F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 40/CDN del 19/03/08 (181) – RECLAMO DELLA SOCIETA AC MATHEOLA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA MATHEOLA-SPORTING GENZANO DEL 29.12.2007 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Basilicata – C.U. n. 76 del 20.2.2008 – Campionato Regionale Allievi).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 40/CDN del 19/03/08
(181) - RECLAMO DELLA SOCIETA AC MATHEOLA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA MATHEOLA-SPORTING GENZANO DEL 29.12.2007
(delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Basilicata - C.U. n. 76 del 20.2.2008 – Campionato Regionale Allievi).
Con reclamo del 25.2.2008, la AC Matheola Matera ha impugnato la decisione con la quale la Commissione Disciplinare Territoriale Basilicata ha inflitto alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 perché, nella gara AC Matheola – Sporting Genzano del 29.12.2007, il calciatore Luciano Contini si sarebbe trovato in posizione irregolare in quanto squalificato con CU 41 del 9.5.2007. La reclamante ha invocato la propria buona fede in merito ai fatti contestati deducendo di essere stata indotta in errore dalla circostanza che il calciatore squalificato avrebbe militato in altra compagine, nella specie l’Invicta Matera, diversa da quella di provenienza del Contini, che invece era la FC Matera. Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato. Risulta difatti che il giovane Luciano Contini, prima di essere tesserato per la FC Matera, lo era proprio per l’Invicta Matera. Pertanto, sebbene risulti frutto di un errore l’indicazione da parte del GS della Invicta Matera quale Società di appartenenza dello stesso alla data del 9.5.2007, è pur vero che non risulta credibile che la reclamante, la quale per sua esplicita ammissione ha rappresentato al Contini la situazione, non abbia ottenuto chiarimenti in ordine ai precedenti tesseramenti dello stesso. La decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Basilicata è immune da vizi. P.Q.M. Rigetta l’appello proposto dalla AC Matheola Matera, confermando integralmente la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale. Dispone l’incameramento della tassa versata.
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