• Stagione sportiva: 2007/2008
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 28/CDN del 01/02/08
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:
Innocenzo MAZZINI, già Vice Presidente FIGC inibito per anni 5 con proposta di
preclusione;
Fabio BRESCI, Presidente del Comitato Regionale Toscana;
Pietro COLZI, Presidente Pol. Firenze Ovest ASD;
Ferdinando BERNARDINI, Segretario con delega di rappresentanza AC Quarrata
Olimpia;
Franco BADINI, all’epoca dei fatti Presidente AC Calenzano ASD, attualmente
consigliere;
Aleandro AIAZZI, consigliere con delega di rappresentanza VFD Colligiana Srl,
attualmente denominata Valdelsa Football Colligiana Srl;
Dino BONCI, all’epoca dei fatti Presidente USD Tegoleto, attualmente vice Presidente;
Luca TEGLIA, all’epoca dei fatti Presidente Pol. Dil. San Donato Acli, attualmente
consigliere;
Paolo SALVETTI, qualificatosi dirigente US Montescudaio;
Alessandro DINELLI, all’epoca dei fatti socio ASD Fortis Lucchese 1905 Srl, attualmente
consigliere;
Paolo GIANNI, dirigente all’epoca dei fatti USD Altopascio Marginone 2000;
Ennio ALLEGRI, consigliere con delega di rappresentanza ASD Orlando Calcio.
E DELLE SOCIETA’:
ASD ORLANDO CALCIO;
AC CALENZANO ASD;
POL. DIL. SAN DONATO ACLI;
POL. FIRENZE OVEST ASD;
US MONTESCUDAIO ASD;
USD TEGOLETO;
ASD FORTIS LUCCHESE 1905 Srl;
USD ALTOPASCIO MARGINONE 2000;
VALDELSA FOOTBALL COLLIGIANA Srl;
AC QUARRATA OLIMPIA.
(nota n. 604/791pf06-07/SP/MC del 1.10.2007).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 28/CDN del 01/02/08
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:
Innocenzo MAZZINI, già Vice Presidente FIGC inibito per anni 5 con proposta di
preclusione;
Fabio BRESCI, Presidente del Comitato Regionale Toscana;
Pietro COLZI, Presidente Pol. Firenze Ovest ASD;
Ferdinando BERNARDINI, Segretario con delega di rappresentanza AC Quarrata
Olimpia;
Franco BADINI, all’epoca dei fatti Presidente AC Calenzano ASD, attualmente
consigliere;
Aleandro AIAZZI, consigliere con delega di rappresentanza VFD Colligiana Srl,
attualmente denominata Valdelsa Football Colligiana Srl;
Dino BONCI, all’epoca dei fatti Presidente USD Tegoleto, attualmente vice Presidente;
Luca TEGLIA, all’epoca dei fatti Presidente Pol. Dil. San Donato Acli, attualmente
consigliere;
Paolo SALVETTI, qualificatosi dirigente US Montescudaio;
Alessandro DINELLI, all’epoca dei fatti socio ASD Fortis Lucchese 1905 Srl, attualmente
consigliere;
Paolo GIANNI, dirigente all’epoca dei fatti USD Altopascio Marginone 2000;
Ennio ALLEGRI, consigliere con delega di rappresentanza ASD Orlando Calcio.
E DELLE SOCIETA’:
ASD ORLANDO CALCIO;
AC CALENZANO ASD;
POL. DIL. SAN DONATO ACLI;
POL. FIRENZE OVEST ASD;
US MONTESCUDAIO ASD;
USD TEGOLETO;
ASD FORTIS LUCCHESE 1905 Srl;
USD ALTOPASCIO MARGINONE 2000;
VALDELSA FOOTBALL COLLIGIANA Srl;
AC QUARRATA OLIMPIA.
(nota n. 604/791pf06-07/SP/MC del 1.10.2007).
1) Il deferimento
Con provvedimento del 1/10/2007, il Procuratore federale ha deferito a questa
Commissione i signori:
1) Innocenzo MAZZINI, già Vice Presidente della FIGC, inibito per 5 anni con proposta di
preclusione (C.U. 2/Cf del 4 agosto 2006);
2) Fabio BRESCI, Presidente del CR Toscana;
3) Piero COLZI, Presidente della società Polisportiva Firenze Ovest;
4) Ferdinando BERNARDINI, Segretario con delega di rappresentanza della società
Quarrata Olimpia;
5) Franco BADINI, all’epoca dei fatti Presidente della società Calenzano, attualmente
Consigliere;
6) Aleandro AIAZZI, Consigliere con delega di rappresentanza della società V.F.D.
Colligiana, attualmente denominata Valdelsa Football Colligiana;
7) Dino BONCI, all’epoca dei fatti Presidente della società Tegoleto, attualmente Vice
Presidente;
8) Luca TEGLIA, all’epoca dei fatti Presidente della società Polisportiva Dilettantistica
San Donato Acli, attualmente Consigliere;
9) Paolo SALVETTI, qualificatosi quale dirigente della società Montescudaio;
10) Alessandro DINELLI, all’epoca dei fatti socio della società Fortis Lucchese 1905 S.r.l.,
attualmente Consigliere;
11) Paolo GIANNI, dirigente all’epoca dei fatti della società Altopascio Marginone 2000;
12) Ennio ALLEGRI, consigliere con delega di rappresentanza della società Orlando
Calcio;
per rispondere:
A) Mazzini della violazione dell’art. 1, commi 1 e 2, CGS vigente all’epoca dei fatti e
vigente, dell’art. 3, commi 1 e 4, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 5, comma 1, 4 e
5 CGS), dell’art. 17, comma 8, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 19, comma 2,
lettera d), e 22, comma 8, CGS) perché, con unica condotta plurioffensiva, in violazione
di più disposizioni del CGS, pur essendo assoggettato alla sanzione disciplinare
esecutiva dell’inibizione, partecipava a una affollata riunione di carattere sportivo cui
convenivano centinaia di dirigenti, soci e tesserati di società sportive calcistiche toscane,
oltre a dirigenti del CR della Toscana della LND, rilasciando dichiarazioni relative a
procedimento disciplinare ancora in corso di svolgimento, stante la pendenza della
procedura arbitrale presso la CCA del CONI, diffondendo giudizi negativi, ironici, derisori
e denigratori nei confronti di dirigenti federali, presidenti di leghe, organi della giustizia
sportiva, con pregiudizio del prestigio dell’intera istituzione federale, anche in relazione al
discredito così indotto sull’effettività e afflittività della sanzione disciplinare irrogatagli,
discredito aggravato dall’ampia risonanza del fatto assicurata dalla presenza di giornalisti
e organi di stampa, che provvedevano a dare grande risalto all’avvenimento;
B) Bresci della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti e vigente,
perché, pur non potendogli né dovendogli sfuggire, in qualità di dirigente federale,
Presidente del CR della Toscana della LND, il carattere illecito di una iniziativa intesa alla
promozione di una riunione di società sportive con un dirigente federale colpito dalla
sanzione disciplinare esecutiva dell’inibizione, non si adoperava perché fosse ritirata la
“mozione d’ordine” sottoscritta da rappresentanti e/o dirigenti di società calcistiche
dilettantistiche, del tutto estranea all’ordine del giorno dell’assemblea e, quindi,
inammissibile oltre che manifestamente illegittima, in quanto intesa a promuovere la
suddetta riunione, né si adoperava comunque quantomeno per chiarire, dopo la
votazione della medesima da parte dell’assemblea ordinaria del CR, l’inammissibilità e
illegittimità della medesima e la totale contrarietà dell’iniziativa alle regole
dell’ordinamento giuridico federale, al fine di dissuadere le società sportive associate dal
prendere parte alla programmata riunione; nonché per aver presenziato egli stesso alla
suddetta riunione, così contribuendo ad accrescerne il rilievo e prestigio, ingenerando
confusione in ordine alla possibile legittimità dell’iniziativa;
C) Colzi, Bernardini, Badini, Aiazzi, Bonci, Teglia, Salvetti, Dinelli, Gianni E Allegri della
violazione dell’art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti e vigente, per avere
promosso l’illecita iniziativa intesa alla promozione di riunione di società sportive
con un dirigente federale colpito dalla sanzione disciplinare esecutiva dell’inibizione,
sottoscrivendo tutti la “mozione d’ordine” presentata all’assemblea ordinaria del C.R.
Toscana della LND, Bernardini anche illustrandola, Colzi anche sostenendo le spese di
organizzazione della riunione, Bernardini e Badini anche pubblicizzandola contattando
società sportive dilettantistiche, e per aver quindi consentito le gravi violazioni disciplinari
contestate al Mazzini;
nonché le seguenti società sportive dilettantistiche:
13) A.S.D. ORLANDO CALCIO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2,
comma 4, CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 4, comma 1, CGS), ascrivibile a
Ennio Allegri, Consigliere con delega di rappresentanza;
14) A.C. CALENZANO A.S.D. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma
4, CGS, vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 4, comma 1, CGS), ascrivibile a Franco
Badini, all’epoca dei fatti Presidente della società e attualmente Consigliere;
15) POLISPORTIVA DILETTANTISTICA SAN DONATO ACLI a titolo di responsabilità
diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 4, CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 4,
comma 1, CGS), ascrivibile a Luca Teglia, all’epoca dei fatti Presidente della società e
attualmente Consigliere;
16) POLISPORTIVA FIRENZE OVEST ASD a titolo di responsabilità diretta, ai sensi
dell’art. 2, comma 4, CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 4, comma 1, CGS),
ascrivibile a Piero Colzi, Presidente della società;
17) U.S. MONTESCUDAIO ASD a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2,
comma 4, CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 4, comma 1, CGS), ascrivibile a
Paolo Salvetti, qualificatosi quale dirigente della società;
18) U.S.D. TEGOLETO a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 4,
CGS, vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 4, comma 1, CGS), ascrivibile a Dino Bonci,
all’epoca dei fatti Presidente della società e attualmente Vice Presidente;
19) A.S.D. FORTIS LUCCHESE 1905 S.r.l. a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi
dell’art. 2, comma 4, CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 4, comma 1, CGS),
ascrivibile a Alessandro Dinelli, all’epoca dei fatti socio della società e attualmente
Consigliere;
20) U.S.D. ALTOPASCIO MARGINONE 2000 a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi
dell’art. 2, comma 4, CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 4, comma 1, CGS),
ascrivibile a Paolo Gianni, dirigente all’epoca dei fatti della società;
21) VALDELSA FOOTBALL COLLIGIANA S.r.l., all’epoca dei fatti V.F.D. COLLIGIANA
S.r.l., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 4, vigente all’epoca
dei fatti (oggi art. 4, comma 1, CGS), ascrivibile a Aleandro Aiazzi, Consigliere con
delega di rappresentanza della società;
22) A.C. QUARRATA OLIMPIA a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma
4, CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 4, comma 1, CGS), ascrivibile a
Ferdinando Bernardini, Segretario con delega di rappresentanza della società.
2) Le memorie difensive
Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, solo le società Montescudaio, Fortis
Lucchese e Orlando Calcio, unitamente all’Allegri, hanno fatto pervenire memorie
difensive, nelle quali hanno precisato le rispettive posizioni e concluso con la richiesta di
proscioglimento dagli addebiti contestati.
3) Il dibattimento
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha
chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
1) per Innocenzo MAZZINI: inibizione per 1 anno;
2) per Fabio BRESCI: inibizione per 6 mesi;
3) per Piero COLZI: inibizione per 1 anno e 4 mesi;
4) per Ferdinando BERNARDINI: 1 anno e 4 mesi;
5) per Franco BADINI: inibizione per 1 anno e 4 mesi;
6) per Aleandro AIAZZI: inibizione per 1 anno e 2 mesi;
7) per Dino BONCI: inibizione per 1 anno e 2 mesi;
8) per Luca TEGLIA: inibizione per 1 anno e 2 mesi;
9) per Paolo SALVETTI: inibizione per 1 anno e 2 mesi;
10) per Alessandro DINELLI: inibizione per 1 anno e 2 mesi;
11) per Paolo GIANNI: inibizione per 1 anno e 2 mesi;
12) per Ennio ALLEGRI: inibizione per 1 anno e 2 mesi;
13) per l’A.S.D. ORLANDO CALCIO: ammenda di € 2.400,00;
14) per l’A.C. CALENZANO A.S.D.: ammenda di € 3.000,00;
15) per la POLISPORTIVA DILETTANTISTICA SAN DONATO ACLI: ammenda di €
2.400,00;
16) per la POLISPORTIVA FIRENZE OVEST ASD: ammenda di € 3.000,00;
17) per l’U.S. MONTESCUDAIO ASD: ammenda di € 2.000,00;
18) per l’U.S.D. TEGOLETO: ammenda di € 2.400,00;
19) per l’A.S.D. FORTIS LUCCHESE 1905 S.r.l.: ammenda di € 2.000,00;
20) per l’U.S.D. ALTOPASCIO MARGINONE 2000: ammenda di € 2.000,00;
21) per la VALDELSA FOOTBALL COLLIGIANA S.r.l., all’epoca dei fatti V.F.D.
COLLIGIANA S.r.l.: ammenda di € 2.400,00;
22) per l’A.C. QUARRATA OLIMPIA: ammenda di € 3.000,00;
Sono comparsi il Bresci di persona e gli altri deferiti (ad eccezione di Salvetti, Allegri e
delle società Montescudaio e Orlando) assistiti dai propri difensori, i quali hanno illustrato
i propri motivi di difesa chiedendo il proscioglimento dei sigg. Innocenzo Mazzini e Fabio
Bresci e per gli altri deferiti il proscioglimento o in subordine l’applicazione di sanzioni
minime.
4) I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue.
I fatti posti a base del deferimento, così come dettagliatamente accertati dall’Ufficio
Indagini con relazione n.286/IN/06-07 del 5 giugno 2007, risultano confermati e non
contestati dalle difese dei soggetti deferiti.
Risulta dunque accertato che nel corso dell’Assemblea Ordinaria del Comitato Regionale
della Toscana della Lega Nazionale Dilettanti svoltasi in Firenze il 25 novembre 2006, il
sig. Ferdinando Bernardini, Direttore generale dell’A.C. Quarrata Olimpia presentava una
mozione d’ordine sottoscritta dal medesimo (come primo firmatario) e da rappresentanti di
altre nove società dilettantistiche associate al predetto Comitato (Ennio Allegri per la
Orlando Calcio, Franco Badini per la AC Calenzano, Luca Teglia per la ACLI S. Donato,
Piero Colzi per la Polisportiva Firenze Ovest, Paolo Salvetti per la US Montescudaio, Dino
Bonci per la US Tegoleto, Alessandro Dinelli per la Fortis Lucchese1905, Paolo Gianni per
la US Altopascio Marginone 2000, Aleandro Aiazzi per la Valdelsa Football Colligiana )
con la quale “in virtù dei rapporti intercorsi ed intercorrenti dal 1990 ad oggi con il dott.
Innocenzo Mazzini, che ha sempre rappresentato per il ns. Calcio Dilettantistico e
Giovanile una guida ed un punto di riferimento ispiratore di cambiamenti e valori,
considerati i noti e recenti fatti che l’hanno coinvolto personalmente lasciandoci in uno
stato di imbarazzo ed incertezza, considerato anche il rapporto affettivo che ci lega, si
chiede a questa Assemblea di votare tale mozione, affinché la stessa dia mandato ai
sottoscrittori della presente mozione di organizzare un incontro tra il dott. Innocenzo
Mazzini e le Società Toscane”.
La mozione veniva approvata quasi all’unanimità con il solo voto contrario di tre Società.
A questo punto, soprattutto grazie alla partecipazione attiva dei sigg. Piero Colzi,
Ferdinando Bernardini, Franco Badini ed Alessandro Aiazzi, veniva organizzata una
riunione presso l’Hotel Sheraton di Firenze con la massiccia partecipazione di dirigenti e
tesserati ( tra le 400 e le 500 persone).
In tale riunione, alla quale secondo quanto riferito dal Presidente del Comitato Regionale
Toscano, partecipavano varie componenti del mondo sportivo e politico della Toscana, il
Mazzini esprimeva valutazioni critiche negative sull’operato della Giustizia federale e sui
massimi Dirigenti federali.
Di tale riunione il Presidente regionale Bresci dava notizia al Presidente della Lega
Dilettanti Carlo Tavecchio con nota del 23 gennaio 2007 per rassicurarlo che la riunione
non era stata organizzata dal Comitato Regionale della Toscana e che pertanto non aveva
avuto alcun carattere di ufficialità a livello istituzionale.
Tutto quanto sopra descritto deve intendersi come serie di comportamenti censurabili dal
punto di vista della lealtà e correttezza.
Che il Mazzini, già vice presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, fosse stato
sanzionato dalla Corte Federale in data 4 agosto 2006 con l’inibizione per anni 5 con
proposta di radiazione costituisce fatto notorio per dirigenti e tesserati e che, pertanto, in
virtù di tale sanzione allo stesso fosse precluso ogni tipo di attività è circostanza che, dal
momento della pubblicazione della decisione, deve intendersi ben nota a soggetti aderenti
alla Federazione Italiana Giuoco Calcio.
La presentazione di una mozione diretta a favorire un incontro di massa con un dirigente
inibito deve dunque intendersi come comportamento sicuramente censurabile in sede
disciplinare.
Tale comportamento va dunque ascritto ai dieci firmatari della mozione e, per
responsabilità diretta e/o oggettiva alle rispettive Società di appartenenza.
Per alcuni dei firmatari la posizione dal punto di vista disciplinare deve comunque essere
considerata di maggiore gravità. Al Colzi va imputato di aver addirittura sostenuto le spese
per organizzare la riunione presso l’Hotel Sheraton, al Bernardini, al Badini ed all’Aiazzi di
essersi particolarmente adoperati per garantire la presenza del maggior numero di Società
della Regione Toscana.
In tale quadro va inserita la posizione del Presidente del Comitato Regionale della
Toscana Bresci, il quale non risulta aver cercato di impedire in alcun modo la
presentazione della mozione in una sede ufficiale come era quella della Assemblea
Ordinaria del Comitato da lui presieduto e di aver dato notizia formale al Presidente della
Lega Dilettanti Tavecchio solo tre giorni dopo che la riunione era stata tenuta ( si badi
bene al riguardo che l’Assemblea Ordinaria che aveva approvato la mozione si tenne
addirittura il 25 novembre 2006 e da quella data non risulta in atti alcuna comunicazione
preventiva rivolta al Presidente Tavecchio).
Va poi ricordato che i contenuti delle dichiarazioni rese dal dott. Mazzini nel corso della
riunione del 20 gennaio 2007 sono sicuramente censurabili non essendo consentito a
soggetto inibito di rivolgere pubblicamente dinanzi ad una affollata platea di tesserati
accuse agli Organi di Giustizia Sportiva della Federcalcio e giudizi lesivi nei confronti di
dirigenti federali (peraltro tali accuse e giudizi non sono stati negati neppure dal difensore
del Mazzini).
Alla luce di tutto quanto sopra precisato, questa Commissione ritiene di dover graduare le
sanzioni da irrogare come segue:
Innocenzo Mazzini – Riconosciuta la censurabilità dei comportamenti ascritti al deferito, va
tenuto presente che il Mazzini sta scontando la sanzione disciplinare a lui irrogata dalla
Corte Federale in data 4 agosto 2006 (inibizione per anni cinque con proposta di
radiazione). Alla luce del principio previsto dall’art. 19.3 del Regolamento di Giustizia che
sancisce che non può irrogarsi una inibizione superiore ai cinque anni (con eventuale
proposta di radiazione), visto che il Mazzini ha già scontato dal 5 agosto 2006 il periodo di
inibizione di 513 giorni, può ben essere irrogata la ulteriore inibizione per anni uno sicchè
(sempre fatta salva la proposta di radiazione) la inibizione già irrogata andrà a scadere
non più il 4 agosto 2011 ma il 4 agosto 2012;
Fabio Bresci – Tenuto conto del comportamento omissivo allo stesso ascritto appare equa
la sanzione della inibizione sino al 30 aprile 2008;
Piero Colzi – In considerazione della sottoscrizione della mozione e della propria
partecipazione attiva all’organizzazione della riunione tenuta all’Hotel Sheraton di Firenze
appare equa la sanzione della inibizione sino al 30 novembre 2008;
Polisportiva Firenze Ovest – Per i comportamenti tenuti dal sig. Piero Colzi, a titolo di
responsabilità diretta, appare equa la sanzione della ammenda di euro 1.500,00;
Ferdinando Bernardini - In considerazione della sottoscrizione della mozione e della
propria partecipazione attiva all’organizzazione della riunione tenuta all’Hotel Sheraton di
Firenze appare equa la sanzione della inibizione sino al 30 novembre 2008;
A.C.Quarrata Olimpia – Per i comportamenti tenuti dal sig. Ferdinando Bernardini , a titolo
di responsabilità diretta, appare equa la sanzione della ammenda di euro 1.500,00;
Franco Badini - In considerazione della sottoscrizione della mozione e della propria
partecipazione attiva all’organizzazione della riunione tenuta all’Hotel Sheraton di Firenze
appare equa la sanzione della inibizione sino al 30 novembre 2008;
AC Calenzano - Per i comportamenti tenuti dal sig. Franco Badini , a titolo di
responsabilità diretta, appare equa la sanzione della ammenda di euro 1.500,00;
Alessandro Aiazzi - In considerazione della sottoscrizione della mozione e della propria
partecipazione attiva all’organizzazione della riunione tenuta all’Hotel Sheraton di Firenze
appare equa la sanzione della inibizione sino al 30 novembre 2008;
Valdelsa Football Colligiana - Per i comportamenti tenuti dal sig.. Alessandro Aiazzi , a
titolo di responsabilità diretta, appare equa la sanzione della ammenda di euro 1.500,00;
Dino Bonci – In considerazione della sottoscrizione della mozione diretta a favorire
l’incontro tra dirigenti e tesserati delle società sportive toscane ed il Mazzini, soggetto
inibito, appare equa la sanzione della inibizione sino al 31 agosto 2008;
US Tegoleto – Per i comportamenti tenuti dal sig. Dino Bonci, a titolo di responsabilità
diretta, appare equa la sanzione di euro 1.200,00;
Luca Teglia - In considerazione della sottoscrizione della mozione diretta a favorire
l’incontro tra dirigenti e tesserati delle società sportive toscane ed il Mazzini, soggetto
inibito appare equa la sanzione della inibizione sino al 31 agosto 2008;
Pol. ACLI San Donato - Per i comportamenti tenuti dal sig. Luca Teglia, a titolo di
responsabilità diretta, appare equa la sanzione di euro 1.200,00;
Paolo Salvetti - In considerazione della sottoscrizione della mozione diretta a favorire
l’incontro tra dirigenti e tesserati delle società sportive toscane ed il Mazzini, soggetto
inibito appare equa la sanzione della inibizione sino al 31 agosto 2008;
US Montescudaio - Per i comportamenti tenuti dal sig. Paolo Salvetti, a titolo di
responsabilità oggettiva, appare equa la sanzione di euro 1.200,00;
Alessandro Dinelli – Per il Dinelli va precisato in via preliminare che non possono essere
prese in considerazione le eccezioni formulate dal difensore dello stesso dirette a
comprovare che egli non fosse socio della Fortis Lucchese 1905: La documentazione in
atti raccolta dall’Ufficio Indagini comprova che la stessa Società lo indica in documento
ufficiale come proprio associato. In considerazione del fatto, inoltre, che il Dinelli ha
partecipato alla Assemblea Ordinaria del 25 novembre 2006 sottoscrivendo la nota
mozione per conto della Fortis Lucchese 1905 appare equa la sanzione della inibizione
sino al 31 agosto 2008;
Fortis Lucchese 1905 - Per i comportamenti tenuti dal sig. Alessandro Dinelli, a titolo di
responsabilità oggettiva, appare equa la sanzione di euro 1.200,00;
Paolo Gianni - In considerazione della sottoscrizione della mozione diretta a favorire
l’incontro tra dirigenti e tesserati delle società sportive toscane ed il Mazzini, soggetto
inibito, appare equa la sanzione della inibizione sino al 31 agosto 2008;
US Altopascio Marginone 2000 - Per i comportamenti tenuti dal sig. Paolo Gianni, a titolo
di responsabilità oggettiva, appare equa la sanzione di euro 1.200,00;
Ennio Allegri - In considerazione della sottoscrizione della mozione diretta a favorire
l’incontro tra dirigenti e tesserati delle società sportive toscane ed il Mazzini, soggetto
inibito, appare equa la sanzione della inibizione sino al 31 agosto 2008;
AS Orlando Calcio - Per i comportamenti tenuti dal sig. Ennio Allegri, a titolo di
responsabilità diretta, appare equa la sanzione di euro 1.200,00;
Nel corso della discussione dinanzi a questa Commissione il Presidente del Comitato
Regionale Bresci ha prodotto copia di verbale del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale
Dilettanti ed intervista stampa resa dal Vice presidente della Lega nazionale Dilettanti
Alberto Mambelli (che, peraltro, presiedeva l’Assemblea del 25 novembre 2006) che
questa Commissione ritiene di dover trasmettere alla Procura Federale per le valutazioni
di sua competenza.
5) Il dispositivo
In accoglimento del deferimento, la Commissione irroga le seguenti sanzioni:
Innocenzo Mazzini – inibizione per anni uno e, per le ragioni esposte in motivazione, sino
al 4 agosto 2012;
Fabio Bresci – inibizione sino al 30 aprile 2008;
Piero Colzi – inibizione sino al 30 novembre 2008;
Polisportiva Firenze Ovest ASD – ammenda di euro 1.500,00 (millecinquecento/00);
Ferdinando Bernardini – inibizione sino al 30 novembre 2008;
AC Quarrata Olimpia – ammenda di euro 1.500,00 (millecinquecento/00);
Franco Badini – inibizione sino al 30 novembre 2008;
AC Calenzano ASD – ammenda di euro 1.500,00 (millecinquecento/00);
Alessandro Aiazzi – inibizione sino al 30 novembre 2008;
Valdelsa Football Colligiana Srl – ammenda di euro 1.500,00 (millecinquecento/00);
Dino Bonci – inibizione sino al 31 agosto 2008;
USD Tegoleto – ammenda di euro 1.200,00 (milleduecento/00);
Luca Teglia – inibizione sino al 31 agosto 2008;
Pol. Dil San Donato ACLI – ammenda di euro 1.200,00 (milleduecento/00);
Paolo Salvetti – inibizione sino al 31 agosto 2008;
US Montescudaio ASD – ammenda di euro 1.200,00 (milleduecento/00);
Alessandro Dinelli – inibizione sino al 31 agosto 2008;
ASD Fortis Lucchese 1905 Srl - ammenda di euro 1.200,00 (milleduecento/00);
Paolo Gianni – inibizione sino al 31 agosto 2008;
USD Altopascio Marginone 2000 – ammenda di euro 1.200,00 (milleduecento/00);
Ennio Allegri – inibizione sino al 31 agosto 2008;
ASD Orlando Calcio – ammenda di euro 1.200,00 (milleduecento/00).
Trasmette gli atti alla Procura Federale per ogni determinazione di sua competenza.
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DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:
Innocenzo MAZZINI, già Vice Presidente FIGC inibito per anni 5 con proposta di
preclusione;
Fabio BRESCI, Presidente del Comitato Regionale Toscana;
Pietro COLZI, Presidente Pol. Firenze Ovest ASD;
Ferdinando BERNARDINI, Segretario con delega di rappresentanza AC Quarrata
Olimpia;
Franco BADINI, all’epoca dei fatti Presidente AC Calenzano ASD, attualmente
consigliere;
Aleandro AIAZZI, consigliere con delega di rappresentanza VFD Colligiana Srl,
attualmente denominata Valdelsa Football Colligiana Srl;
Dino BONCI, all’epoca dei fatti Presidente USD Tegoleto, attualmente vice Presidente;
Luca TEGLIA, all’epoca dei fatti Presidente Pol. Dil. San Donato Acli, attualmente
consigliere;
Paolo SALVETTI, qualificatosi dirigente US Montescudaio;
Alessandro DINELLI, all’epoca dei fatti socio ASD Fortis Lucchese 1905 Srl, attualmente
consigliere;
Paolo GIANNI, dirigente all’epoca dei fatti USD Altopascio Marginone 2000;
Ennio ALLEGRI, consigliere con delega di rappresentanza ASD Orlando Calcio.
E DELLE SOCIETA’:
ASD ORLANDO CALCIO;
AC CALENZANO ASD;
POL. DIL. SAN DONATO ACLI;
POL. FIRENZE OVEST ASD;
US MONTESCUDAIO ASD;
USD TEGOLETO;
ASD FORTIS LUCCHESE 1905 Srl;
USD ALTOPASCIO MARGINONE 2000;
VALDELSA FOOTBALL COLLIGIANA Srl;
AC QUARRATA OLIMPIA.
(nota n. 604/791pf06-07/SP/MC del 1.10.2007)."