F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 27/CDN del 31/01/08 RECLAMO DELLA SOCIETA USD CASAL VELINO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA PADULA-CASAL VELINO DEL 14.10.2007 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania – C.U. n. 39 del 15.11.2007 – Campionato di 1^ Categoria).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 27/CDN del 31/01/08 RECLAMO DELLA SOCIETA USD CASAL VELINO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA PADULA-CASAL VELINO DEL 14.10.2007 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania - C.U. n. 39 del 15.11.2007 – Campionato di 1^ Categoria). La Commissione Disciplinare Territoriale presso il CR Campania rigettava il reclamo proposto dalla Società USD Casal Velino avverso l’esito della gara Padula-Casal Velino del 14.10.2007, valevole per il Campionato di 1^ Categoria, per presunta posizione irregolare del calciatore Gaetano Danze nelle fila della Società Padula. Avverso tale provvedimento preannunciava reclamo la Società USD Casal Velino richiedendo copia degli atti (17.11.2007), cui non faceva seguire i motivi del reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi (17.12.2007), P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo ai sensi dell’art. 33 comma 8, e 12 CGS e dispone l’addebito della tassa non versata.
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