F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 29/CDN del 08/02/08 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURO MELCHIORRE (all’epoca dei fatti Presidente ASD Scerne Calcio) E DOMENICO FERRETTI (all’epoca dei fatti Amministratore delegato ed attualmente Amministratore unico Morro D’Oro Calcio Srl) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS ANCHE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 35 E 38 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E ALL’ART. 38 NOIF E DELLE SOCIETA’ ASD SCERNE CALCIO E MORRO D’ORO CALCIO Srl PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI TRASFUSO ART. 4 COMMA 1 CGS) (nota n.1323/25pf07-08/SP/en del 22.11.2007)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 29/CDN del 08/02/08 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURO MELCHIORRE (all’epoca dei fatti Presidente ASD Scerne Calcio) E DOMENICO FERRETTI (all’epoca dei fatti Amministratore delegato ed attualmente Amministratore unico Morro D’Oro Calcio Srl) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS ANCHE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 35 E 38 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E ALL’ART. 38 NOIF E DELLE SOCIETA’ ASD SCERNE CALCIO E MORRO D’ORO CALCIO Srl PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI TRASFUSO ART. 4 COMMA 1 CGS) (nota n.1323/25pf07-08/SP/en del 22.11.2007) Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale i seguenti soggetti per i motivi appresso indicati: Mauro Melchiorre, all’epoca dei fatti Presidente dello Scerne Calcio, per aver fatto assumere la conduzione tecnica della Società a Di Marco Leone, soggetto non tesserato per tale funzione ma solo per il ruolo di calciatore – indicandolo formalmente nelle distinte come allenatore nonostante la collaborazione fosse di mero fatto – ed impegnato in qualità di preparatore atletico, con diversa Società; Domenico Ferretti, all’epoca dei fatti Amministratore Unico del Morro D’Oro, per aver fatto svolgere l’attività di preparatore atletico a Di Marco Leone, soggetto non tesserato, pur essendo a conoscenza dell’impegno da questi assunto come allenatore di fatto, oltre che calciatore tesserato, nei mesi compresi tra gennaio e marzo, per altra Società; Le società ASD Scerne Calcio e Morro D’Oro Calcio s.r.l. a titolo di responsabilità diretta, per la condotta ascrivibile al proprio Presidente, per quanto riguarda lo Scerne Calcio, ed al proprio Amministratore Unico, per quanto riguarda il Morro D’Oro, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del CGS vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS. Il Procuratore Federale ha proceduto separatamente contro Di Marco Leone, dinnanzi alla Commissione disciplinare presso il settore tecnico della FIGC. All’udienza del 8/2/08 il rappresentante della Procura dott. Spagnoletti ha chiesto l’inibizione per mesi sei per Melchiorre e Ferretti e l’ammenda di € 1.000,00 per le società Scerne Calcio e Morro d’Oro. Nessuno è comparso per i deferiti. Preliminarmente va disposto lo stralcio della posizione della società ASD Scerne Calcio che è stata dichiarata inattiva per la stagione sportiva 2007-2008 (vedi CU n. 7 del 9.8.2007 CR Abruzzo) e che, in ogni caso, non risulta ritualmente avvisata della fissazione del dibattimento. Dall’attività istruttoria compiuta dall’Ufficio Indagini si evince che effettivamente Di Marco Leone ha collaborato come preparatore atletico del Morro d’Oro a inizio stagione 2006 – 2007 senza essere tesserato e senza alcun contratto, come attestano le dichiarazioni dell’interessato, dell’amministratore unico, dei dirigenti e dei giocatori sentiti. Il Di Marco Leone, senza contratto né tesseramento, ha poi allenato lo Scerne Calcio da gennaio a marzo 2007, come attestano i documenti ufficiali di gara e le dichiarazioni dell’interessato, del presidente, dei dirigenti e dei calciatori sentiti. Pur non essendoci, quindi, contratti o tesseramenti firmati che confermino i due impegni sportivi del Di Marco nella stagione 2006-2007, le concordi testimonianze, anche dell’interessato, e alcuni documenti di gara, dimostrano che, di fatto, lo stesso ha effettivamente svolto i due ruoli specificati in precedenza. In ordine alla contemporaneità dei due ruoli, risultano decisive le dichiarazioni di tre tesserati del Morro d’Oro (Di Nicola Ercole, Di Nicola Daniele e Di Pietro Domenico) che concordemente confermano che il Di Marco, da gennaio a marzo 2007, pur diminuendo la frequenza della sua collaborazione, ha continuato a lavorare per il Morro d’Oro nonostante la sua contestuale attività di allenatore dello Scerne Calcio. Tali condotte integrano la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva previsti dall’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 1, comma 1, del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e all’art. 38 delle NOIF. A tale titolo devono quindi essere sanzionati Melchiorre Mauro e Ferretti Domenico. La società Morro d’Oro calcio s.r.l. risponde a titolo di responsabilità diretta della condotta del suo rappresentante legale. Sanzione congrua per le violazioni contestate appare quella dell’inibizione fino al 30/6/08 per Melchiorre e Ferretti e quella dell’ammenda di € 500,00 per il Morro d’Oro. P.Q.M. in accoglimento del deferimento infligge l’inibizione fino al 30/6/08 a Melchiorri Mauro e Ferretti Domenico e l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) alla Società Morro D’Oro Calcio Srl. Dispone lo stralcio degli atti relativi alla soc. ASD Scerne Calcio e la loro trasmissione alla Procura Federale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it