F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 29/CDN del 08/02/08 RECLAMO DELLA SOCIETA’ BOLOGNA CALCIO FEMMINILE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ANCORA-BOLOGNA DEL 2.12.2007 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna C.U. n. 27 del 9.1.2008 – Campionato Calcio Femminile Serie C).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 29/CDN del 08/02/08
RECLAMO DELLA SOCIETA’ BOLOGNA CALCIO FEMMINILE AVVERSO DECISIONI
MERITO GARA ANCORA-BOLOGNA DEL 2.12.2007 (delibera C.D. Territoriale presso
il C.R. Emilia Romagna C.U. n. 27 del 9.1.2008 – Campionato Calcio Femminile Serie
C).
La Commissione disciplinare territoriale presso il C.R. Emilia Romagna, con decisione
pubblicata sul C.U. n. 27 del 9.1.2008, accoglieva il reclamo della società Ancora e per
l’effetto comminava alla società Bologna Calcio Femminile la punizione sportiva della
perdita della gara Ancora–Bologna del 2.12.2007 Campionato regionale femminile serie C
ed alla calciatrice Moiani Giulia, della cui posizione irregolare si trattava, una giornata di
squalifica.
Avverso tale decisione ricorre la Società Bologna Calcio Femminile per ottenere la
revoca della stessa e la conseguente omologa della gara con il risultato conseguito sul
campo.
Deduce la ricorrente di non aver ricevuto dalla Società antagonista la copia del reclamo e
che l’omissione comporta di per sé l’insanabile nullità del procedimento di primo grado.
La società Ancora non ha controdedotto.
Il ricorso è fondato.
Risulta dagli atti (foglio di censimento) che la sede e l’indirizzo per la corrispondenza della
ricorrente è sito in Bologna Via Martin Luter King civico n. 1 e che il reclamo della Società
Ancora Calcio Femminile è stato inoltrato in data 3.12.2007 al civico n. 5 della stessa via e
non al civico n. 1, come avrebbe dovuto essere, con visibile e non contestabile errore della
Società all’epoca reclamante.
Ciò lascia supporre, oltre ogni ragionevole dubbio, che la ricorrente non abbia ricevuto il
reclamo e che l’art. 46 comma 5 C.G.S. sia stato in effetti violato.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, annulla la decisione della Commissione disciplinare territoriale
di cui in premessa ed ogni provvedimento ad essa connesso, e, per l’effetto, omologa la
gara Ancora–Bologna del 2.12.2007 valevole per il Campionato di Calcio femminile serie
C con il risultato di 1–2 acquisito sul campo.
Dispone la restituzione della tassa versata.
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