F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 47/CDN del 18/04/08 (244) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ AZZATE CALCIO MORNAGO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA FULGOR CARDANO-AZZATE C. MORNAGO DEL 9.3.2008 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lombardia – C.U. n. 38 del 3.4.2008 – Campionato di Promozione).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 47/CDN del 18/04/08 (244) - RECLAMO DELLA SOCIETA’ AZZATE CALCIO MORNAGO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA FULGOR CARDANO-AZZATE C. MORNAGO DEL 9.3.2008 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lombardia - C.U. n. 38 del 3.4.2008 – Campionato di Promozione). Con reclamo del 4.4.2008 la Società Azzate Calcio Mornago ha impugnato la decisione con la quale la CD Territoriale presso il CR Lombardia ha rigettato il ricorso con la quale la stessa ha denunciato la posizione irregolare del calciatore Davide Oldrini. Ha dedotto la reclamante che allo stesso, al termine della precedente stagione sportiva, sarebbero state inflitte, con CU n. 41 del 3.5.2007 e n. 44 del 24.5.2007, due squalifiche per una giornata, delle quali ha asserito che solo la prima sarebbe stata scontata all’inizio della stagione in corso, e, con CU del 20.12.2007, una terza, anch’essa come le prime per recidività in ammonizione, in data 16.9.2008, scontata il 23.12.2007. Lamenta, pertanto, che la mancata espiazione della seconda giornata di squalifica avrebbe determinato l’irregolarità della posizione del calciatore al momento della gara di che trattasi. Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato. Dall’esame degli atti questa Commissione ritiene che i motivi di impugnazione siano mere prospettazioni sfornite della prova che, effettivamente, il Sig. Davide Oldrini, nel maggio 2007, sia stato schierato continuamente nonostante la squalifica. A tal proposito si evidenzia che l’appellante, mentre nulla dice riguardo al periodo tra la prima e la seconda squalifica (dal 3 al 24 maggio), nel quale sono state disputate ben tre partite (in due delle quali ha riportato altre due ammonizioni), precisa, invece, con insistenza, che solo successivamente al 16.9.2007 detto calciatore sarebbe stato sempre impiegato, ad eccezione della giornata di squalifica rimediata nel dicembre 2007. La decisione della CD Territoriale dovrà pertanto essere integralmente confermata. P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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