suo deferimento, la C.D. presso il Settore Tecnico FIGC, concludendo, in ogni caso, per l'integrale proscioglimento; ascoltato il rappresentante della Procura Federale, Dr. Giua, che ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti, chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: a carico del Sig. Innocenzo Natiello la squalifica per mesi 10; a carico del Sig. Claudio Mazza l'inibizione per mesi 6; a carico del Sig. Carmine Grande l'inibizione per mesi 6; a carico dell'A.S.D. Vietri (già F.C. Vietri) l'ammenda di importo pari € 2.000,00; osservato che il deferimento ha ad oggetto l'attività svolta dal Natiello in veste di allenatore in ambito territoriale (Basilicata), con la conseguenza che ai fini del deferimento é competente la C.D.T. c/o il C.R. Basilicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, seconda parte, CGS. P.Q.M. dichiara la propria incompetenza e dispone la trasmissione degli atti alla Procura federale per gli adempimenti del caso.
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