F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 24/CDN del 11/01/08 DEVERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO TRUCCOLO (collaboratore AS VLivorno Srl) E CARLO VIVALDI (dirigente AS Livorno Srl) PER VIOALZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ AS LIVORNO Srl PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMA 2 CGS (nota n. 798/235pf07-08/SP/ad del 19.10.2007).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 24/CDN del 11/01/08
DEVERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO TRUCCOLO
(collaboratore AS VLivorno Srl) E CARLO VIVALDI (dirigente AS Livorno Srl) PER
VIOALZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ AS LIVORNO Srl PER
VIOLAZIONE ART. 4 COMMA 2 CGS (nota n. 798/235pf07-08/SP/ad del 19.10.2007).
1) Il deferimento
Con provvedimento del 19.10.2007, il Procuratore federale ha deferito a questa
Commissione Carlo Truccolo e Carlo Vivaldi, rispettivamente collaboratore e dirigente
della Soc. Livorno, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, nonché la
Soc. Livorno, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 2, CGS per responsabilità
oggettiva in ordine al comportamento dei propri tesserati.
2) Le memorie difensive
Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, sia il Truccolo, sia il Vivaldi e la Soc.
Livorno hanno fatto pervenire memorie difensive. In quella presentata dal Truccolo si
eccepiscono la carenza di giurisdizione in capo alla Commissione disciplinare nazionale,
l’insussistenza di antidoverosità dei fatti attribuiti e l’insussistenza dell’elemento soggettivo
dell’incolpato: di conseguenza, si chiede, in via preliminare, la dichiarazione di carenza di
giurisdizione e, in via subordinata e nel merito, il proscioglimento da ogni addebito. In
quella presentata dal Vivaldi e dalla Soc. Livorno si eccepiscono l’insussistenza di
antidoverosità dei fatti attribuiti e l’insussistenza dell’elemento soggettivo dell’incolpato,
nonché l’inconfigurabilità nel caso di specie della responsabilità oggettiva a carico della
Società: di conseguenza, si chiede il proscioglimento da ogni addebito.
3) Il dibattimento
Alla riunione odierna, sono comparsi il rappresentante della Procura federale, il quale ha
chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione della
inibizione per quattro mesi sia per il Truccolo sia per il Vivaldi e a quella dell’ammenda di €
10.000,00 per la Soc. Livorno.
Sono comparsi altresì il Vivaldi e il difensore dei deferiti, il quale, dopo aver illustrato
ulteriormente i motivi già esposti nelle memorie, si è riportato alle conclusioni già
formulate.
4) I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue.
In via preliminare, si rileva che, secondo quanto si evince dal Ced della Figc, il Truccolo è
tesserato per la Soc. Livorno con la qualifica di “tecnico”: tuttavia, l’eccezione di carenza di
giurisdizione non si rivela fondata, in quanto il comportamento del Truccolo risulta
comunque inerente all’attività agonistica, non attenendo a fatti interni di natura associativa.
Nel merito, dalla relazione dell’Ufficio indagini si evince che il Truccolo, prima, ha chiesto
alla agenzia di viaggi incaricata dalla Figc di preparare i biglietti di viaggio degli arbitri il
nominativo del direttore di gara e degli assistenti designati per la gara Napoli-Livorno del
26.9.2007 e, poi, ha telefonato al Vivaldi per riferirgli quanto appreso.
Tali circostanze, che peraltro non sono contestate dai deferiti, trovano puntuale riscontro
nella documentazione allegata alla relazione dell’Ufficio indagini.
Rivolgersi a un soggetto diverso da quello istituzionalmente preposto alla comunicazione
delle designazioni al fine di venire anticipatamente a conoscenza delle stesse integra un
comportamento in contrasto con quanto sancito dall’art. 1, comma 1, CGS, secondo il
quale i dirigenti e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico,
organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale devono
comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque
riferibile all’attività sportiva.
Alla responsabilità dei tesserati segue quella della Società di appartenenza a titolo di
responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS.
Al fine della determinazione delle sanzioni occorre tenere conto sia della incertezza del
procedimento formale di comunicazione delle designazioni, sia della esistenza di una
consolidata consuetudine di comunicazione alla agenzia di viaggi incaricata dalla Figc
delle designazioni stesse, sia del comportamento leale e collaborativo dei deferiti.
5) Il dispositivo
Per tali motivi, delibera di infliggere a Carlo Truccolo e a Carlo Vivaldi la sanzione
dell’inibizione sino al 31 gennaio 2008 e alla Soc. Livorno quella dell’ammenda di €
2.500,00 (duemilacinquecento/00).
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