F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25/CDN del 18/01/08 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ARTURO SPAGNUOLO (già direttore sportivo Pro Ebolitana inibito per anni cinque) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 17 COMMA 8 CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI E DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 3 CGS (nota n. 716/510pf06-07/SP/ma dell’11.10.2007).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 25/CDN del 18/01/08
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ARTURO
SPAGNUOLO (già direttore sportivo Pro Ebolitana inibito per anni cinque) PER
VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 17 COMMA 8
CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI E DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 3 CGS (nota n.
716/510pf06-07/SP/ma dell’11.10.2007).
Il Procuratore Federale ha deferito il tesserato Spagnuolo Arturo per rispondere della
violazione dell’art. 1 commi 1 e 3 CGS anche in relazione all’art. 17 comma 8 CGS vigente
all’epoca dei fatti, per aver svolto nelle stagioni 2004 – 2005 e 2005-2006 l’attività di
direttore sportivo dell’US Boiano nonostante fosse stato dichiarato inibito per anni 5 con
decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale confermata
dalla CAF il 4/6/2003 e per non aver risposto alla convocazione dell’Ufficio Indagini per i
giorni 3/5/06 e 24/5/2006.
Il rappresentante della Procura in udienza ha chiesto la condanna del deferito alla
inibizione per anni due.
Il presente procedimento trae origine da altro giudizio disciplinare relativo ai medesimi fatti
nel quale la posizione dello Spagnuolo è stata stralciata a causa della omessa
comunicazione della fissazione dell’udienza. Tale precedente procedimento si è concluso
con la condanna di tutti gli altri deferiti.
Effettivamente appare pienamente provato che lo Spagnuolo, nonostante la sanzione
dell’inibizione subita, ha svolto la funzione di direttore sportivo del Boiano durante le
stagioni 2004 – 2005 e 2005-2006. Ciò risulta inequivocabilmente dalla dichiarazione rese
all’Ufficio Indagini dal Presidente della società Malatesta e dai tesserati La Cava, Bellotti,
Spanò e Vitello. In particolare il Presidente del Boiano ha affermato: “In merito al sig.
Spagnuolo Arturo preciso che lo stesso è il direttore sportivo del Boiano dalla stagione
sportiva 2004-2005. Anche per la stagione sportiva 2005-2006 il sig. Spagnuolo ha
rivestito la carica di direttore sportivo del Boiano. Le funzioni del sig. Spagnuolo
consistono nel portare i calciatori in visione alla società Boiano. Ci siamo rivolti al sig.
Spagnuolo perché è un grande conoscitore di calciatori che militano nell’interregionale”.
Di fronte a tali precise e circostanziate dichiarazioni auto ed etero accusatorie , confermate
dagli altri suindicati testimoni e da numerosi riscontri oggettivi, la responsabilità dello
Spagnuolo per i fatti addebitatigli appare indubitabile.
Altrettanto certo è che lo Spagnuolo, convocato dall’Ufficio Indagini presso il Comitato
Regionale Molise per i giorni 3/5/2006 e 24/5/2006 non si è presentato senza addurre
alcun legittimo impedimento.
Quindi le fattispecie disciplinari contestate si sono realizzate e la condotta dello
Spagnuolo appare particolarmente grave non solo per il disprezzo dimostrato per le
Istituzioni federali ma anche in relazione ai tentativi fraudolenti posti in essere, con l’ausilio
dei soggetti giudicati e condannati nell’altro procedimento, per evitare l’accertamento della
verità
Sanzione congrua appare quindi quella di due anni di inibizione a decorrere dalla data di
scadenza della inibizione in corso.
P.Q.M.
in accoglimento del deferimento infligge a Spagnuolo Arturo la sanzione dell’inibizione per
anni due con decorrenza dalla scadenza della precedente inibizione.
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