F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 48/CDN del 22/04/08 (226) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURO MARCHINI (Presidente e legale rappresentante US Castelnuovo Garfagnana Srl) E DELLA SOCIETA’ US CASTELNUOVO GARFAGNANA Srl (nota n. 3512/674pf07- 08/SP/ma del 13.3.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 48/CDN del 22/04/08 (226) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURO MARCHINI (Presidente e legale rappresentante US Castelnuovo Garfagnana Srl) E DELLA SOCIETA’ US CASTELNUOVO GARFAGNANA Srl (nota n. 3512/674pf07- 08/SP/ma del 13.3.2008) Il Procuratore Federale ha deferito alla C.D.N. Marchini Mauro e la U.S. Castelnuovo Garfagnana s.r.l. per rispondere il Marchini Mauro, all’epoca dei fatti Presidente della società deferita, della violazione prevista e punita dall’art. 10 comma 3 seconda parte e comma 4 C.G.S. vigente, in relazione all’allegato B) paragrafo IV) lettera A) ultima parte del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007, per il mancato pagamento dei contributi ENPALS afferenti agli emolumenti dovuti per la mensilità di maggio 2007 e dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. per aver dichiarato in maniera non veritiera di aver provveduto al versamento di quanto innanzi nei termini stabiliti; la U.S. Castelnuovo Garfagnana s.r.l. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 10 comma 3 seconda parte C.G.S. per la condotta del Suo Presidente. La società deferita ha presentato note difensive con le quali contesta la fondatezza dell’ipotesi accusatoria e chiede il proscioglimento. Nella riunione del 22/4/08 il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l’applicazione ai deferiti della sanzione di mesi sei di inibizione per il Marchini e della penalizzazione di due punti in classifica per la soc. U.S. Castelnuovo Garfagnana. Il difensore della società deferita si è riportato alle note difensive ed ha depositato attestazione rilasciata dall’ENPALS. Dalla documentazione allegata alla dichiarazione presentata alla Co.Vi.So.C per ottenere l’iscrizione al campionato di serie C della stagione 2007-2008 (tre modelli F24 relativi al pagamento delle somme di € 4.132,50, € 4.108,11 ed € 4.108,11 alle rispettive scadenze del 31 luglio 2007, 26 settembre 2007 e 15 ottobre 2007) emerge che la U.S. Castenuovo s.r.l. alla data del 31/10/2007 aveva provveduto al pagamento soltanto di 3 delle quattro rate di cui al piano di rateizzazione concordato con la Direzione della Sede compartimentale di Firenze dell’ENPALS. Tale piano prevedeva espressamente, in caso di omissioni o ritardi nei pagamenti, la decadenza dal beneficio della rateazione, cosicché come osservato dalla Co.Vi.So.C. non può ritenersi corrisposto il pagamento dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti del mese di maggio 2007 compresi nel periodo rateizzato (che riguardava appunto il periodo 1 agosto 2006-31 maggio 2007). Infatti per conservare il beneficio della rateazione – che avrebbe consentito di ritenere assolto l’obbligo di versamento dei contributi – l’U.S. Castelnuovo Garfagnana s.r.l. avrebbe dovuto effettuare sino al 31 ottobre 2007, quattro versamenti, con scadenze al 31 luglio 2007, 31 agosto 2007, 30 settembre 2007, 31 ottobre 2007. Non ha alcuna rilevanza ai fini della normativa sportiva una successiva regolarizzazione del debito contributivo. Infatti la norma contestata impone alle società iscritte ai Campionati di versare quanto dovuto nel rispetto dei termini previsti. La violazione si realizza nel momento in cui vengono omessi i pagamenti nei termini previsti a prescindere dalla successiva regolarizzazione. Non c’è dubbio che l’omesso versamento dei contributi ENPALS relativi alla mensilità di maggio 2007, ossia di mensilità non considerate ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici, integra la fattispecie prevista e sanzionata dall’art. 10 comma 3 seconda parte C.G.S.; Detta violazione è ascrivibile al legale rappresentante della U.S. Castelnuovo Garfagnana s.r.l., Marchini Mauro, per il rapporto di immedesimazione organica del medesimo con la società. Inoltre il Marchini ha falsamente attestato la regolarità dei pagamenti incorrendo nella violazione dell’art. 1 comma 1 CGS. Da tale condotta consegue la responsabilità diretta della società, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. . non solo per l’illecito amministrativo ma anche per la violazione dell’art.1 comma 1 CGS. Per tale violazione deve essere inflitta alla U.S. Castelnuovo Garfagnana un’ulteriore sanzione. Sanzione congrua per le violazioni così come accertate è quella di mesi sei di inibizione per il Marchini e della penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all’ammenda di € 500,00 per la U.S. Castelnuovo Garfagnana P.Q.M. Infligge a Marchini Mauro la sanzione di mesi sei di inibizione e alla soc. U.S. Castelnuovo Garfagnana quella della penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all’ammenda di € 500,00
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