F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 47/CDN del 18/04/08 (229) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ SS PAPPIANA CALCIO AD AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA PAPPIANA-CEVOLESE DEL 9.2.2008 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Toscana – C.U. n. 37 del 6.3.2008 – Campionato 3^ Categoria). (230) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ GS SAN PIERO FRATRES AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA CEVOLESE-SAN PIERO FRATRES DEL 2.2.2008 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Toscana – C.U. n. 37 del 6.3.2008 – Campionato 3^ Categoria). (236) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ GS BUTESE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA CEVOLESE-BUTESE DEL 16.2.2008 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Toscana – C.U. n. 38 del 13.3.2008 – Campionato 3^ Categoria).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 47/CDN del 18/04/08 (229) - RECLAMO DELLA SOCIETA’ SS PAPPIANA CALCIO AD AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA PAPPIANA-CEVOLESE DEL 9.2.2008 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Toscana - C.U. n. 37 del 6.3.2008 – Campionato 3^ Categoria). (230) - RECLAMO DELLA SOCIETA’ GS SAN PIERO FRATRES AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA CEVOLESE-SAN PIERO FRATRES DEL 2.2.2008 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Toscana - C.U. n. 37 del 6.3.2008 – Campionato 3^ Categoria). (236) - RECLAMO DELLA SOCIETA’ GS BUTESE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA CEVOLESE-BUTESE DEL 16.2.2008 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Toscana - C.U. n. 38 del 13.3.2008 – Campionato 3^ Categoria). Con distinti ricorsi, la GS San Piero Fratres, la SS Pappiana Calcio e la GS Butese hanno impugnato i provvedimenti con i quali la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana LND ha rigettato i ricorsi con i quali le istanti hanno denunciato la posizione irregolare del calciatore Piccinetti Andrea, per non avere mai lo stesso scontato la squalifica per una giornata inflittagli con CU n. 29 del 24.1.2008. Alla riunione del 18.4.2008, alla quale erano presenti le Società reclamanti, attesa la connessione oggettiva e la prevalente identità delle questioni di diritto da trattare, i procedimenti sono stati riuniti. Le ricorrenti, a sostegno delle proprie tesi, sostanzialmente identiche, hanno dedotto che l’inserimento del nominativo di detto calciatore nelle distinte era indice evidente della partecipazione dello stesso alle gare successive a quella in cui era maturata la squalifica che, pertanto, non sarebbe mai stata scontata. Lamentano, pertanto, la ingiustizia della decisione in quanto fondata sul presupposto, asseritamente errato, che il mero inserimento del nominativo del Piccinetti, non accompagnato da altri segni o indicazioni, in moduli prestampati utilizzati come distinte di gara nei quali erano presenti i nominativi di tutti gli altri calciatori della rosa, non fornisse la prova della partecipazione dello stesso alle gare in questione. I reclami sono infondati e vanno pertanto rigettati. Dall’esame degli atti risulta evidente che i moduli di che trattasi (utilizzati anche dalla GS Butese Calcio) sono stati predisposti dalla Società con l’inserimento dei nominativi di tutti i calciatori unicamente per motivi pratici, in modo che l’effettuazione delle formalità preliminari alla gara sia più rapida e semplice, essendo sufficiente, per individuare i calciatori presenti, l’indicazione del numero di maglia ed altro segno letterale, al fine di “rendere efficace agli Organi di Giustizia Sportiva…il controllo ed ogni adempimento necessario”. Per converso (anche se tale precisazione dovrebbe essere superflua), gli altri dovranno essere considerati non presenti. Pertanto, al momento delle gare, la posizione del calciatore Piccinetti Andrea era da considerarsi regolare, avendo lo stesso correttamente scontato la squalifica nella gara successiva a quella di pubblicazione del CU n. 29 del 24.1.2008. P.Q.M. Rigetta i reclami e dispone l’incameramento delle tasse.
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