F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 3/CDN del 30 luglio 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI CALCIATORI: DAVID DI MICHELE, MASSIMO MARGIOTTA, THOMAS MANFREDINI DELLA VIOLAZIONE ART. 5 C.G.S. ANTERIORMENTE ALLA NOVELLA DEL 2005 (C.U. 122/A DEL 25.11.2005), VINCENZO SOMMESE SIA DELLA VIOLAZIONE ART. 5 C.G.S. ANTERIORMENTE ALLA NOVELLA DEL 2005 (C.U. 122/A DEL 25.11.2005) SIA DELLA VIOLAZIONE ART. 5 C.G.S. E DELLE SOCIETA’ UDINESE CALCIO S.P.A., VICENZA CALCIO S.P.A. E ASSOCIAZIONE CALCIO MANTOVA S.R.L. DELLA VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 C.G.S. (nota n. 2386/651/pf/SP/mc del 26.6.2007).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 3/CDN del 30 luglio 2007
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI CALCIATORI:
DAVID DI MICHELE, MASSIMO MARGIOTTA, THOMAS MANFREDINI DELLA
VIOLAZIONE ART. 5 C.G.S. ANTERIORMENTE ALLA NOVELLA DEL 2005 (C.U.
122/A DEL 25.11.2005), VINCENZO SOMMESE SIA DELLA VIOLAZIONE ART. 5
C.G.S. ANTERIORMENTE ALLA NOVELLA DEL 2005 (C.U. 122/A DEL 25.11.2005)
SIA DELLA VIOLAZIONE ART. 5 C.G.S. E DELLE SOCIETA’ UDINESE CALCIO
S.P.A., VICENZA CALCIO S.P.A. E ASSOCIAZIONE CALCIO MANTOVA S.R.L.
DELLA VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 C.G.S. (nota n. 2386/651/pf/SP/mc del
26.6.2007).
Con provvedimento del 16 luglio 2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione:
1) David DI MICHELE;
2) Massimo MARGIOTTA;
3) Vincenzo SOMMESE;
4) Thomas MANFREDINI;
5) UDINESE Calcio s.p.A;
6) VICENZA Calcio s.p.A.;
7) Associazione Calcio MANTOVA s.r.l.
per rispondere:
- David DI MICHELE e Massimo MARGIOTTA della violazione di cui alla fattispecie
disciplinare prevista dall’art. 5 del Codice di Giustizia Sportiva anteriormente alla
novella del 2005 (CU 122A del 25 novembre 2005), per aver effettuato
scommesse, direttamente o per interposta persona, aventi ad oggetto i risultati
relativi ad incontri di calcio organizzati nell’ambito della FIGC, come specificamente
descritto nella parte motiva, con riferimento alle singole rispettive posizioni trattate;
- Thomas MANFREDINI della violazione di cui alla fattispecie disciplinare prevista
dall’art. 5 del Codice di Giustizia Sportiva anteriormente alla novella del 2005 (CU
122A del 25 novembre 2005), per aver effettuato scommesse, per interposta
persona, aventi ad oggetto i risultati relativi ad incontri di calcio organizzati
nell’ambito della FIGC, come specificamente descritto nella parte motiva, con
riferimento alla singola posizione trattata;
- Vincenzo SOMMESE sia della violazione disciplinare prevista dall’art. 5 del Codice
di Giustizia Sportiva anteriormente alla novella del 2005 (CU 122/A del 23.11.2005),
con riferimento alla gara Juventus-Milan del 30-10-05, sia della violazione
disciplinare prevista dall’art. 5 del CGS, per aver effettuato scommesse,
direttamente o per interposta persona, aventi ad oggetto i risultati relativi ad incontri
di calcio organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC, come
specificamente descritto nella parte motiva, con riferimento alla singola posizione
trattata;
- le società UDINESE Calcio s.p.A della violazione dell’ art. 2 comma 4 del CGS per
responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato DI MICHELE;
- il VICENZA Calcio s.p.A. della violazione dell’ art. 2 comma 4 del CGS per
responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato MARGIOTTA;
l’Associazione Calcio MANTOVA s.r.l. della violazione dell’ art. 2 comma 4 del CGS per
responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato SOMMESE.
Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, gli incolpati hanno fatto pervenire memorie
difensive.
All’inizio del dibattimento i signori DAVID DI MICHELE, MASSIMO MARGIOTTA,
THOMAS MANFREDINI e VINCENZO SOMMESE hanno proposto istanza di applicazione
di sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS, sulla quale ha espresso il proprio consenso il
Procuratore federale.
A seguito di tali istanze, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza n. 1:
“La Commissione disciplinare nazionale
premesso
- che, con atto del 26 giugno 2007, il Procuratore federale ha deferito a questa
Commissione:
1) David DI MICHELE;
2) Massimo MARGIOTTA;
8) Vincenzo SOMMESE;
9) Thomas MANFREDINI;
10) UDINESE Calcio s.p.A;
11) VICENZA Calcio s.p.A.;
12) Associazione Calcio MANTOVA s.r.l.
per rispondere:
- David DI MICHELE e Massimo MARGIOTTA della violazione di cui alla fattispecie
disciplinare prevista dall’art. 5 del Codice di Giustizia Sportiva anteriormente alla
novella del 2005 (CU 122A del 25 novembre 2005), per aver effettuato
scommesse, direttamente o per interposta persona, aventi ad oggetto i risultati
relativi ad incontri di calcio organizzati nell’ambito della FIGC, come specificamente
descritto nella parte motiva, con riferimento alle singole rispettive posizioni trattate;
- Thomas MANFREDINI della violazione di cui alla fattispecie disciplinare prevista
dall’art. 5 del Codice di Giustizia Sportiva anteriormente alla novella del 2005 (CU
122A del 25 novembre 2005), per aver effettuato scommesse, per interposta
persona, aventi ad oggetto i risultati relativi ad incontri di calcio organizzati
nell’ambito della FIGC, come specificamente descritto nella parte motiva, con
riferimento alla singola posizione trattata;
- Vincenzo SOMMESE sia della violazione disciplinare prevista dall’art. 5 del Codice
di Giustizia Sportiva anteriormente alla novella del 2005 (CU 122/A del 23.11.2005),
con riferimento alla gara Juventus-Milan del 30-10-05, sia della violazione
disciplinare prevista dall’art. 5 del CGS, per aver effettuato scommesse,
direttamente o per interposta persona, aventi ad oggetto i risultati relativi ad incontri
di calcio organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC, come
specificamente descritto nella parte motiva, con riferimento alla singola posizione
trattata;
- le società UDINESE Calcio s.p.A della violazione dell’ art. 2 comma 4 del CGS per
responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato DI MICHELE;
- il VICENZA Calcio s.p.A. della violazione dell’ art. 2 comma 4 del CGS per
responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato MARGIOTTA;
- l’Associazione Calcio MANTOVA s.r.l. della violazione dell’ art. 2 comma 4 del CGS
per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato
SOMMESE;
- che all’inizio del dibattimento, i signori DAVID DI MICHELE, MASSIMO MARGIOTTA,
THOMAS MANFREDINI e VINCENZO SOMMESE hanno proposto istanza di applicazione
di sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS;
- che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visti
- l’art. 23, comma 1, del CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 possono
accordarsi con la Procura federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado,
per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le
specie e la misura;
- l’art. 23, comma 2, del CGS, secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la
qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne
dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei
confronti del richiedente;
rilevato
che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta
e le sanzioni indicate risultano congrue, anche tenendo conto di quanto disposto dall’art.
24 del CGS in materia di collaborazione degli incolpati e dall’art. 16 del CGS in tema di
poteri disciplinari degli Organi della giustizia sportiva;
che, in particolare, le sanzioni sono state così determinate:
- David DI MICHELE: sanzione base 12 mesi di squalifica, diminuita, in applicazione
dell’art. 24 del CGS, a 6 mesi, aumentata di € 40.000,00 di ammenda per la
pluralità di condotte contestate, diminuita, ai sensi dell’art. 23 del CGS, a 3 mesi di
squalifica, con € 20.000,00 di ammenda, nonché con la disponibilità a partecipare,
in applicazione dell’art. 16 del CGS, a sei incontri formativi e didattici da
organizzarsi a cura della FIGC;
- Massimo MARGIOTTA: sanzione base 12 mesi di squalifica, diminuita, in
applicazione dell’art. 24 del CGS, a 6 mesi, aumentata di € 20.000,00 di ammenda
per la pluralità di condotte contestate, diminuita, ai sensi dell’art. 23 del CGS, a 4
mesi di squalifica, con € 10.000,00 di ammenda, nonché con la disponibilità a
partecipare, in applicazione dell’art. 16 del CGS, a tre incontri formativi e didattici da
organizzarsi a cura della FIGC;
- Thomas MANFREDINI: sanzione base 9 mesi di squalifica, diminuita, in
applicazione dell’art. 24 del CGS, a 4 mesi e 15 giorni, aumentata di 15 giorni per la
pluralità di condotte contestate, diminuita, ai sensi dell’art. 23 del CGS, a 3 mesi di
squalifica;
- Vincenzo SOMMESE: sanzione base 18 mesi di squalifica, diminuita, in
applicazione dell’art. 24 del CGS, a 9 mesi, aumentata di € 20.000,00 di ammenda
per la pluralità di condotte contestate, diminuita, ai sensi dell’art. 23 del CGS, a 5
mesi e 20 giorni di squalifica, con € 10.000,00 di ammenda, da versarsi in due rate;
dispone
l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- David DI MICHELE: 3 mesi di squalifica e ammenda di € 20.000,00, con la
disponibilità a partecipare a sei incontri formativi e didattici da organizzarsi a cura
della FIGC;
- Massimo MARGIOTTA: 4 mesi di squalifica e ammenda di € 10.000,00, con la
disponibilità a partecipare a tre incontri formativi e didattici da organizzarsi a cura
della FIGC;
- Thomas MANFREDINI: 3 mesi di squalifica;
- Vincenzo SOMMESE: 5 mesi e 20 giorni di squalifica e ammenda di € 10.000,00,
da versarsi in due rate, di cui la prima a tre mesi e la seconda a sei mesi dalla data
della presente ordinanza;
dispone altresì
di procedersi oltre nei confronti delle Soc. UDINESE Calcio s.p.a., VICENZA Calcio
s.p.a. e Associazione Calcio MANTOVA s.r.l.”.
Dopo la lettura dell’ordinanza n. 1, anche le Soc. VICENZA Calcio s.p.a. e l’Associazione
Calcio MANTOVA s.r.l. hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art.
23 CGS, sulle quali ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale.
A seguito di tali istanze, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza n. 2:
“La Commissione disciplinare nazionale
premesso
- che, con atto del 26 giugno 2007, il Procuratore federale ha deferito a questa
Commissione:
1) David DI MICHELE;
2) Massimo MARGIOTTA;
13) Vincenzo SOMMESE;
14) Thomas MANFREDINI;
15) UDINESE Calcio s.p.A;
16) VICENZA Calcio s.p.A.;
17) Associazione Calcio MANTOVA s.r.l.
per rispondere:
- David DI MICHELE e Massimo MARGIOTTA della violazione di cui alla fattispecie
disciplinare prevista dall’art. 5 del Codice di Giustizia Sportiva anteriormente alla
novella del 2005 (CU 122A del 25 novembre 2005), per aver effettuato
scommesse, direttamente o per interposta persona, aventi ad oggetto i risultati
relativi ad incontri di calcio organizzati nell’ambito della FIGC, come specificamente
descritto nella parte motiva, con riferimento alle singole rispettive posizioni trattate;
- Thomas MANFREDINI della violazione di cui alla fattispecie disciplinare prevista
dall’art. 5 del Codice di Giustizia Sportiva anteriormente alla novella del 2005 (CU
122A del 25 novembre 2005), per aver effettuato scommesse, per interposta
persona, aventi ad oggetto i risultati relativi ad incontri di calcio organizzati
nell’ambito della FIGC, come specificamente descritto nella parte motiva, con
riferimento alla singola posizione trattata;
- Vincenzo SOMMESE sia della violazione disciplinare prevista dall’art. 5 del Codice
di Giustizia Sportiva anteriormente alla novella del 2005 (CU 122/A del 23.11.2005),
con riferimento alla gara Juventus-Milan del 30-10-05, sia della violazione
disciplinare prevista dall’art. 5 del CGS, per aver effettuato scommesse,
direttamente o per interposta persona, aventi ad oggetto i risultati relativi ad incontri
di calcio organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC, come
specificamente descritto nella parte motiva, con riferimento alla singola posizione
trattata;
- le società UDINESE Calcio s.p.A della violazione dell’ art. 2 comma 4 del CGS per
responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato DI MICHELE;
- il VICENZA Calcio s.p.A. della violazione dell’ art. 2 comma 4 del CGS per
responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato MARGIOTTA;
- l’Associazione Calcio MANTOVA s.r.l. della violazione dell’ art. 2 comma 4 del CGS
per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato
SOMMESE;
- che, successivamente alla lettura della prima ordinanza, le Soc. VICENZA Calcio s.p.a. e
l’Associazione Calcio MANTOVA s.r.l. hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni
ai sensi dell’art. 23 CGS;
- che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visti
- l’art. 23, comma 1, del CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 possono
accordarsi con la Procura federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado,
per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le
specie e la misura;
- l’art. 23, comma 2, del CGS, secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la
qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne
dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei
confronti del richiedente;
rilevato
che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta
e le sanzioni indicate risultano congrue, anche tenendo conto di quanto disposto dall’art.
24 del CGS in materia di collaborazione degli incolpati;
che, in particolare, le sanzioni sono state così determinate:
- VICENZA Calcio s.p.a.: sanzione base € 20.000,00 diminuita, in applicazione
dell’art. 24 del CGS, a € 10.000,00, aumentata di € 2.000,00 in considerazione della
pluralità di condotte contestate, diminuita, ai sensi dell’art. 23 del CGS, a €
7.000,00;
- Associazione Calcio MANTOVA: sanzione base € 20.000,00 diminuita, in
applicazione dell’art. 24 del CGS, a € 10.000,00, aumentata di € 2.000,00 in
considerazione della pluralità di condotte contestate, diminuita, ai sensi dell’art. 23
del CGS, a € 7.000,00;
dispone
l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- VICENZA Calcio s.p.a.: ammenda di € 7.000,00;
- Associazione Calcio MANTOVA: ammenda di € 7.000,00;
dispone altresì
di procedersi oltre nei confronti delle Soc. UDINESE Calcio s.p.a.”
Dopo la lettura dell’ordinanza n. 2, è intervenuta la Procura Federale, la quale ha chiesto
la dichiarazione di responsabilità della Società deferita e l’irrogazione della sanzione
dell’ammenda di € 15.000,00, determinata diminuendo la sanzione base di € 20.000,00 in
ai sensi dell’art. 24, comma 2, del CGS.
La Soc. Udinese ha rilevato, innanzitutto, che dagli atti risulterebbe che il comportamento
del DI MICHELE sarebbe stato attuato avendo avuto la massima cura per evitare che la
Società potesse avere conoscenza o anche solo “dubitante percezione” del
comportamento dello stesso calciatore, con la conseguenza che verrebbe esclusa “anche
solo una colpa” in capo alla Società per non aver impedito o vigilato adeguatamente; in
secondo luogo, che non sarebbe prevista nessuna ipotesi di responsabilità oggettiva delle
società in via espressa e tipizzata per le ipotesi di illecito disciplinare consistente nella
violazione del divieto di scommesse; in terzo luogo, che la Società risponderebbe
dell’operato dei propri tesserati e non anche dei loro comportamenti che risultino “privi
dell’indispensabile adeguato riferimento e collegamento con le incombenze attribuite al
tesserato-calciatore”, quali quelle rientranti nella sfera personale. Conseguentemente, ha
chiesto il proscioglimento dall’addebito contestato e, in subordine, l’applicazione di una
sanzione minima.
La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue.
Nel caso di specie il Di MICHELE ha riconosciuto la propria responsabilità per la
violazione dell’art. 5 del CGS.
Alla responsabilità del calciatore segue quella diretta della Società di appartenenza, al
momento della realizzazione delle condotte illecite.
Sul punto è sufficiente ricordare che, secondo l’orientamento costante degli Organi della
giustizia sportiva (di recente, tra le altre, CAF 23.9.2004, in CU n. 10/C), l’art. 4 (già art. 2)
del CGS pone un principio di carattere generale, laddove stabilisce che le società sono
oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell’operato dei propri tesserati. Sotto
questo profilo, l’istituto della responsabilità oggettiva, infatti, si configura come uno
strumento essenziale e ineludibile per la regolarità delle competizioni e dei campionati.
In particolare la disposizione di cui all’art. 4 del CGS non consente di distinguere tra atti
riferibili o meno al rapporto organico che si instaura tra società e tesserati, sulla base della
mera qualificazione dell’attività illecita contestata.
Si aggiunga che non può sostenersi che l’attività posta in essere dal DI MICHELE nel caso
di specie non rientri nelle ipotesi tipizzate dall’ordinamento sportivo e che la mancata
osservanza di norme federali espressive di divieto di scommettere esuli dal rapporto
organico con la società di appartenenza, in presenza di comportamenti antidisciplinari
posti in essere dai propri tesserati, comunque funzionali all’attività sportiva.
PQM
la Commissione delibera di infliggere l’ammenda di € 15.000,00 alla Soc. UDINESE Calcio
s.p.a.
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