F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25/CDN del 18/01/08 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ARTURO SPAGNUOLO (già direttore sportivo Pro Ebolitana inibito per anni cinque) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 17 COMMA 8 CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI E DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 3 CGS (nota n. 716/510pf06-07/SP/ma dell’11.10.2007).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25/CDN del 18/01/08 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ARTURO SPAGNUOLO (già direttore sportivo Pro Ebolitana inibito per anni cinque) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 17 COMMA 8 CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI E DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 3 CGS (nota n. 716/510pf06-07/SP/ma dell’11.10.2007). Il Procuratore Federale ha deferito il tesserato Spagnuolo Arturo per rispondere della violazione dell’art. 1 commi 1 e 3 CGS anche in relazione all’art. 17 comma 8 CGS vigente all’epoca dei fatti, per aver svolto nelle stagioni 2004 – 2005 e 2005-2006 l’attività di direttore sportivo dell’US Boiano nonostante fosse stato dichiarato inibito per anni 5 con decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale confermata dalla CAF il 4/6/2003 e per non aver risposto alla convocazione dell’Ufficio Indagini per i giorni 3/5/06 e 24/5/2006. Il rappresentante della Procura in udienza ha chiesto la condanna del deferito alla inibizione per anni due. Il presente procedimento trae origine da altro giudizio disciplinare relativo ai medesimi fatti nel quale la posizione dello Spagnuolo è stata stralciata a causa della omessa comunicazione della fissazione dell’udienza. Tale precedente procedimento si è concluso con la condanna di tutti gli altri deferiti. Effettivamente appare pienamente provato che lo Spagnuolo, nonostante la sanzione dell’inibizione subita, ha svolto la funzione di direttore sportivo del Boiano durante le stagioni 2004 – 2005 e 2005-2006. Ciò risulta inequivocabilmente dalla dichiarazione rese all’Ufficio Indagini dal Presidente della società Malatesta e dai tesserati La Cava, Bellotti, Spanò e Vitello. In particolare il Presidente del Boiano ha affermato: “In merito al sig. Spagnuolo Arturo preciso che lo stesso è il direttore sportivo del Boiano dalla stagione sportiva 2004-2005. Anche per la stagione sportiva 2005-2006 il sig. Spagnuolo ha rivestito la carica di direttore sportivo del Boiano. Le funzioni del sig. Spagnuolo consistono nel portare i calciatori in visione alla società Boiano. Ci siamo rivolti al sig. Spagnuolo perché è un grande conoscitore di calciatori che militano nell’interregionale”. Di fronte a tali precise e circostanziate dichiarazioni auto ed etero accusatorie , confermate dagli altri suindicati testimoni e da numerosi riscontri oggettivi, la responsabilità dello Spagnuolo per i fatti addebitatigli appare indubitabile. Altrettanto certo è che lo Spagnuolo, convocato dall’Ufficio Indagini presso il Comitato Regionale Molise per i giorni 3/5/2006 e 24/5/2006 non si è presentato senza addurre alcun legittimo impedimento. Quindi le fattispecie disciplinari contestate si sono realizzate e la condotta dello Spagnuolo appare particolarmente grave non solo per il disprezzo dimostrato per le Istituzioni federali ma anche in relazione ai tentativi fraudolenti posti in essere, con l’ausilio dei soggetti giudicati e condannati nell’altro procedimento, per evitare l’accertamento della verità Sanzione congrua appare quindi quella di due anni di inibizione a decorrere dalla data di scadenza della inibizione in corso. P.Q.M. in accoglimento del deferimento infligge a Spagnuolo Arturo la sanzione dell’inibizione per anni due con decorrenza dalla scadenza della precedente inibizione.
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