F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 38/CDN del 13/03/08 (180) – RECLAMO DELLA SOCIETA GSD ENNA CALCIO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA AKRAGAS-ENNA DEL 20.1.2008 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Sicilia – C.U. n. 40 del 20.2.2008 – Campionato Allievi Regionali).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 38/CDN del 13/03/08
(180) - RECLAMO DELLA SOCIETA GSD ENNA CALCIO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA AKRAGAS-ENNA DEL 20.1.2008
(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Sicilia - C.U. n. 40 del 20.2.2008 – Campionato Allievi Regionali).
La società Enna Calcio, con atto del 24 gennaio 2008, aveva promosso reclamo alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regione Sicilia avverso la regolarità della gara Akragas – Enna del 20 gennaio 2008, campionato Allievi regionali. La reclamante aveva eccepito la posizione irregolare del calciatore Agozzino Riccardo, che, avendo in precedenza partecipato a più della metà delle gare della prima squadra militante nel campionato Eccellenza, non aveva titolo di partecipazione alla gara in oggetto, giusto l’art. 34 comma 1 NOIF. Il primo giudice, con decisione 20 febbraio 2008 C.U. n. 40, rilevato che il calciatore aveva partecipato a nove delle diciotto gare disputate dalla propria squadra nel campionato di Eccellenza e che tale numero non era superiore alla metà del totale, respingeva il reclamo, stante la posizione regolare del calciatore, che veniva affermata. La società Enna Calcio impugna tale decisione, riproponendo lo stesso motivo di cui al reclamo. Il ricorso è infondato. Dalle distinte dei calciatori della società Akragas afferenti diciannove gare del campionato Eccellenza, acquisite agli atti, risulta infatti che il calciatore Agozzino Riccardo, ancorché presente in diciassette gare, ha preso parte a nove di esse, rimanendo inutilizzato nelle restanti gare, con conseguente rispetto dell’art. 34 comma 1 NOIF. P.Q.M. rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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