F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 24/CDN del 11/01/08 RECLAMO DELLA SOCIETA’ US COMACCHIO-LIDI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA IMOLESE-COMACCHIO-LIDI DEL 28.10.2007 (delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna – CU n. 22 del 28.11.2007 – Campionato di Eccellenza).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 24/CDN del 11/01/08 RECLAMO DELLA SOCIETA’ US COMACCHIO-LIDI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA IMOLESE-COMACCHIO-LIDI DEL 28.10.2007 (delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna – CU n. 22 del 28.11.2007 – Campionato di Eccellenza). L’US Comacchio-Lidi ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale c/o il comitato regionale Emilia Romagna pubblicata con C.U. n.22 del 28.11.2007 che aveva rigettato il ricorso relativo alla utilizzazione di un calciatore in posizione irregolare nel corso della partita Comacchio–Lidi/Imolese del 28.10.2007. In udienza il difensore ed il Presidente della reclamante hanno insistito per l’accoglimento del reclamo. I fatti si riferiscono alla utilizzazione del calciatore Alfonso Selleri, tesserato in precedenza con società professionistica che lo aveva schierato da ultimo in una gara del 7.1.2007. La norma di cui all’art. 114 delle NOIF vieta il tesseramento come dilettante di un calciatore già professionista prima di trenta giorni dalla sua ultima partita da professionista. E’ evidente che tale divieto è rivolto non tanto e non solo a un astratto tesseramento del calciatore, quanto al suo effettivo utilizzo in una gara. Nessuna rilevanza può avere la ricezione da parte degli organi federali della richiesta di tesseramento. Tale richiesta non autorizza alcunché, né tanto meno può ingenerare alcun legittimo affidamento sulla possibile utilizzazione del calciatore. Obbligo primario di ogni tesserato è conoscere le norme federali come quella prevista dall’art. 114 NOIF . La violazione contestata pertanto sussiste. Effettivamente il calciatore Selleri ha giocato la sua ultima partita da professionista in data 7.10.2007 nelle file del Pavia ed è stato impiegato nella squadra del AC Imolese il successivo 28.10.2007, vale a dire prima del termine di 30 giorni previsto dall’art. 114 NOIF. La sanzione conseguente è quella della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Il reclamo deve pertanto essere accolto. P.Q.M. accoglie il reclamo ed infligge alla Società A.C. Imolese la punizione sportiva della perdita della gara Comacchio Lidi-Imolese del 28.10.2007 con il punteggio di 0-3. Nulla per la tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it