F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 48/CDN del 22/04/08 (223) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FIANCARLO PITTELLI (nella qualità di legale rappresentante FC Catanzaro SpA) E DELLA SOCIETA’ FC CATANZARO SpA (nota n. 3515/676pf07-08/SP/ma del 13.3.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 48/CDN del 22/04/08 (223) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FIANCARLO PITTELLI (nella qualità di legale rappresentante FC Catanzaro SpA) E DELLA SOCIETA’ FC CATANZARO SpA (nota n. 3515/676pf07-08/SP/ma del 13.3.2008) Visti gli atti; Letto il deferimento disposto in data 13 marzo 2008 dal Procuratore Federale nei confronti: -del sig. Giancarlo Pittelli, legale rappresentante del FC Catanzaro SpA , per violazione dell’art. 10, comma 3, seconda parte CGS, in relazione a quanto previsto dal C.U. del Consiglio federale n.6/A del 3 maggio 2007 per il mancato pagamento dei contributi ENPALS relativi ai pagamenti dovuti per le mensilità del mese di giugno 2007 e per violazione dell’art. 1,comma 1, CGS per aver dichiarato in maniera non veritiera di aver provveduto al pagamento entro il 31 ottobre 2007; - del FC Catanzaro spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4, comma 1 e 10, comma 3, seconda parte, CGS Esaminata la memoria 17 aprile 2008 depositata in atti dalla difesa dei deferiti Ascoltato i difensori del sig. Giancarlo Pittelli e del FC Catanzaro ed il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con l’irrogazione delle sanzioni della penalizzazione di 2 punti in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva a carico della Società e della inibizione per mesi sei per il sig. Giancarlo Pittelli; Rilevato che il deferimento è stato disposto a seguito della comunicazione con cui la Segreteria della Co.vi.so.c. ha rilevato l’omesso versamento da parte del FC Catanzaro dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti dovuti per il mese di giugno 2007 ed anche per i contenuti della dichiarazione non veritiera datata 31 ottobre 2007 trasmessa dalla Società alla Co.vi.so.c. attestante il pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e Fondo Fine Carriera riguardanti gli emolumenti dovuti (per i mesi di maggio e giugno 2007) a tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente, Tenuto conto della documentazione in atti proveniente dall’ENPALS che attesta la interruzione del pagamento rateale dei debiti pregressi nel mese di giugno 2007 con conseguente decadenza dal beneficio rateale accordato in caso di mancato adempimento entro i 30 giorni successivi; Accertato che in pari data (31 ottobre 2007) il FC Catanzaro ha comunicato alla Co.vi.so.c. di non essere in grado di pagare i contributi ENPALS maturati sugli emolumenti del mese di giugno ma di avere comunque intenzione di adempiere al più presto; Ritenuto che tale ultima comunicazione non può escludere la responsabilità del FC Catanzaro e del suo legale rappresentante sig. Giancarlo Pittelli che, peraltro, nella stessa memoria difensiva confessano il proprio inadempimento; Valutato che, al contrario di quanto assunto dalla difesa dei deferiti, non rientra nella disponibilità di questa Commissione applicare altra norma che non abbia riferimento al deferimento intervenuto (solo perchè più favorevole agli stessi) considerato che la presente fattispecie risulta espressamente regolata da norma vigente del Codice di Giustizia Sportiva; Considerato che il sig. Giancarlo Pittelli deve essere ritenuto non solo responsabile per la violazione dell’art.10, comma 3 seconda parte CGS ma anche per la violazione dell’art.1, comma1, per aver sottoscritto il documento trasmesso alla Co.vi.so.c. in data 31 ottobre 2007 P.Q.M. In accoglimento del deferimento, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei) ed un’ammenda di euro 500,00 al sig. Giancarlo Pittelli e della penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nella corrente stagione sportiva al FC Catanzaro SpA.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it