F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 40/CDN del 19/03/08 (183) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE RACALBUTO E GIANLUCA PAPARESTA PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS (nota n. 1828/552-553pf06-07/SP/en del 28.12.2007)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 40/CDN del 19/03/08
(183) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE RACALBUTO E GIANLUCA PAPARESTA PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS (nota n. 1828/552-553pf06-07/SP/en del 28.12.2007)
1) Il deferimento
Con provvedimento del 28.12.2007, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Salvatore Racalbuto e Gianluca Paparesta, all’epoca dei fatti arbitri effettivi a disposizione della CAN A e B, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, per essere venuti meno ai principi di lealtà, correttezza e probità. Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, gli incolpati hanno fatto pervenire memorie difensive. In quella presentata dal Racalbuto, in via preliminare, si eccepisce l’incompetenza della Commissione disciplinare e, nel merito, si contesta che il comportamento tenuto abbia integrato la violazione dell’art. 1. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l’applicazione della sanzione minima. In quella presentata dal Paparesta si rilevano l’inammissibilità e l’infondatezza del deferimento, in quanto, da una parte, i fatti in questione sarebbero già stati ritenuti irrilevanti sotto il profilo disciplinare con decisione della Corte federale del 4.10.06 e, dall’altra, nessun nuovo elemento sarebbe emerso successivamente, né vi sarebbe stato alcun comportamento omissivo; si precisa, poi, che in ogni caso, l’incolpato avrebbe scontato, del tutto ingiustificatamente, prima una sanzione di tre mesi e poi unasospensione di undici mesi. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati. Alla riunione odierna, sono comparsi il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per Salvatore Racalbuto: inibizione per mesi 10;
- per Gianluca Paparesta: inibizione per mesi 18.
Sono comparsi altresì il Paparesta e i difensori dei deferiti, i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi di difesa, si sono riportati alle conclusioni formulate nelle memorie.
2) I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentiti gli interessati, affermata la propria competenza ai sensi dell’art. 30, comma 1, CGS, rileva che il deferimento è fondato, per i motivi indicati di seguito ai sensi dell’art. 34, comma 2, CGS. Secondo quanto risulta dalla relazione dell’incaricato dell’Ufficio indagini e dalla documentazione allegata:
a) nel corso di una telefonata avvenuta in data 8.5.2005, il Racalbuto ha ironizzato volgarmente su un Presidente di una Società calcistica, facendo affermazioni offensive;
b) il Paparesta ha colpevolmente sottaciuto all’Ufficio indagini l’esistenza di rapporti di affinità con soggetti interessati ad una società commerciale in favore della quale aveva chiesto un intervento di favore a un dirigente della Soc. Milan, incorrendo in un comportamento quanto meno omissivo e, come tale, di ostacolo allo svolgimento dell’attività inquirente; va evidenziato, peraltro, che tali fatti sono emersi successivamente alla conclusione del precedente procedimento disciplinare conseguente al deferimento della Procura arbitrale del 2006 e, pertanto, assumono rilievo autonomo. Le condotte dei deferiti sono in contrasto con quanto sancito dall’art. 1, comma 1, CGS, secondo il quale le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, nonché dall’art. 37, comma 2, lett. b), del Regolamento AIA, in vigore all’epoca dei fatti (oggi art. 40, comma 3, lett. c), secondo il quale gli arbitri devono improntare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine, della comune morale a difesa della credibilità e della immagine dell’AIA. Sanzioni eque, tenuto conto anche della necessità di graduare le sanzioni in relazione alla gravità dei comportamenti e degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, nonché della condotta del Paparesta il quale, seppur in un secondo momento, ha riconosciuto di aver sottaciuto l’esistenza dei rapporti di affinità in questione, appaiono quelle di cui al dispositivo. Per quanto attiene al Paparesta, occorre precisare che, ai fini della esecuzione della sanzione, il periodo di sospensione cautelare già scontato non può essere computato nella sanzione irrogata, in quanto ha ad oggetto ipotesi di addebito diverse da quelle di cui al presente deferimento e, dunque, non omogenee.
3) Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione della sospensione dall’attività sino al 15 aprile 2008 a Salvatore Racalbuto e sino al 15 maggio 2008 a Gianluca Paparesta.
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