F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CDN del 13/02/08 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE SANTORO (arbitro benemerito e Vice Presidente CRA Puglia) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELL’ART. 40 COMMI 1 E 2 LETT. B) DEL REGOLAMENTO AIA (nota n.1309/606pf06-07/SP/ma del 22.11.2007)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 30/CDN del 13/02/08
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE
SANTORO (arbitro benemerito e Vice Presidente CRA Puglia) PER VIOLAZIONE
ART. 1 COMMA 1 CGS E DELL’ART. 40 COMMI 1 E 2 LETT. B) DEL REGOLAMENTO
AIA (nota n.1309/606pf06-07/SP/ma del 22.11.2007)
La Commissione Disciplinare Nazionale, letti gli atti, sentito il Procuratore Federale
ed il deferito Pasquale Santoro, osserva:
Il 28 marzo 2007 l’Arbitro Cosimo Carulli, iscritto alla Sezione AIA di Lecce, inviava
al proprio Presidente, una “comunicazione urgente” contenente denuncia nei confronti del
Vice Presidente del Comitato Regionale Arbitri e Responsabile del Calcio a 5 Sig.
Pasquale Santoro.
Quest’ultimo nella qualità di osservatore tecnico, presente alla partita diretta dal
Carulli, al termine della stessa ed in occasione del “colloquio di valutazione” lo avrebbe
consigliato, “con affermazioni crescenti nei toni e nei contenuti, ad operare una lunga
e meditata riflessione circa l’entità della posizione disciplinare di un calciatore del
Polignano a Mare”; ammonito - si precisava in denuncia - prima per vibranti proteste
verbali e poi espulso direttamente per minacce ed un tentativo di aggressione all’arbitro
stesso.
Il Carulli, concludeva il suo esposto, affermando che il Santoro dopo averlo
nuovamente invitato a riflettere e a pensarci, lo consigliava di non infierire in sede di
referto sul calciatore espulso, suggerendogli di trasformare “l’espulsione diretta in
espulsione per doppia ammonizione per infrazioni di minore entità” e di tralasciare gli
episodi di violenza nei suoi confronti potendo gli stessi appesantire il giudizio del Giudice
Sportivo in modo da consentire, invece, un tranquillo finale di campionato alla Società.
La denuncia, tempestivamente trasmessa dagli Organi Federali competenti e da
questi al Capo dell’Ufficio Indagini, dava luogo ad immediati accertamenti che, trasmessi
alla Procura Federale, determinavano il deferimento del Sig. Pasquale Santoro, innanzi a
questa Commissione, in quanto ritenuto responsabile della violazione degli artt. 1 co. 1
CGS e 40 co. 1 e 2 lett. B) del Regolamento AIA.
Alla riunione dell’8 febbraio 2008 il rappresentante della Procura Federale ha
concluso per l’affermazione di responsabilità del deferito ed ha chiesto l’applicazione della
inibizione per mesi sei è comparso altresì il Santoro il quale ha chiesto il proscioglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione ritiene, che non sia stata raggiunta la prova dell’illecito contestato
al Santoro. Invero, l’attività svolta dall’Ufficio Indagini appare carente, in quanto circoscritta
all’esame dei due soggetti interessati, le cui dichiarazioni contrapposte non forniscono
alcun contributo all’accertamento della verità. Non è, infatti, condivisibile l’opinione
espressa dal Procuratore Federale, secondo cui, nella fattispecie, non emergerebbero
motivi per dubitare della veridicità dei fatti così come esposti dal Carulli, e tantomeno che
possa tassativamente essere escluso un possibile interesse di quest’ultimo a
rappresentare fatti non veritieri o di interpretazione soggettiva.
Non va dimenticato, invero, che quanto riferito dal Carulli, si è verificato nel corso
del colloquio valutativo durante il quale l’osservatore Sig. Pasquale Santoro ha espresso,
nel complesso, un giudizio sulla direzione della gara da poco conclusasi, non proprio
positivo; da qui la possibilità che il Carulli abbia interpretato le censure e i rilievi mossigli,
come inviti a modificare o attenuare le motivazioni da adottare nel referto.
Non può sottacersi, d’altronde, che nella vicenda che ci occupa il Carulli si pone
come parte offesa e come tale portatore di un interesse.
Tale veste, impone un rigoroso vaglio sulla attendibilità intrinseca della denuncia del
Carulli; accertamento che può esser fatto solo, sotto il profilo logico essendo, ogni altra
possibilità, preclusa della carenza investigativa, e, pertanto, raggiungibile solo escludendo
in via assoluta l’interesse del denunciante a vedere vanificata la valutazione negativa
espressa dall’Osservatore Tecnico.
P.Q.M.
Proscioglie dalla incolpazione il sig. Pasquale Santoro.
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