F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 31/CDN del 14/02/08 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO MAZZOLENI (arbitro FQ) PER VIOLAZIONE ART. 40 COMMA 3 LETT. D) DEL REGOLAMENTO AIA (OGGI ART. 40 COMMA 4 LETT. D)) (nota n.1443/355pf06-07/SP/MC del 30.11.2007)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 31/CDN del 14/02/08
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO MAZZOLENI
(arbitro FQ) PER VIOLAZIONE ART. 40 COMMA 3 LETT. D) DEL REGOLAMENTO AIA
(OGGI ART. 40 COMMA 4 LETT. D)) (nota n.1443/355pf06-07/SP/MC del 30.11.2007)
Il procedimento
Con provvedimento del 30 novembre 2007 il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione il Sig. Mario Mazzoleni, per violazione art. 40, comma 3, lett. d) del
Regolamento dell’AIA previgente (trasfuso nell’art. 40, comma 4. lett. d) del vigente Reg.
AIA) per avere partecipato, ivi rilasciando dichiarazioni, a due puntate della trasmissione
“Lunedì di rigore”, andate in onda sulla rete televisiva “Antenna 3” nelle date 13.11.2006 e
20.11.2006, senza aver mai ricevuto preventiva autorizzazione da parte del Presidente
dell’AIA.
Nei termini assegnati nell’atto di contestazione dell’addebito, l’incolpato non ha fatto
pervenire memoria difensiva .
Alla riunione odierna è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità dell’incolpato e la condanna del Mazzoleni alla sanzione
della sospensione di mesi 2.
Il deferito non è comparso, mentre è comparso il difensore, il quale ha fatto presente che
con decorrenza 8 novembre 2007 il Mazzoleni non è più tesserato AIA, avendo prodotto
lettera di dimissioni datata 8 novembre 2007, e ha chiesto sentenza di non luogo a
procedere e, in via subordinata, l’irrogazione del minimo edittale.
I motivi della decisione
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che la condotta
contestata al Mazzoleni è censurabile, in quanto in evidente contrasto con il contenuto
dell’art. 40 , comma 3, lett. d) del Regolamento dell’AIA previgente (trasfuso nell’art. 40,
comma 4. lett. d) del vigente Reg. AIA).
Invero, per come emerge dalla relazione e dagli accertamenti compiuti dall’Ufficio Indagini
e per come lo stesso Mazzoleni ha dichiarato nel corso della audizione del 18 maggio
2007 al Collaboratore dell’Ufficio Indagini, è acclarato che l’incolpato ha partecipato,
rilasciando dichiarazioni, alla trasmissione “Lunedì di rigore” andata in onda nelle date
13.11.2006 e 20.11.2006 sulla rete televisiva “Antenna 3”.
Relativamente alla mancata preventiva autorizzazione, nessuna rilevanza può essere
attribuita all’assunto difensivo (di cui alla dichiarazione rilasciata dal Mazzoleni il 18
maggio 2007) secondo il quale, avendo inviato richiesta di autorizzazione, la mancata
ricezione della diffida a partecipare equivarrebbe alla autorizzazione “ritenendo valido il
concetto del silenzio assenso”.
L’assunto è infondato. In primo luogo, perché nel caso di specie, non opera l’istituto del
silenzio assenso, dal momento che la norma richiede il rilascio della preventiva
autorizzazione; in secondo luogo, perché il Mazzoleni, nonostante le reiterate richieste,
non ha fornito neanche la prova dell’invio della richiesta di autorizzazione.
A nulla rileva ai fini della presente decisione la produzione della lettera di dimissioni, dal
momento che il Mazzoleni, all’epoca dei fatti, era ancora tesserato AIA. Senza considerare
che non vi è prova alcuna della spedizione e ricezione da parte del destinatario della
lettera di dimissioni prodotta dalla difesa del deferito.
Sanzioni eque, tenuto conto della recidiva di cui all’art. 21, comma 1 CGS, avendo il
Mazzoleni già subito sanzioni per analoga violazione compiuta nella medesima stagione
sportiva, risultano quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere a Mario Mazzoleni la sanzione della
sospensione sino al 20 aprile 2008.
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