F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 26/CDN del 25/01/08 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO DI SANTE all’epoca dei fatti Presidente AS Roseto Girls) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DELLA LND NONCHE’ ART. 1 COMMA 3 CGS; ANTONIETTA MARINI (all’epoca dei fatti dirigente AS Roseto Girls attualmente Presidente) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO LND E DELLA SOCIETA’ AS ROSETO GIRLS PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI TRASFUSO ART. 4 COMMI 1 E 2 CGS) (nota n. 1054/515pf06-07/SP/en del 6.11.2007).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 26/CDN del 25/01/08
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO DI SANTE
all’epoca dei fatti Presidente AS Roseto Girls) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1
CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DELLA LND NONCHE’ ART.
1 COMMA 3 CGS; ANTONIETTA MARINI (all’epoca dei fatti dirigente AS Roseto Girls
attualmente Presidente) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE
ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO LND E DELLA SOCIETA’ AS ROSETO GIRLS PER
VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI TRASFUSO ART. 4 COMMI 1 E 2 CGS)
(nota n. 1054/515pf06-07/SP/en del 6.11.2007).
Letti gli atti:
Esaminato il deferimento disposto dal Procuratore Federale in data 6 novembre 2007 nei
confronti:
- del sig. Franco Di Sante, all’epoca dei fatti tesserato per la AS Roseto Girls in
qualità di Presidente, per violazione dell’art.1, comma 1, CGS (vigente all’epoca dei
fatti) in relazione all’art. 34 Regolamento LND a seguito di utilizzazione del
cartellino della calciatrice Elena Patacchini, non più tesserata per la sua Società,
per far partecipare altre calciatrici sotto il nome di quest’ultima a n.8 gare del
campionato di serie B femminile stagione 2006/2007 e nell’aver, quale dirigente
accompagnatore ufficiale, falsamente attestato che le calciatrici elencate nella
distinta avevano titolo a partecipare alla gara; per violazione dell’art. 1, comma 3
CGS (vigente all’epoca dei fatti) perché non si presentava, ancorchè ritualmente
convocato, al collaboratore dell’Ufficio Indagini per essere ascoltato in ordine al
procedimento sopramenzionato
- della sig.ra Antonietta Marini, per violazione di cui all’art.1 comma 3 CGS (vigente
all’epoca dei fatti) in relazione all’art. 34 Regolamento LND per aver falsamente
attestato che le calciatrici elencate nella distinta avevano titolo a partecipare alla
gara AS Roseto Girls–Montecassiano del 19 novembre 2006
- della Società AS Roseto Girls, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi
dell’art.2, comma 4, CGS (vigente all’epoca dei fatti) oggi trasfuso nell’art. 4, commi
1 e 2, CGS per quanto ascritto al proprio presidente ed al proprio Dirigente
Ascoltato il rappresentante della Procura Federale cons. Giuseppe Chinè, il quale ha
concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l’irrogazione delle
seguenti sanzioni: inibizione per anni uno al Presidente Franco Di Sante, inibizione per
mesi sei al Dirigente Antonietta Marini, penalizzazione di 7 punti in classifica generale da
scontare nella corrente stagione sportiva ed ammenda di euro 1.000,00 alla Società AS
Roseto Girls;
Rilevato che non è comparso nessuno dei deferiti, ne’ gli stessi hanno depositato alcuno
scritto difensivo
Premesso che gli accertamenti espletati dall’Ufficio Indagini della Federcalcio hanno
condotto ad acclarare che la AS Roseto Girls ha effettivamente utilizzato il cartellino della
calciatrice Elena Patacchini, non più tesserata per la Società, per far giocare altre
giocatrici sotto mentite spoglie
Rilevato che tale illegittima situazione è risultata confermata per n.8 gare della stagione
sportiva 2006/2007 ed in particolare per le partite contro: Francavilla Fontana (8 ottobre
2006), Lecce (15 ottobre 2006), AC Femminile Aquila (12 novembre 2006),
Montecassiano (19 novembre 2006), Pessano Femminile ( 26 novembre 2006), Femminile
Campobasso (3 dicembre 2006), Barletta (10 dicembre 2006), Montacassiano (18 marzo
2007)
Ritenuto, peraltro, che gli stessi fatti contestati sono stati confermati dalla stessa
calciatrice Elena Patacchini che ha escluso di aver più giocato per la Società deferita dalla
stagione 2005/2006
Considerato che le responsabilità ascritte al Di Sante ed alla Marini risultano confermate
dalla documentazione in atti visto che le distinte risultano sottoscritte tutte dal Di Sante
salvo una sottoscritta dalla Marini
Rilevato che non è stata fornita dai deferiti alcuna prova e/o controindicazione diretta ad
escludere i fatti contestati
Affermata la gravità dei comportamenti tenuti dai soggetti deferiti
Considerato, inoltre, che il Di Sante, nonostante rituale convocazione, non è comparso
dinanzi all’Ufficio Indagini FIGC senza fornire alcuna giustificazione.
P.Q.M.
In accoglimento del deferimento, irroga:
al sig. Franco Di Sante la sanzione della inibizione sino al 25 gennaio 2009;
alla sig.ra Antonietta Marini la inibizione sino al 25 marzo 2008;
alla Società AS Roseto Girls n. 4 punti di penalizzazione da scontarsi nella presente
stagione sportiva e l’ammenda di euro 1.000,00 (mille/00).
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