F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 31/CDN del 14/02/08 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO MAZZOLENI (arbitro FQ) PER VIOLAZIONE ART. 40 COMMA 3 LETT. D) DEL REGOLAMENTO AIA (OGGI ART. 40 COMMA 4 LETT. D)) (nota n.1442/556pf06-07/SP/MC del 30.11.2007)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 31/CDN del 14/02/08 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO MAZZOLENI (arbitro FQ) PER VIOLAZIONE ART. 40 COMMA 3 LETT. D) DEL REGOLAMENTO AIA (OGGI ART. 40 COMMA 4 LETT. D)) (nota n.1442/556pf06-07/SP/MC del 30.11.2007) Il procedimento Con provvedimento del 30 novembre 2007 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Mario Mazzoleni, per violazione art. 40, comma 3, lett. d) del Regolamento dell’AIA previgente (trasfuso nell’art. 40, comma 4. lett. d) del vigente Reg. AIA) per avere partecipato, ivi rilasciando dichiarazioni, alla trasmissione “QSVS”, andata in onda sulla rete televisiva “Tele Lombardia” in data 18 febbraio 2007, senza aver mai ricevuto preventiva autorizzazione da parte del Presidente dell’AIA. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione dell’addebito, l’incolpato non ha fatto pervenire memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell’incolpato e la condanna del Mazzoleni alla sanzione della sospensione di mesi 2. Nessuno è comparso per il deferito. I motivi della decisione La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e sentito il Vice Procuratore Federale, rileva che la condotta contestata al Mazzoleni è censurabile, in quanto in evidente contrasto con il contenuto dell’art. 40 , comma 3, lett. d) del Regolamento dell’AIA previgente (trasfuso nell’art. 40, comma 4. lett. d) del vigente Reg. AIA). Invero, per come emerge dalla relazione e dagli accertamenti compiuti dall’Ufficio Indagini e per come lo stesso Mazzoleni ha dichiarato nel corso della audizione del 18 maggio 2007 al Collaboratore dell’Ufficio Indagini, è acclarato che l’incolpato ha partecipato, rilasciando dichiarazioni, alla trasmissione QSVS andata in onda il 18 febbraio 2007, sulla rete televisiva “Tele Lombardia”. Relativamente alla mancata preventiva autorizzazione, nessuna rilevanza può essere attribuita all’assunto difensivo (di cui alla dichiarazione rilasciata dal Mazzoleni il 18 maggio 2007) secondo il quale, avendo inviato richiesta di autorizzazione, la mancata ricezione della diffida a partecipare equivarrebbe alla autorizzazione “ritenendo valido il concetto del silenzio assenso”. L’assunto è infondato. In primo luogo, perché nel caso di specie, non opera l’istituto del silenzio assenso, dal momento che la norma richiede il rilascio della preventiva autorizzazione; in secondo luogo, perché il Mazzoleni, nonostante le reiterate richieste, non ha fornito neanche la prova dell’invio della richiesta di autorizzazione. Sanzioni eque, tenuto conto della recidiva di cui all’art. 21, comma 1 C.G.S., avendo il Mazzoleni già subito sanzioni per analoga violazione compiuta nella medesima stagione sportiva, risultano quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere a Mario Mazzoleni la sanzione della sospensione di due mesi a decorrere dal 20 aprile 2008.
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