F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 47/CDN del 18/04/08 (185) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD NUOVA SANSEVERINESE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA SANSEVERINESE-PASTENA DEL 25.11.2007 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania – C.U. n. 64 del 21.2.2008 – Campionato Allievi Regionali).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 47/CDN del 18/04/08 (185) - RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD NUOVA SANSEVERINESE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA SANSEVERINESE-PASTENA DEL 25.11.2007 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania - C.U. n. 64 del 21.2.2008 – Campionato Allievi Regionali). La società Nuova Sanseverinese impugna la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regione Campania, pubblicata sul C.U n. 64 del 21 febbraio 2008, di rigetto del ricorso proposto dalla stessa società avverso la regolarità della gara del 25 novembre 2007 Nuova Sanseverinese – N.A.G.C. L. Pastena, a cui aveva partecipato in quest’ultima squadra il calciatore Lardo Cosimo, tesserato per la società Benevento Calcio spa appartenente alla Lega Professionisti Serie C. Deduce la reclamante che tale calciatore era stato svincolato dalla Benevento Calcio per rinuncia ai sensi dell’art. 107 NOIF e che lo svincolo decorreva dal 17 dicembre 2007, giusta pubblicazione sul Comunicato Ufficiale Lega Professionisti Serie C n. 103 del 18 gennaio 2008. Il reclamo è fondato. Risulta dagli atti trasmessi dalla Commissione Disciplinare Territoriale Campania che lo svincolo del calciatore decorreva in effetti dal 17 dicembre 2007 e che la decisione testè impugnata era stata determinata dall’erronea valutazione del tesseramento del calciatore. La società N.A.G.C. L. Pastena, difatti, aveva tesserato il calciatore il 9 novembre 2007, vigente il vincolo della società Benevento Calcio spa, per cui il calciatore non aveva titolo di partecipare alla gara in oggetto. P.Q.M. accoglie il reclamo e, per l’effetto, infligge alla Società NAGC L. Pastena la punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara Nuova Sanseverinese-NAGC L. Pastena del 25 novembre 2007 Campionato Allievi Regionali; Dispone la restituzione alla reclamante della tassa versata.
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