F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 26/CDN del 25/01/08 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ITALO GENTILINI (Presidente del Comitato Provinciale di Bologna) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE AL DISPOSTO DEI CC.UU. N. 2 DEL 13.7.2006 E N. 3 DEL 21.7.2006 DEL C.P. DI BOLOGNA; ANTONIO PALLONE (Presidente ASD Virtus Calcio) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ ASD VIRTUS CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (nota n. 1449/127pf/SP/ma del 30.3.2007).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 26/CDN del 25/01/08
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ITALO GENTILINI
(Presidente del Comitato Provinciale di Bologna) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA
1 CGS IN RELAZIONE AL DISPOSTO DEI CC.UU. N. 2 DEL 13.7.2006 E N. 3 DEL
21.7.2006 DEL C.P. DI BOLOGNA; ANTONIO PALLONE (Presidente ASD Virtus
Calcio) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ ASD VIRTUS
CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (nota n. 1449/127pf/SP/ma del
30.3.2007).
Letti gli atti e le memorie difensive;
ascoltato il rappresentante della Procura Federale, Dott. Giuseppe Chiné e l’avv. Mattia
Grassani, difensore del deferito, Sig. Italo Gentilini;
OSSERVA
Con atto del 30.3.2007, la Procura Federale ha deferito il Sig. Italo Gentilini, Presidente
del Comitato Provinciale di Bologna, il Sig. Antonio Pallone, Presidente dell’ASD Virtus
Calcio e la Società A.S.D. Virtus Calcio, per le violazioni specificate nell’atto di
deferimento.
Alla riunione del 25.1.2008, la Procura Federale ha concluso chiedendo, per il Sig. Italo
Gentilini, la inibizione per mesi 6 (sei), per il Sig. Antonio Pallone, la inibizione per mesi 1
(uno), e per la Società, l’ammenda di € 500,00. L’avv. Grassani ha chiesto invece il
proscioglimento del Sig. Gentilini.
La responsabilità dei deferiti risulta provata e l’atto di incolpazione va pertanto accolto.
Dall’esame degli atti risulta che il Sig. Italo Gentilini abbia effettivamente consentito
l’iscrizione della Società Pianorese, quando ormai era scaduto il termine sancito dai CU n.
2 del 13.7.2006 e n. 3 del 21.7.2006, emanato dal Comitato Provinciale di Bologna
presieduto proprio dal deferito.
Le motivazioni che hanno determinato questa decisione sono irrilevanti, dovendosi
considerare il termine di iscrizione perentorio e non ammettendo le Istituzioni Federali che
propri dirigenti si rendano autori della violazione di norme, peraltro poste dagli organismi
locali dagli stessi presieduti.
La qualifica del Sig. Gentilini aggrava il comportamento allo stesso contestato.
Allo stesso modo, il Sig. Pallone si sarebbe dovuto astenere dal cercare di ottenere
informazioni carpendo la buona fede del proprio interlocutore, e, nel caso in cui avesse
ritenuto che il contegno del Sig. Gentilini fosse irregolare, avrebbe dovuto utilizzare gli
strumenti messi a disposizione di ogni tesserato dalle norme interne.
La violazione ascrivibile al suo Presidente determina la conseguenziale responsabilità
diretta della ASD Virtus Calcio, ai sensi delle vigenti disposizioni.
P.Q.M.
Accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Sig. Italo Gentilini la inibizione fino al
25.5.2008, al Sig. Antonio Pallone la inibizione fino al 25.2.2008, ed alla ASD Virtus Calcio
l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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