F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CDN del 13/02/08 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE SANTORO (arbitro benemerito e Vice Presidente CRA Puglia) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELL’ART. 40 COMMI 1 E 2 LETT. B) DEL REGOLAMENTO AIA (nota n.1309/606pf06-07/SP/ma del 22.11.2007)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CDN del 13/02/08 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE SANTORO (arbitro benemerito e Vice Presidente CRA Puglia) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELL’ART. 40 COMMI 1 E 2 LETT. B) DEL REGOLAMENTO AIA (nota n.1309/606pf06-07/SP/ma del 22.11.2007) La Commissione Disciplinare Nazionale, letti gli atti, sentito il Procuratore Federale ed il deferito Pasquale Santoro, osserva: Il 28 marzo 2007 l’Arbitro Cosimo Carulli, iscritto alla Sezione AIA di Lecce, inviava al proprio Presidente, una “comunicazione urgente” contenente denuncia nei confronti del Vice Presidente del Comitato Regionale Arbitri e Responsabile del Calcio a 5 Sig. Pasquale Santoro. Quest’ultimo nella qualità di osservatore tecnico, presente alla partita diretta dal Carulli, al termine della stessa ed in occasione del “colloquio di valutazione” lo avrebbe consigliato, “con affermazioni crescenti nei toni e nei contenuti, ad operare una lunga e meditata riflessione circa l’entità della posizione disciplinare di un calciatore del Polignano a Mare”; ammonito - si precisava in denuncia - prima per vibranti proteste verbali e poi espulso direttamente per minacce ed un tentativo di aggressione all’arbitro stesso. Il Carulli, concludeva il suo esposto, affermando che il Santoro dopo averlo nuovamente invitato a riflettere e a pensarci, lo consigliava di non infierire in sede di referto sul calciatore espulso, suggerendogli di trasformare “l’espulsione diretta in espulsione per doppia ammonizione per infrazioni di minore entità” e di tralasciare gli episodi di violenza nei suoi confronti potendo gli stessi appesantire il giudizio del Giudice Sportivo in modo da consentire, invece, un tranquillo finale di campionato alla Società. La denuncia, tempestivamente trasmessa dagli Organi Federali competenti e da questi al Capo dell’Ufficio Indagini, dava luogo ad immediati accertamenti che, trasmessi alla Procura Federale, determinavano il deferimento del Sig. Pasquale Santoro, innanzi a questa Commissione, in quanto ritenuto responsabile della violazione degli artt. 1 co. 1 CGS e 40 co. 1 e 2 lett. B) del Regolamento AIA. Alla riunione dell’8 febbraio 2008 il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l’affermazione di responsabilità del deferito ed ha chiesto l’applicazione della inibizione per mesi sei è comparso altresì il Santoro il quale ha chiesto il proscioglimento. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione ritiene, che non sia stata raggiunta la prova dell’illecito contestato al Santoro. Invero, l’attività svolta dall’Ufficio Indagini appare carente, in quanto circoscritta all’esame dei due soggetti interessati, le cui dichiarazioni contrapposte non forniscono alcun contributo all’accertamento della verità. Non è, infatti, condivisibile l’opinione espressa dal Procuratore Federale, secondo cui, nella fattispecie, non emergerebbero motivi per dubitare della veridicità dei fatti così come esposti dal Carulli, e tantomeno che possa tassativamente essere escluso un possibile interesse di quest’ultimo a rappresentare fatti non veritieri o di interpretazione soggettiva. Non va dimenticato, invero, che quanto riferito dal Carulli, si è verificato nel corso del colloquio valutativo durante il quale l’osservatore Sig. Pasquale Santoro ha espresso, nel complesso, un giudizio sulla direzione della gara da poco conclusasi, non proprio positivo; da qui la possibilità che il Carulli abbia interpretato le censure e i rilievi mossigli, come inviti a modificare o attenuare le motivazioni da adottare nel referto. Non può sottacersi, d’altronde, che nella vicenda che ci occupa il Carulli si pone come parte offesa e come tale portatore di un interesse. Tale veste, impone un rigoroso vaglio sulla attendibilità intrinseca della denuncia del Carulli; accertamento che può esser fatto solo, sotto il profilo logico essendo, ogni altra possibilità, preclusa della carenza investigativa, e, pertanto, raggiungibile solo escludendo in via assoluta l’interesse del denunciante a vedere vanificata la valutazione negativa espressa dall’Osservatore Tecnico. P.Q.M. Proscioglie dalla incolpazione il sig. Pasquale Santoro.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it