F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 47/CDN del 18/04/08 (231) – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA’ UP GAVIRATE CALCIO A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (Delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia – CU n. 34 del 6.3.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 47/CDN del 18/04/08 (231) – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA’ UP GAVIRATE CALCIO A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (Delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia – CU n. 34 del 6.3.2008) letto il ricorso; esaminati gli atti, con esclusione della memoria difensiva prodotta dalla U P Gavirate Calcio perché depositata oltre lo spirare del termine all’uopo previsto dalle norme regolamentari; udite le conclusioni delle parti, osserva quanto segue Il ricorso avverso l’impugnata decisione adottata dalla Commissione territoriale si limita alla posizione della UP Gavirate Calcio, deferita per responsabilità oggettiva in relazione alle violazioni addebitate ai propri tesserati, compiutamente provate nel corso del procedimento svoltosi innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale.. In prime cure il sodalizio è stato sanzionato con l’ammenda di €. 300,00. Avverso tale decisione ha proposto appello la Procura Federale eccependo la insufficiente afflittività della sanzione adottata nei confronti della UP Gavirate Calcio in considerazione del negligente comportamento da essa tenuto, dei vantaggi agonistici derivati dai fatti in oggetto, dell’entità delle sanzioni comminate agli altri deferiti, della gravità oggettiva dell’accaduto. Le doglianze poste alla base del gravame appaiono fondate, mentre non sono in toto condivisibili le conclusioni della Procura in merito all’entità della sanzione da infliggere alla U P Gavirate Calcio. Questa ha commesso una evidente leggerezza, ha tratto vantaggio in classifica dall’utilizzo di un calciatore non tesserato per essa ma ha agito in modo colposo e non doloso. Peraltro, qualora fosse adottata la quantificazione proposta dalla Procura Federale si verrebbe a concretizzare una sperequazione rispetto all’entità delle sanzioni inflitte ai tesserati della U. P. Gavirate Calcio. La Commissione ritiene invece congrua la definizione della sanzione siccome risultante dal dispositivo. P. Q. M. accoglie parzialmente il ricorso e per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata decisione della CD Territoriale pubblicata sul CU n. 34 del 6.3.2008, applica alla UP Gavirate Calcio la penalizzazione di due punti in classifica, da scontarsi nella stagione in corso, e conferma nel resto
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