F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 31/CDN del 14/02/08 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO AMBROSINI (calciatore tesserato AC Milan SpA) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ AC MILAN SpA PER VIOLAZIONE ART 2 COMMA 4 CGS (OGGI ART. 4 COMMA 2) (nota n.1412/171pf07-08/SP/MC del 28.11.2007)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 31/CDN del 14/02/08 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO AMBROSINI (calciatore tesserato AC Milan SpA) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ AC MILAN SpA PER VIOLAZIONE ART 2 COMMA 4 CGS (OGGI ART. 4 COMMA 2) (nota n.1412/171pf07-08/SP/MC del 28.11.2007) Esaminato il deferimento del Procuratore federale disposto in data 28.11.2007 nei confronti di: - Massimo Ambrosini, calciatore tesserato per la Società AC Milan, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere esposto - in occasione dei festeggiamenti seguiti alla conquista della Champion’s League 2006/2007 - uno striscione dal contenuto offensivo specificamente richiamato nell’atto di deferimento e raffigurante uno scudetto coperto dalla lettera “X”; - Società Milan per responsabilità oggettiva in relazione a quanto ascritto al proprio calciatore, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del C.G.S. vigente al momento dei fatti (oggi art. 4, comma 2). Ritenuto che all’inizio del dibattimento il difensore del signor Ambrosini e della società Milan, munito di procura speciale, con il consenso del rappresentante della Procura Federale, ha proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 C.G.S. Visto l’art. 23, comma 1, CGS secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue Dispone l’applicazione ai deferiti Massimo Ambrosini e la Società AC Milan SpA della sanzione dell’ammenda di Euro 8.000,00 (ottomila/00) ciascuno.
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