F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 22/CDN del 4/01/08 RECLAMO DEL CALCIATORE UMBERTO SESTILI AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA DI UN ANNO INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Umbria – C.U. n. 33 del 9.11.2007).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 22/CDN del 4/01/08 RECLAMO DEL CALCIATORE UMBERTO SESTILI AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA DI UN ANNO INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Umbria - C.U. n. 33 del 9.11.2007). La Commissione disciplinare nazionale, letto il reclamo proposto in favore del sig. Sestili Umberto avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato regionale Umbria: sentito il difensore che si è riportato alle memorie difensive; sentito il rappresentante della Procura federale, che ha richiesto dichiararsi la inammissibilità del reclamo. Osserva quanto segue. A seguito di deferimento disposto dalla Procura federale la Commissione disciplinare territoriale presso il comitato regionale Umbria, in sede di rinvio dalla Corte di giustizia federale deliberava, in data 08.11.2007 di infliggere al calciatore Sestili Umberto la squalifica di un anno, per violazione degli artt. 94 NOIF e 39 comma 2 del regolamento LND. Avverso tale provvedimento, pubblicato sul CU n. 33 del 9.11.2007 e notificato alla parte in data 16.11.2007 (v. R.R. in pari data), il Sestili, a mezzo del suo difensore, proponeva reclamo, con atto redatto in data 15.11.2007 e pervenuto a questa Commissione in data 21.11.2007. Successivamente, in data 13.12.2007, il ricorrente trasmetteva a mezzo fax copia della ricevuta relativa alla spedizione della lettera raccomandata indirizzata alla Procura federale in data 12.12.2007, contenente copia del reclamo. Ciò posto, va rilevata la violazione da parte del reclamante degli artt. 33 n. 5 e 37 n. 1 lett. A) CGS, con conseguente inammissibilità del reclamo. L’art 33 n. 5 CGS fa obbligo alle parti ricorrenti o reclamanti di comunicare alla controparte nei termini fissati dall’art. 38 CGS i motivi del reclamo o del ricorso. L’art. 37 n. 1 lett. A) CGS fissa i termini perentori entro i quali deve essere inoltrato l’atto di impugnazione. Nel caso in esame, appaiono rispettati i termini di presentazione del reclamo, essendo stato inoltrato entro sette giorni indicati dall’art. 38 n. 2 CGS, ma non anche quelli di trasmissione contestuale dell’atto d’impugnazione alla Procura federale, risultando quest’ultimo essere stato spedito il 12.12.2007, quindi oltre il termine fissato dal medesimo articolo. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo proposto da Sestili Umberto e dispone incamerarsi la tassa versata.
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