F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 22/CDN del 4/01/08 RECLAMO DELLA SOCIETA’ US FOLGORE VERANO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA CARAVAGGIO-FOLGORE VERANO DELL’1.11.2007 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lombardia – C.U. n. 22 del 29.11.2007 – Campionato di Eccellenza).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 22/CDN del 4/01/08
RECLAMO DELLA SOCIETA’ US FOLGORE VERANO AVVERSO LE DECISIONI
MERITO GARA CARAVAGGIO-FOLGORE VERANO DELL’1.11.2007 (delibera C.D.
Territoriale presso il C.R. Lombardia - C.U. n. 22 del 29.11.2007 – Campionato di
Eccellenza).
La U.S. Folgore Verano, partecipante al campionato Eccellenza regionale lombardo, con
atto del 5 dicembre 2007 ha impugnato la decisione della Commissione disciplinare
territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia, pubblicata a pag. 1475 del C.U. n. 22
del 29 novembre 2007, che aveva dichiarato inammissibile il reclamo della stessa società
avverso la regolarità della gara Caravaggio – Folgore Verano del 1° novembre 2007.
Motiva la ricorrente che alla gara di cui trattasi aveva partecipato il calciatore Crea
Roberto, numero sette della distinta della società Caravaggio, che era in posizione
irregolare per violazione dell’art. 117 comma 4 NOIF, in quanto nel corso della stessa
stagione sportiva aveva dapprima stipulato e rescisso un contratto da professionista per
poi sottoscrivere un tesseramento da dilettante, partecipando alla gara in oggetto.
Chiede pertanto la ricorrente a carico della società Caravaggio la punizione sportiva della
perdita della gara, con ogni consequenziale pronuncia.
Controdeduce la U.S. Caravaggio, ripercorrendo le date di tesseramento del calciatore,
deducendo che al caso di specie sarebbe applicabile l’art. 114 comma 1 NOIF in forza del
quale il calciatore Crea Roberto era stato tesserato e concludendo per il rigetto
dell’avversa impugnativa.
Allega la controdeducente una decisione della Commissione disciplinare toscana, che
aveva giudicato una situazione analoga in modo conforme al proprio convincimento.
Tanto esposto in fatto, ritiene questa Commissione di non doversi discostare dalla
decisione del primo giudice.
La società Folgore Verano aveva proposto il ricorso alla Commissione territoriale
lombarda, limitandosi ad asserire la posizione irregolare del calciatore Crea Roberto senza
tuttavia esporre alcuna motivazione, non potendosi qualificare come tale il generico
riferimento all’art. 117 comma 4 NOIF contenuto nel ricorso.
Per cui la Commissione territoriale in applicazione dell’art. 33 comma 6 CGS aveva
giudicato inammissibile il reclamo.
Tale decisione, peraltro, non risulta impugnata dall’attuale reclamante, che avrebbe dovuto
sostenere l’ammissibilità in prime cure del reclamo, denunciare l’errore dell’organo
giudicante e chiedere su questo punto la revoca della decisione, con conseguente
definitività della stessa.
P.Q.M.
respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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