F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 24/CDN del 11/01/08 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ACS VILLAGRAZIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COLOMBA BIANCA-VILLAGRAZIA DEL 18.11.2007 (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 30 del 13.12.200 – Campionato di 2^ Categoria).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 24/CDN del 11/01/08
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ACS VILLAGRAZIA AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA COLOMBA BIANCA-VILLAGRAZIA DEL 18.11.2007 (delibera CD Territoriale
presso il CR Sicilia – CU n. 30 del 13.12.200 – Campionato di 2^ Categoria).
La Villagrazia A.C.S.D. con atto 27 dicembre 2007 ha impugnato la decisione della
Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regione Sicilia, pubblicata sul
C.U. n. 30 del 12 dicembre 2007, che aveva respinto il suo reclamo avverso la regolarità
della gara Colomba Bianca–Villagrazia del 18 novembre 2007, campionato seconda
categoria.
Secondo il convincimento della reclamante, a tale gara aveva partecipato il calciatore
Adelfio Gaetano, squalificato sino al 30 giugno 2009, utilizzando il nome e il documento
d’identità di altro calciatore.
Lamenta la reclamante che il primo giudice avrebbe disatteso le prove richieste e si
sarebbe limitato a giudicare sulla sola base del referto dell’arbitro, che aveva attestato la
validità del documento d’identità e la conformità tra esso ed i tratti fisiognomici del
calciatore.
Evidenzia altresì la reclamante di aver investito del caso la Procura Federale, a cui aveva
rimesso in data 11 dicembre 2007 la relazione dei fatti, formulando istanza per l’apertura
degli accertamenti.
Il reclamo è infondato.
Ai sensi dell’art. 35, n. 1.1, CGS i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e
i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in
occasione dello svolgimento delle gare.
La norma è in correlazione con il successivo n. 3.1 dello stesso articolo, che, trattando di
procedimenti in ordine allo svolgimento della gara, alla regolarità del campo di giuoco e
alla posizione irregolare dei tesserati partecipanti alla gara, prevede che tali procedimenti
si svolgano sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplenti, nonché
sulla base di atti ufficiali trasmessi da Organi della FIGC, dalle Leghe, Divisioni e Comitati.
Altri mezzi di prova, che la norma contempla e che devono offrire garanzie tecnica e
documentale, hanno carattere residuale e possono essere utilizzati solo quando il rapporto
non appare sufficiente all’accertamento del fatto contestato.
Nel caso in esame, l’arbitro, in quanto richiesto dalla reclamante che gli aveva consegnato
riserva scritta sul documento d’identità del calciatore, aveva refertato quanto segue: “devo
dichiarare che io ho constatato che il documento era valido ed inoltre al momento del
riconoscimento il giocatore a me risultava identico al documento presentatomi”.
Giustamente il primo giudice ha ritenuto tale dichiarazione esaustiva ai fini del decidere.
Non osta alla presente decisione l’iniziativa della reclamante presso la Procura federale,
non costituendo essa espressione di quanto previsto dall’art. 34, comma 4, CGS.
P.Q.M.
respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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