F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 26/CDN del 25/01/08 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO DI SANTE all’epoca dei fatti Presidente AS Roseto Girls) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DELLA LND NONCHE’ ART. 1 COMMA 3 CGS; ANTONIETTA MARINI (all’epoca dei fatti dirigente AS Roseto Girls attualmente Presidente) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO LND E DELLA SOCIETA’ AS ROSETO GIRLS PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI TRASFUSO ART. 4 COMMI 1 E 2 CGS) (nota n. 1054/515pf06-07/SP/en del 6.11.2007).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 26/CDN del 25/01/08 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO DI SANTE all’epoca dei fatti Presidente AS Roseto Girls) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DELLA LND NONCHE’ ART. 1 COMMA 3 CGS; ANTONIETTA MARINI (all’epoca dei fatti dirigente AS Roseto Girls attualmente Presidente) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO LND E DELLA SOCIETA’ AS ROSETO GIRLS PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI TRASFUSO ART. 4 COMMI 1 E 2 CGS) (nota n. 1054/515pf06-07/SP/en del 6.11.2007). Letti gli atti: Esaminato il deferimento disposto dal Procuratore Federale in data 6 novembre 2007 nei confronti: - del sig. Franco Di Sante, all’epoca dei fatti tesserato per la AS Roseto Girls in qualità di Presidente, per violazione dell’art.1, comma 1, CGS (vigente all’epoca dei fatti) in relazione all’art. 34 Regolamento LND a seguito di utilizzazione del cartellino della calciatrice Elena Patacchini, non più tesserata per la sua Società, per far partecipare altre calciatrici sotto il nome di quest’ultima a n.8 gare del campionato di serie B femminile stagione 2006/2007 e nell’aver, quale dirigente accompagnatore ufficiale, falsamente attestato che le calciatrici elencate nella distinta avevano titolo a partecipare alla gara; per violazione dell’art. 1, comma 3 CGS (vigente all’epoca dei fatti) perché non si presentava, ancorchè ritualmente convocato, al collaboratore dell’Ufficio Indagini per essere ascoltato in ordine al procedimento sopramenzionato - della sig.ra Antonietta Marini, per violazione di cui all’art.1 comma 3 CGS (vigente all’epoca dei fatti) in relazione all’art. 34 Regolamento LND per aver falsamente attestato che le calciatrici elencate nella distinta avevano titolo a partecipare alla gara AS Roseto Girls–Montecassiano del 19 novembre 2006 - della Società AS Roseto Girls, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.2, comma 4, CGS (vigente all’epoca dei fatti) oggi trasfuso nell’art. 4, commi 1 e 2, CGS per quanto ascritto al proprio presidente ed al proprio Dirigente Ascoltato il rappresentante della Procura Federale cons. Giuseppe Chinè, il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione per anni uno al Presidente Franco Di Sante, inibizione per mesi sei al Dirigente Antonietta Marini, penalizzazione di 7 punti in classifica generale da scontare nella corrente stagione sportiva ed ammenda di euro 1.000,00 alla Società AS Roseto Girls; Rilevato che non è comparso nessuno dei deferiti, ne’ gli stessi hanno depositato alcuno scritto difensivo Premesso che gli accertamenti espletati dall’Ufficio Indagini della Federcalcio hanno condotto ad acclarare che la AS Roseto Girls ha effettivamente utilizzato il cartellino della calciatrice Elena Patacchini, non più tesserata per la Società, per far giocare altre giocatrici sotto mentite spoglie Rilevato che tale illegittima situazione è risultata confermata per n.8 gare della stagione sportiva 2006/2007 ed in particolare per le partite contro: Francavilla Fontana (8 ottobre 2006), Lecce (15 ottobre 2006), AC Femminile Aquila (12 novembre 2006), Montecassiano (19 novembre 2006), Pessano Femminile ( 26 novembre 2006), Femminile Campobasso (3 dicembre 2006), Barletta (10 dicembre 2006), Montacassiano (18 marzo 2007) Ritenuto, peraltro, che gli stessi fatti contestati sono stati confermati dalla stessa calciatrice Elena Patacchini che ha escluso di aver più giocato per la Società deferita dalla stagione 2005/2006 Considerato che le responsabilità ascritte al Di Sante ed alla Marini risultano confermate dalla documentazione in atti visto che le distinte risultano sottoscritte tutte dal Di Sante salvo una sottoscritta dalla Marini Rilevato che non è stata fornita dai deferiti alcuna prova e/o controindicazione diretta ad escludere i fatti contestati Affermata la gravità dei comportamenti tenuti dai soggetti deferiti Considerato, inoltre, che il Di Sante, nonostante rituale convocazione, non è comparso dinanzi all’Ufficio Indagini FIGC senza fornire alcuna giustificazione. P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga: al sig. Franco Di Sante la sanzione della inibizione sino al 25 gennaio 2009; alla sig.ra Antonietta Marini la inibizione sino al 25 marzo 2008; alla Società AS Roseto Girls n. 4 punti di penalizzazione da scontarsi nella presente stagione sportiva e l’ammenda di euro 1.000,00 (mille/00).
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