F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 38/CDN del 13/03/08 (132) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO SALVATORI (dirigente tesserato Bologna FC 1909 SpA) PER VIOLAZIONE ARTT. 3 COMMA 1 E 4 COMMI 1 E 3 CGS (OGGI ART. 5 COMMI 1, 5 E 6 LETT. D)) E DELLA SOCIETA’ BOLOGNA FC 1909 SpA PER VIOLAZIONE ARTT. 2 COMMA 4 E 3 COMMA 2 CGS (OGGI ART. 4 E 5) (nota n. 1802/824pf06-07/SP/ma del 20.12.2007)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 38/CDN del 13/03/08
(132) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO SALVATORI (dirigente tesserato Bologna FC 1909 SpA) PER VIOLAZIONE ARTT. 3 COMMA 1 E 4 COMMI 1 E 3 CGS (OGGI ART. 5 COMMI 1, 5 E 6 LETT. D)) E DELLA SOCIETA’ BOLOGNA FC 1909 SpA PER VIOLAZIONE ARTT. 2 COMMA 4 E 3 COMMA 2 CGS (OGGI ART. 4 E 5) (nota n. 1802/824pf06-07/SP/ma del 20.12.2007)
Con atto del 20.12.2007, la Procura Federale ha deferito il Sig. Fabrizio Salvatori, dirigente del Bologna Football Club 1909 S.p.a., per aver rilasciato dichiarazioni, integranti la violazione di cui agli artt. 3, co. 1, e 4, co. 1 e 3, CGS, trasfusi nell’art. 5, co. 1, 5 e 6, lett. d), CGS, pubblicate sui quotidiani “Tuttosport” ed “Il Corriere dello Sport” del 13.5.2007. Alla riunione del 13.3.2008, la Procura Federale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità del deferito, richiedendo applicarsi allo stesso ed alla Società la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 ciascuno. Il Sig Salvatori, a mezzo del suo difensore, si è riportato alla memoria difensiva ed ha concluso per il proscioglimento da ogni addebito. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. Dall’esame degli atti risulta che le esternazioni del deferito, comunque circoscritte e seppur con toni pacati, hanno comunque insinuato l’esistenza di una sorta di disegno, ai danni del Bologna, per evitare che lo stesso partecipasse ai play off. Pertanto, attesa la idoneità lesiva delle dichiarazioni di cui all’atto di deferimento, in relazione sia alla qualifica dirigenziale dallo stesso rivestita sia all’attribuzione di un fatto ben determinato del quale non è stata provata la verità; attesa, altresì, l’inesistenza di qualsiasi rettifica da parte del deferito e di dissociazione, da parte della Società, dalla
dichiarazioni lesive, P.Q.M. accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Sig. Fabrizio Salvatori ed alla Società Bologna FC 1909 SpA, ai sensi dell’art. 5, co. 7, CGS, la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) ciascuno, ai sensi della vigente normativa.
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