F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25/CDN del 18/01/08 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: JOSHUA CREVACORE (calciatore tesserato AC Castellettese attualmente in prestito AC Vergiatese) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ AC CASTELLETTESE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (TRASFUSO NELL’ART. 4 COMMA 2 CGS) (nota n. 797/537pf06-07/SP/ma del 19.10.2007).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25/CDN del 18/01/08 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: JOSHUA CREVACORE (calciatore tesserato AC Castellettese attualmente in prestito AC Vergiatese) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ AC CASTELLETTESE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (TRASFUSO NELL’ART. 4 COMMA 2 CGS) (nota n. 797/537pf06-07/SP/ma del 19.10.2007). Letti gli atti; ascoltato il rappresentante della Procura Federale, Avv. Andrea Magnanelli; OSSERVA Con atto del 19.10.2007, la Procura Federale ha deferito il Sig. Joshua Crevacore e l’A.C. Castellettese, il primo per violazione dell’art. 1, comma 1, CGS per l’aggressione posta in essere ai danni di un avversario di gioco, la seconda per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, per la violazione ascritta al proprio tesserato. Alla riunione del 18.1.2008, alla quale i deferiti, ritualmente convocati, non hanno partecipato, la Procura Federale ha concluso chiedendo, per il Sig. Crevacore la squalifica per mesi 6 (sei) e per la Società, l’ammenda di € 1.000,00, ai sensi delle vigenti disposizioni. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. La questione attinente all’evento lesivo è pacifica per essere stata ammessa dallo stesso tesserato nel corso delle indagini, pertanto, ciò che rileva, è la congruità della sanzione sportiva richiesta dalla Procura Federale. Questa Commissione, pur valutando positivamente il contegno tenuto dal Crevacore, anche in relazione alla manifestata disponibilità di refusione delle spese mediche, ritiene però che il fatto contestato sia grave, soprattutto per gli effetti lesivi residuati, tale da far ritenere incongrua la sanzione richiesta dalla Procura nei confronti del deferito. A prescindere dalle modalità di commissione dell’illecito e dalla asserita, ma non provata reazione ad un fatto ingiusto subito, è sicuramente censurabile e grave la condotta di chi, aggredendo alle spalle, colpisce con un pugno un avversario causandogli una ferita lacero – contusa suturata con tre punti. La percossa inferta, perdipiù, sembra aver causato una limitazione dell’elevazione dell’O.D. nello sguardo in alto a destra, sulla cui natura permanente, allo stato, non c’è prova, ma che ha comunque determinato un’invalidità temporanea protrattasi dal 19.11.2006, perlomeno, sino al 22.2.2007, data nella quale il calciatore aggredito, assunto a sommarie informazioni, ha confermato l’esistenza delle problematiche. Peraltro, la giovane età del deferito – che all’epoca dei fatti aveva 17 anni – se, da un lato, ed in diverse condizioni, potrebbe determinare una valutazione leggermente meno rigorosa della responsabilità, per essere lo stesso stato vittima di stati emozionali dovuti anche all’inesperienza ed all’esuberanza giovanile, dall’altro, proprio per come sono maturati gli eventi, per la loro natura indiscutibilmente violenta e per gli effetti che hanno avuto, implica una valutazione specificamente rigorosa non essendo idonea a costituire una circostanza attenuante. Pertanto, tenuto conto, in maniera positiva, dell’ammissione del fatto e della disponibilità a rifondere le spese mediche, si ritiene congrua la sanzione sportiva della squalifica sino al 31.12.2008. La posizione di tesserato del Crevacore per la AS La Castellettese determina la conseguenziale responsabilità oggettiva della stessa, ai sensi delle vigenti disposizioni. P.Q.M. Accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Sig. Crevacore Joshua la sanzione sportiva della squalifica sino al 31.12.2008 ed alla Società AS La Castellettese l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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