F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 31/CDN del 14/02/08 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI VITO BLASI (Presidente Taranto Sport Srl) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E 28 STATUTO LPSC IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO NEL CU n. 2/C DEL 31.7.2006 DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C E DELLA SOCIETA’ TARANTO SPORT Srl PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI ART. 4 COMMA 1) (nota n.1468/110pf07-08/SP/en del 3.12.2007)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 31/CDN del 14/02/08 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI VITO BLASI (Presidente Taranto Sport Srl) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E 28 STATUTO LPSC IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO NEL CU n. 2/C DEL 31.7.2006 DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C E DELLA SOCIETA’ TARANTO SPORT Srl PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI ART. 4 COMMA 1) (nota n.1468/110pf07-08/SP/en del 3.12.2007) La CD Nazionale, letto il deferimento, visti gli atti, sentito il rappresentante della Procura Federale, dott. Roberto Proietti, che ha concluso per l’accoglimento del deferimento proposto e l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi due a carico del sig. Luigi Vito Blasi, quale Presidente della Taranto Sport Srl, e dell’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) a carico della Taranto Sport Srl (d’ora in avanti anche detta “Taranto”) OSSERVA La Procura Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione il sig. Blasi, nella sua qualità di Presidente del Taranto, per la violazione di cui agli artt. 1, comma 1 del CGS e 28 Statuto L.P.S.C. in relazione a quanto previsto nel C.U. n. 2/C del 31 luglio 2006 della Lega Professionisti Serie C ed il Taranto per la violazione dell’art.2, comma 4 del CGS vigente all’epoca dei fatti, trasfuso nell’art.4, comma 1 del C.G.S., considerato che la “CVE (Commissione Vertenze Economiche, n.d.r.) ha accertato la responsabilità della società Taranto Sport S.r.l. in quanto la percentuale del 15% corrisposta”, con riferimento alla partecipazione agli incassi relativi alla gara Taranto / Sambenedettese del 22.1.2007 in favore di quest’ultima, “è stata conteggiata non già sul rateo pari ad € 5.799,31 bensì sull’importo di € 869,90 ed inoltre la società Taranto Sport S.r.l. non ha rispettato gli obblighi relativi alla predisposizione del borderò che risulta privo del visto della SIAE e della società ospitante.”. Il deferimento è fondato e va accolto. E, difatti, gli addebiti in contestazione risultano assolutamente provati dalla documentazione agli atti. In merito alla sanzione richiesta, risulta però particolarmente affittiva la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 a carico della società deferita, risultando congrua, rispetto all’addebito, quella, minore, di € 1.000,00, mentre risulta congrua la sanzione richiesta a carico del sig. Blasi dell’inibizione di mesi due. P.Q.M. Accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, infligge al sig. Luigi Vito Blasi, Presidente della Taranto Sport S.r.l., la sanzione dell’inibizione di mesi due ed alla Taranto Sport S.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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